Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2016, n. 49178
CASS
Sentenza 28 aprile 2016

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Massime1

Il giudice dell'esecuzione può applicare il beneficio dell'amnistia "propria" nel caso in cui il provvedimento normativo sia intervenuto dopo la sentenza di condanna di primo grado (e dunque senza che il giudice della cognizione abbia potuto esprimersi in merito) ed il condannato non abbia proposto appello avverso tale pronuncia. (In motivazione la Corte ha precisato che non si forma, in una simile ipotesi, alcun giudicato negativo in ordine alla possibilità di riconoscere il beneficio, nè l'interessato è obbligato ad impugnare la sentenza di condanna).

Commentario1

  • 1Art. 672 - Applicazione dell’amnistia e dell’indulto
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2016, n. 49178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49178
Data del deposito : 28 aprile 2016

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