Sentenza 28 aprile 2016
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione può applicare il beneficio dell'amnistia "propria" nel caso in cui il provvedimento normativo sia intervenuto dopo la sentenza di condanna di primo grado (e dunque senza che il giudice della cognizione abbia potuto esprimersi in merito) ed il condannato non abbia proposto appello avverso tale pronuncia. (In motivazione la Corte ha precisato che non si forma, in una simile ipotesi, alcun giudicato negativo in ordine alla possibilità di riconoscere il beneficio, nè l'interessato è obbligato ad impugnare la sentenza di condanna).
Commentario • 1
- 1. Art. 672 - Applicazione dell’amnistia e dell’indultohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2016, n. 49178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49178 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2016 |
Testo completo
4 9 1 7 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 28/04/2016 Sentenza n.1527/2016 Registro generale n. 32845/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. ARTURO CORTESE Presidente Dott. ANGELA TARDIO Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO Consigliere Dott. MONICA BONI Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI CO, n. 1'11/11/1954; avverso l'ordinanza n. 61/2015 TRIBUNALE di PIACENZA, del 10/06/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale dr. Gabriele Mazzotta, che chiedeva di- sporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/07/2015 il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di LE CO avverso l'ordinanza della medesima autorità giudiziaria del 21/04/2015 di rigetto di istanza di ap- plicazione dell'amnistia propria di cui al D.P.R. 02/04/1990 n. 75 al reato di appropriazio- ne indebita commesso in data 10/03/1988, per cui era stato condannato con sentenza del Pretore di Piacenza del 16/02/1990, irrevocabile il 24/05/1990. Nel provvedimento era osservato che il LE, al fine di poter beneficiare della richiesta amnistia propria concessa col citato provvedimento entrato in vigore tra le date di emis- sione della sentenza e la notifica dell'estratto contumaciale (21/05/1990), avrebbe dovu- to impugnare la sentenza, in modo che il giudice di appello si pronunciasse sul punto: l'intervenuta irrevocabilità della sentenza consentiva di procedere solamente ad applicare l'amnistia c.d. impropria, con conseguente dichiarazione di estinzione della pena, ma l'i- stante non vi aveva interesse, essendosi già verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 167 cod. pen.. Secondo l'organo giudicante, l'impugnazione proposta da CH AS, concorrente nello stesso reato contestato al LE e condannato con la stessa sentenza anche per altri fatti e la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta amnistia disposta dalla Corte d'appello di Bologna non avrebbero potuto giovare anche al LE, non essendosi verifica- to l'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 203 cod. proc. pen. 1930 (applicabi- le al caso di specie, in quanto si trattava di procedimento che proseguiva con l'osservanza del codice di rito del 1930 ai sensi dell'art. 242, comma 1, lett. a, disp. att. cod. proc. pen. art. 203 cit. peraltro sostanzialmente trasfuso nell'art. 587 cod. proc. pen. vigente). Nel provvedimento impugnato, infatti, i motivi di appello redatti dal difen- sore del CH, concorrente nello stesso reato, erano esclusivamente personali.
2. La difesa del LE proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento sulla base dei seguenti motivi: Nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 672 cod. proc. pen. in relazione all'art. 151 cod. pen. nonché per mancanza di motivazione. La difesa premetteva di aver richiesto l'applicabilità del provvedimento di amnistia di cui al D.P.R. 12/04/1990, n. 75. Stante l'entrata in vigore del provvedimento di clemenza in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna suindicata, chiedeva la dichiarazione di estinzione del reato e di ogni altro effetto penale, denegata dal giudice sulla presunta impossibilità di operare dell'effetto estensivo dell'impugnazione del ricorrente, neppure richiesto nell'istanza. 3 Ad avviso del difensore, la disposizione di cui all'art. 672 cod. proc. pen. attribuiva al giudice dell'esecuzione il potere di applicare l'amnistia, indipendentemente dall'epoca del provvedimento di clemenza (sia se intervenuto dopo il passaggio in giudicato della sen- tenza, configurandosi, in tal caso, quale causa estintiva della pena, sia se intervenuto prima, agendo, in tal caso, quale causa di estinzione del reato). La difesa rilevava la possibilità di conoscere non solo della causa estintiva verificatasi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ma anche di quella preesistente alla pro- nuncia di condanna irrevocabile, purché non esclusa dal giudice della cognizione;
l'art. 672 cod. proc. pen., infatti, non distingueva tra amnistia "propria" e "impropria", richia- mando genericamente il provvedimento di clemenza di cui all'art. 151 cod. pen.. Secondo tale orientamento, in caso di sussistenza delle condizioni per l'applicazione del provvedimento di amnistia già prima del passaggio in giudicato della sentenza di condan- na, ancorché non impugnata, non vi sarebbe stata alcuna preclusione per l'applicazione della stesse in sede esecutiva;
l'intervenuta irrevocabilità, infatti, doveva configurarsi quale elemento del tutto neutro al riguardo. La difesa osservava che l'amnistia c.d. propria, infatti, doveva ritenersi equiparabile ad un'ipotesi di abrogazione della legge penale, sebbene parziale e limitata nel tempo, ovve- ro ad una particolare forma di abolitio criminis. Il provvedimento di amnistia propria, a differenza dell'amnistia impropria, incidente sulla punibilità in concreto, si configurava quale evento assimilabile all'abrogazione della norma incriminatrice e alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della stessa, di cui all'art. 673 cod. proc. pen.. Il Tribunale di Piacenza ometteva di argomentare su tale punto, fulcro essenziale della richiesta. Tale obbligo di motivazione, nel caso, avrebbe dovuto essere ancora più penetrante a causa dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario, secondo cui al giudice dell'esecuzione doveva essere attribuita la competenza a conoscere dell'abolitio criminis, ancorché inter- venuta in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, nel caso in esame, era stata rigettata l'istanza proposta da LE CO al giudice dell'esecuzione di applicazione dell'amnistia propria di cui al D.P.R. 02/04/1990 n. 75 in ordine al reato di appropriazione indebita commesso in data 10/03/1988, per cui era stato condannato con sentenza del Pretore di Piacenza del 16/02/1990, irrevocabile 24/05/1990. Era altresì rigettata l'opposizione proposta dal LE dinanzi al medesimo giudice con provvedimento impugnato nella presente sede.
2. La condanna del LE era intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore del de- creto di amnistia, per cui il giudice di cognizione non avrebbe potuto applicare diretta- mente l'istituto. Pertanto, non si è formato un giudicato negativo in ordine alla possibilità di riconoscere il predetto beneficio né la scelta di proporre impugnazione della sentenza di condanna risultava obbligatoria per l'interessato. Conseguentemente, la circostanza dell'entrata in vigore del predetto decreto in epoca anteriore rispetto alla data di scaden- za del termine per proporre appello risulta irrilevante. Nella pronunzia impugnata, per denegare il riconoscimento dell'amnistia era invocata l'assenza di effetto estensivo dell'appello proposto dall'originario coimputato, perché i motivi di impugnazione dovevano ritenersi esclusivamente personali e riferibili solo a quest'ultimo (doglianze in ordine alla condanna per ulteriori reati, concessione delle atte- nuanti generiche, ecc.). Tuttavia, tale principio non può ritenersi operante nella fattispe- cie, in cui, come sopra indicato, la questione in ordine all'applicabilità dell'amnistia non è coperta da giudicato. Nel provvedimento impugnato si è poi sostenuto che l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna aveva precluso la possibilità di ottenere l'amnistia propria. In proposito, però, occorre rilevare che la disposizione di cui all'art. 672 cod. proc. pen., nel riconoscere il diritto del condannato di ottenere il beneficio dell'amnistia non di- stingue tra amnistia propria ed impropria e, pertanto, anche sotto tale profilo, l'interesse del condannato ad ottenere integrale applicazione dell'istituto non può essere compresso. Né può comprimersi la facoltà del condannato di impugnare la pronunzia in fase di cogni- zione o di attivarsi in sede di esecuzione. Trattandosi di amnistia propria deve poi ritenersi sussistente un interesse del condan- nato alla sua applicazione, indipendentemente dalla circostanza se sia o meno terminata l'esecuzione della pena, non occorrendo cioè che il suo riconoscimento abbia pratica inci- denza sulla pena da espiare. In conclusione deve ritenersi che, qualora la sentenza di condanna di primo grado non abbia esaminato la questione dell'applicabilità dell'amnistia (propria), al condannato è consentito di formulare richiesta di applicazione di tale beneficio in sede di esecuzione anche nel caso in cui avrebbe potuto prospettare la questione con l'atto di appello.
3. Pertanto, alla luce del principio di diritto espresso in ordine all'ammissibilità nel caso in esame della richiesta di amnistia propria in fase esecutiva, l'ordinanza va annullata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, affinché verifichi la sussistenza dei pre- supposti di applicabilità dell'amnistia di cui al D.P.R. 02/04/1990 n. 75. れ
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo Così deciso in Roma il 28 aprile 2016. Il Consigliere estensore Aldo Esposito Olds Ent DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 NOV 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5 esame al Tribunale di Piacenza. Presidente Arturo Cortese