Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 38327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38327 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
TA De IC
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
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FE DI
ha pronunciato la seguente
38327-25
-Presidente -
Sent. n. sez. 1204/2025
CC 16/09/2025
R.G.N. 8819/2025
- Relatore -
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. IS IO, nata a [...] il [...] 2. ZI TO, nato a [...] il [...] 3. MO SA, nata a [...] il [...]
avverso il decreto del 06/02/2025 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FE DI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 14/05/2024 il Tribunale di Torino ha applicato a TO ZI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e ha disposto la confisca di una serie di beni, intestati a lui e a terzi.
Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino ha ridotto la durata della misura di prevenzione personale, ha eliminato l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e ha revocato la confisca della quota del 60% di un immobile intestato a IO IS, confermando, nel resto, il decreto del Tribunale.
2. Avverso tale ultimo decreto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori di TO ZI e dei terzi interessati IO IS e SA MO, per i motivi di seguito sintetizzati.
3. Ricorso di TO ZI
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 4 e 6 d. lgs. n. 159 del 2011 e carenza di motivazione in riferimento al requisito dell'attualità della pericolosità, che avrebbe dovuto essere esclusa alla luce del percorso rieducativo seguito dal ricorrente in carcere percorso di cui si dà atto nelle ordinanze di liberazione anticipata- e della concessione di misure alternative.
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, lett. b), 4. lett. c) e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e carenza di motivazione in riferimento alla pericolosità del ricorrente nel periodo dal 2000 al 2013. Si deduce che la Corte ha erroneamente fondato il giudizio di pericolosità generica su una comunicazione di notizia di reato, su intercettazioni e annotazioni di polizia giudiziaria, che hanno portato soltanto a una condanna per una contravvenzione, irrilevante ai sensi dell'art. 1, lett. b), d. lgs. n. 159 del 2011. Né il materiale investigativo citato conterrebbe alcun riferimento concreto a fatti specifici, da cui desumere che, nel periodo di interesse, siano stati prodotti profitti illeciti costituenti fonte di reddito per il ricorrente. Nella prospettazione difensiva, relativamente a tale periodo, il pubblico ministero non avrebbe provato la sussistenza della pericolosità generica e il decreto impugnato finirebbe con l'invertire il relativo onere probatorio, imputando alla difesa di non aver dedotto alcun concreto elemento a sostegno dell'insufficienza del materiale indiziario.
4. Ricorso di IO IS.
4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento ai presupposti per la confisca dell'immobile sito in Alessandria, via di Rivolta 28. IO IS, che non ha mai convissuto con TO ZI e nei cui confronti è inapplicabile l'art. 19 del medesimo decreto, avrebbe non solo fornito la prova della lecita provenienza della provvista di denaro per l'acquisto della quota del 60% dell'immobile (in riferimento alla quale la misura ablativa è stata revocata) ma, quale terza interessata, avrebbe
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compiutamente adempiuto al suo onere di allegazione sul punto, anche riferimento alla restante quota del 40%, che, conseguentemente, avrebbe dovuto essere restituita.
4.2. Violazione di legge per carenza del presupposto della correlazione temporale tra l'acquisto dell'immobile sito in Alessandria, via Rivolta n. 28, e la pericolosità sociale di TO ZI. Non sarebbe stata accertata, in particolare, la pericolosità sociale nel momento dell'acquisto dell'immobile (2009), non risultando che in epoca antecedente o concomitante il proposto, abbia commesso delitti lucro-genetici.
5. Ricorso di SA MO
5.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 24 e 26 d. lgs. n. 159 del 2011, in quanto l'intestazione alla ricorrente dell'immobile sito in Alessandria, via Lodi n. 6, non è fittizia. Premesso che TO ZI, pur essendo formalmente sposato con SA MO, ha vissuto con lei e con i figli solo tra il 2000 e il 2003, la difesa ha rilevato che tale immobile è stato acquistato dalla ricorrente il 14/06/2007 al prezzo di 40.000 euro, contestualmente alla vendita, per complessivi 63.000 euro, di altri due immobili di sua proprietà, il 06/03/2007 e il 26/07/2006 Tali immobili erano stati acquistati dalla ricorrente nel 1998, quando il proposto era detenuto, con proprie risorse, derivanti dalla attività lavorativa svolta, dall'indennità di accompagnamento ricevuta per l'aiuto prestato alla madre e dalla pensione di quest'ultima (deceduta nel 1997).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di TO ZI possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è onere del giudice verificare in concreto» la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempe tra l'epoca dell'accertamento penale e il momento della formulazione del giudizio di prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, [...], Rv. 266184). Infatti, se è vero che non esiste incompatibilità tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione e lo stato di detenzione, è altrettanto vero che la detenzione non è un dato neutro.
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1.2. Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto puntuale applicazione di tali principi, ritenendo sussistente la pericolosità generica (art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011) fin dal 1991 e sino all'epoca attuale, nonostante i periodi di detenzione subiti. Dal decreto impugnato emerge che risalgono ai primi anni '90 del secolo scorso molteplici episodi delittuosi di traffico di stupefacenti, mentre in epoca successiva il ricorrente ha commesso reati in materia di sfruttamento della prostituzione. È stato condannato con ben quattro sentenze divenute irrevocabili per delitti connessi all'esercizio di una casa di prostituzione all'interno dei locali notturni nel periodo che va dal 2013 fino al 2020. È stato, da ultimo, condannato in concorso con IO IS alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per favoreggiamento dell'immigrazione. favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (delitti commessi tra il 2019 e il 2020). È sottoposto ad indagine per l'indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato a decorrere da luglio 2012; in relazione a tale procedimento è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari e in sede di perquisizione il prevenuto è stato trovato in possesso della somma di denaro contante di 108.500,00 euro. La circostanza che, nel periodo tra il 2000 il 2012, non siano stati giudizialmente accertati delitti è stata ritenuta irrilevante, in quanto, all'inizio degli anni 2000, subito dopo la scarcerazione, il ricorrente ha avviato un'attività di gestione di locali notturni in cui venivano impiegate, come intrattenitrici, ragazze straniere non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Esse venivano ospitate presso l'immobile di Alessandria, via Asti 23. Per tali fatti è stata riportata condanna per un reato, che integrava una contravvenzione nel momento in cui è stato commesso e che, con d.l. n. 92 del 2008, è stato qualificato come delitto (art. 22, comma 12, d. lgs. n. 286 del 1998, modificato con d.l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2008). Secondo il decreto impugnato, le attività di intercettazione, risalenti all'anno 2009, depongono per la continuativa commissione di tali delitti. Il modus operandi e le circostanze di fatto sono identiche a quelle emerse pochi anni più tardi nel procedimento penale sfociato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile per esercizio di una casa di prostituzione dal 2013 al 2014. Oltre a ciò, il decreto impugnato evidenzia come l'ultimo giudizio concluso con sentenza di applicazione pena del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i delitti accertati del 2013/2014 e quelli del 2019/2020, a testimonianza di una deliberazione delittuosa stabile, "spia di una attuale continuativa pericolosità". Sotto questo profilo le deduzioni difensive relative al percorso rieducativo svolto nell'ultimo periodo di detenzione subito appaiono generiche, non essendo
indicati elementi concreti idonei a inficiare le argomentazioni del decreto impugnato. Né può ravvisarsi una contraddizione nell'apparato motivazionale della decisione impugnata per il solo fatto che la Corte di appello ha ritenuto di ridimensionare a tre anni la durata della misura di prevenzione personale e di eliminare l'obbligo di soggiorno. Tale ridimensionamento ben si concilia con le valutazioni demandate al giudice della prevenzione, la cui discrezionalità, anche nella commisurazione delle misure, si esprime con riferimento alla forbice edittale prevista dalla legge e soggiace all'onere motivazionale. Onere che, nel caso in esame, risulta pienamente assolto.
1.3. In conclusione, il ricorso di TO ZI va dichiarato respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali.
2. Ricorso di IO IS.
2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
È opportuno premettere che la giurisprudenza di queta Corte è costante nel ritenere che non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, un vero e proprio onere di dimostrazione compiuta della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, atteso che il terzo, per definizione, non è il soggetto portatore di pericolosità poiché il primo passaggio della catena dimostrativa in punto di dimostrazione della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse - spetta comunque alla pubblica accusa (Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, [...]; Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019).
2.2. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi. In riferimento all'immobile sito in Alessandria, via Rivolta n. 28, 'acquistato da IO IS al prezzo di 50.000 euro, la Corte ha ritenuto che la somma di 30.000 euro sia di provenienza lecita, in quanto la provvista è stata costituita con due assegni dell'importo di 15.000 euro ciascuno tratti dal conto corrente del padre della ricorrente. L'ulteriore somma di 20.000 euro impiegata per l'acquisto dell'immobile è stata ritenuta riferibile anche al proposto, che condivideva con IO IS una stabile relazione sentimentale, oltre ad interessi economici e guadagni di origine illecita, in quanto entrambi gestivano un locale notturno in cui lavoravano svariate persone extracomunitarie dedite al meretricio, prive di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno falsificato. Tale motivazione è generica e priva di efficacia dimostrativa, in quanto la condivisione di attività illecite e del relativo profitto non esclude che il denaro impiegato per l'acquisto fosse della ricorrente e non del proposto.
Il percorso argomentativo della Corte di appello, pertanto, sconta un vizio logico di fondo nella valutazione degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della titolarità non fittizia del bene di cui la ricorrente è intestataria, vizio che deriva dall'adozione di un canone di verifica estraneo al sistema legale delle misure di prevenzione. Secondo lo schema legale, all'accusa compete la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il reddito e il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità, mentre sul terzo grava un onere di allegazione di fatti, situazioni, eventi che ragionevolmente e plausibilmente siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato per nuovo giudizio, che dovrà tenere conto delle allegazioni della ricorrente in ordine alla provenienza della provvista per l'acquisto della quota del 40% dell'immobile ancora in sequestro.
2.3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza di correlazione temporale tra l'acquisto dell'immobile sito in Alessandria, via Rivolta n. 28, e la pericolosità sociale di TO ZI, non accertata nel momento dell'acquisto dell'immobile (2009), è infondato. Le Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto sul punto, hanno infatti affermato che in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01).
3. Il ricorso presentato nell'interesse di SA MO è infondato. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto che l'immobile sito in Alessandria, via Lodi n. 6, acquistato il 14/06/2007, ossia in periodo di sproporzione, al prezzo di 40.000 euro, sia solo fittiziamente intestato alla ricorrente, in quanto ella non dichiarava redditi nel periodo e la ricezione di somme a titolo di eredità dalla madre è sfornita di qualsivoglia riscontro. È stata respinta la deduzione difensiva secondo cui tale immobile sarebbe stato acquistato con i proventi della vendita di altri due immobili, acquistati nel 1998, in quanto non si tratta di negozi conclusi in rapida successione e collegati l'uno all'altro. Peraltro, gli acquisti dei due immobili poi venduti sono avvenuti nel periodo in cui il proposto gestiva il locale notturno e collocava numerosi giovani ragazze dedite alla prostituzione in appartamenti formalmente intestati alla moglie, cosa
che, secondo il decreto impugnato, "rafforza le conclusioni circa il collegamento di tali alloggi all'attività illecita del proposto".
3.2. In conclusione il ricorso di SA MO va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di ZI TO e MO SA e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Annulla il decreto impugnato nei confronti di IS IO e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso il 16/09/2025.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente TA De IC Huuren Either
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 NOV 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Doussauspina Cirimele
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