CASS
Sentenza 11 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2023, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IO AT RY, nato in [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Paolo Guido, di fiducia avverso la sentenza n. 1126/18 in data 25/05/2021 della Corte di appello di Genova, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Paola Mastroberardino, ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 25/05/2021, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Genova in data 07/02/2018, appellata da IO AT RY, riduceva la pena inflitta al medesimo in relazione ai reati di cui all'art. 474 cod. pen. e all'art. 648 cod. pen., Penale Sent. Sez. 2 Num. 643 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 27/10/2022 nella misura di complessivi mesi tre di reclusione ed euro 140 di multa, con conferma nel resto. In primo grado l'imputato era stato condannato alla complessiva pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, con conversione della pena detentiva nella libertà controllata per il doppio della durata, con le pene accessorie di legge. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IO AT RY, è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente unico motivo: violazione degli artt. 53 e 57 I. 689/1981 e 597 cod. proc. pen. circa la determinazione della pena. La Corte territoriale, infatti, aveva ridotto la pena detentiva a mesi tre di reclusione ma aveva omesso di operare il computo della misura della sanzione sostitutiva della libertà controllata espiabile dal ricorrente ex art. 57, comma 3, I. 689/1981. 3. Il ricorso è fondato. 4. Come statuito in due identiche situazioni processuali, tenendo conto dei criteri predeterminati di conversione della pena detentiva, previsti dall'art. 57, comma 3, I. 689/81, e come sollecitato dalla stessa difesa, può procedersi direttamente alla rettifica ad opera di questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. senza pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 52453 del 28/09/2018, Diop, non mass.; Sez. 2, n. 28776 del 15/06/2016, Diop, non mass.).
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata riguardo alla pena detentiva di mesi tre di reclusione, che sostituisce con la libertà controllata per la durata di mesi sei. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 27/10/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Paola Mastroberardino, ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 25/05/2021, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Genova in data 07/02/2018, appellata da IO AT RY, riduceva la pena inflitta al medesimo in relazione ai reati di cui all'art. 474 cod. pen. e all'art. 648 cod. pen., Penale Sent. Sez. 2 Num. 643 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 27/10/2022 nella misura di complessivi mesi tre di reclusione ed euro 140 di multa, con conferma nel resto. In primo grado l'imputato era stato condannato alla complessiva pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, con conversione della pena detentiva nella libertà controllata per il doppio della durata, con le pene accessorie di legge. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IO AT RY, è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente unico motivo: violazione degli artt. 53 e 57 I. 689/1981 e 597 cod. proc. pen. circa la determinazione della pena. La Corte territoriale, infatti, aveva ridotto la pena detentiva a mesi tre di reclusione ma aveva omesso di operare il computo della misura della sanzione sostitutiva della libertà controllata espiabile dal ricorrente ex art. 57, comma 3, I. 689/1981. 3. Il ricorso è fondato. 4. Come statuito in due identiche situazioni processuali, tenendo conto dei criteri predeterminati di conversione della pena detentiva, previsti dall'art. 57, comma 3, I. 689/81, e come sollecitato dalla stessa difesa, può procedersi direttamente alla rettifica ad opera di questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. senza pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 52453 del 28/09/2018, Diop, non mass.; Sez. 2, n. 28776 del 15/06/2016, Diop, non mass.).
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata riguardo alla pena detentiva di mesi tre di reclusione, che sostituisce con la libertà controllata per la durata di mesi sei. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 27/10/2022.