Sentenza 11 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8332 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
T S E N I G U . I D C D I ) P E E C A E S N T D A E E 6 E 4 v . 1 1 2 1 - 1 9 9 - N , 7 1 . 3 4 REPUBBLICA ITALIANA0 8 33 2 / 0 2 IN NOME DE ROPOL ITALI T R A I O Z N E B O L E L O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 19883/00 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 22988 CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Walter Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud. 06/02/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TO RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIANA 82, presso l'avvocato SILVIO SUSTER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO VINCENZI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente ->> POLIZIA MUNICIPALE SAVONA, BANCA POPOLARE DI NOVARA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 145/00 del Giudice di pace di SAVONA, depositata il 24/08/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 275 udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Bruno -1- SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Marco PIVETTI 1'inammissibilità del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per Svolgimento del processo Con ricorso in data 20-1-2000, OL LE proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Savona, ai sensi della 1. n. 689/81, avverso avviso di mora relativo a cartella esattoriale (n. 8004142), emessa a seguito di verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada. L'adito Giudice, con la sentenza in esame (n.145/2000, depositata il 24-8-2000), rigettava l'opposizione in quanto tardiva ai sensi dell'art. 22, 1° comma, della 1. n. 689/81. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, il OL;
non hanno svolto attività difensiva gli inti- mati (Polizia Municipale di Savona e Servizio Riscossione Tributi di Savona). Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si sostiene la violazione delle norme di cui alla 1. n. 689/81, essendo l'avviso di mora in questione finalizzato ad ottenere il pagamento di sanzioni già prescritte. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile. Come già sostenuto da questa Corte di legittimità, con indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (Sez. Un. N. 489/2000, 491/2000 ed altre), in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione ex l. n. 689/81 è esperibile in casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione a ruolo è emessa senza essere preceduta dalla notifica ordinanza-ingiunzione o dalla notifica del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di "recuperare” l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori. Ne deriva che nel caso in questione, in cui, per ammissione dello stesso ricorrente, la pretesa impositiva di cui a detta cartella esattoriale era conseguente a un verbale di contravvenzione risalente agli anni 1988/1989, il rimedio processuale da adottare era l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e non il ricorso per cassazione ai sen- si dell'art. 23, ult. comma, 1. n. 689/81), adducendosi fatti estintivi attinenti alla formazione del ti- tolo esecutivo, tra cui, appunto, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dei soggetti intimati comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese processuali della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. C ) E . 3 4 N 7 9 , D P 1 I A - 9 - 1 1 1 L I D I . 1 E 9 2 U C 6 . N 4 E 3 E G S T . I T R A ( L O L B O E O I E Z N T A I G I R S D A K N T E E S E In Roma, il 6-2-2002 "I f "Than Litل Il Presidente L'estensore سلام IL CANCELLIERS DEPOSITATA IN CANCELLERIA Mar: NutzManie 41-616 Di Oggi.