Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
Le due fasi in cui si articola il procedimento possessorio, quella sommaria diretta a comporre provvisoriamente la controversia con l'emanazione di provvedimenti immediati richiesti dall'urgenza del caso e quella di trattazione del merito che si svolge nelle forme di un ordinario giudizio contenzioso, per culminare nella sentenza che definisce la controversia, non essendo legate da un nesso di successione necessaria ben possono essere unificate con il conseguente carattere definitivo del provvedimento conclusivo impugnabile pertanto con l'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/1999, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CAE S.R.L. COMPAGNIA ALBERGHIERA ELBANA, in persona dell'Amm.re Unico DI BIASE LUCIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 6, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MANDARA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO IO, RO SA, elettivamente domiciliati in ROMA L.GO GEN. GONZAGA DEL VODICE 2 presso lo studio dell'avvocato ROBERTO LIBERATORE, li difende unitamente agli avvocati PAOLO CARNESECCHI, e GIUSEPPE RO, giusta delega in atti;
- contoricorrenti -
avverso la sentenza n. 118/96 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 02/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato MANDARA difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato LIBERATORE difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
Con ricorso depositato il 22/1/1987 NO UL proponeva due domande, relative alla manutenzione nel possesso ed alla denuncia di nuova opera, nei confronti della società CAE a r.l. - Compagnia Alberghiera Elbana - lamentando che i lavori di ristrutturazione e ricostruzione dell'edificio di proprietà di quest'ultima, posto sul confinante fondo, costituivano violazione delle distanze regolamentari dal confine e/o dalla costruzione sul contiguo fondo. L'istante, quindi chiedeva che venisse vietata la continuazione dell'opera, con ordine volto alla riduzione alla distanza legale. Con analogo ricorso, anch'esso depositato il 22,11/1987, NO ES esercitava le stesse azioni, in relazione alla medesima opera della società CAE, lamentando la violazione delle distanze legali chiedendo l'adozione degli stessi .provvedimenti
Costituitasi in entrambi i giudizi a convenuta chiedeva rigetto delle avverse domande sollevando numerose eccezioni in fatto e in diritto. L'adito pretore di Portoferraio - dopo l'espletamento di una c.t.u. e di prova per testi - con separate sentenze del 7/22/1989, in parziale accoglimento dell'azione possessoria, condannava la s.r.l. CAE ad arretrare a distanza non inferiore a metri cinque dal confine con il fondo degli attori la parte di nuova soprelevazione del fabbricato in questione e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale per l'esame del merito della denuncia di nuova opera.
Avverso le dette decisioni la società CAE proponeva appello al quale resistevano NO UL e NO ES.
Il Tribunale di Livorno, riuniti i giudizi di gravame, con sentenza depositata il 2/3/1996, dichiarava inammissibili gli appelli osservando: che il pretore, all'esito della fase cautelate, aveva erroneamente provveduto con sentenza rimettendo le parti innanzi al Tribunale competente per il merito;
che i provvedimenti cautelari ed urgenti dovevano essere pronunciati con ordinanza;
che pendeva causa di merito, ritualmente riassunta, nel corso della quale doveva chiedersi la modifica dei provvedimenti urgenti sulla denuncia di nuova opera doveva essere considerata ordinanza e non poteva essere impugnata con l'appello.
La cassazione della sentenza del Tribunale di Livorno è stata chiesta dalla s.r.l. Compagnia Alberghiera Elbana con ricorso, affidato a due motivi, al quale NO UL e NO ES hanno resistito con controricorso illustrato da memorie. Diritto
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 703 e 689 c.p.c., la società CAE deduce che NO ES e NO UL hanno introdotto ciascuno due. distinte azioni: ex articolo 1168 c.c, per la manutenzione del possesso ed ex articolo 1171 c.c. Per ottenere la sospensione delle opere in esecuzione. Ad avviso della ricorrente le due sentenze di primo grado contengono sia una statuizione nel merito dell'azione possessoria che una decisione sull'azione di nuova opera articolata -quest'ultima - nel rigetto dei provvedimenti immediati e nella rimessione al Tribunale per il merito. Quindi il pretore ha ritenuto la causa già pienamente istruita con conseguente decisione con sentenza. Le pronuncie pretorili, infatti, mentre da un lato contengono una decisione nel merito dell'azione possessoria, dall'altro comprendono un rigetto (implicato) del provvedimento immediato di sospensione ex articolo 1171 c.c associato alla rimessione delle parti innanzi al Tribunale per il merito. In sostanza il pretore ha emesso un provvedimento sotto forma di sentenza contenente: a) la decisione della fase cautelare nella denuncia di nuova opera, con rigetto e rimessione al giudice competente per il merito;
b) la decisione definitiva dell'azione possessoria impugnabile con l'appello, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale.
Con il secondo. motivo di ricorso si denuncia la violazione degli articoli 131, 132 e 134 c.p.c. Sostiene al riguardo la società ricorrente che il Tribunale di Livorno ha erroneamente valutato il contenuto del provvedimento pretorile la cui statuizione conclusiva della fase cautelare ( ossia il rigetto dei provvedimenti richiesti ex articolo 1171 c.c. e la rimessione al giudice competente per il merito non può inficiare la definitività della pronuncia resa nel giudizio possessorio.
La Corte rileva la fondatezza delle dette censure, che possono essere esaminate congiuntamente per evidenti motivi di connessione e per ragioni di ordine logico e di economia di motivazione. Dalla lettura degli atti processuali - attività consentita al giudice di legittimità quando è finalizzata all'accertamento dell'esistenza di errori in procedendo quali sono quelli lamentati dalla società ricorrente - emerge che:
a) NO UL e NO ES con ricorso da ciascuno proposto - intestato "denuncia di nuova opera e ricorso per manutenzione" - hanno agito nei confronti della società CAE chiedendo al pretore di Portoferraio l'emissione di provvedimenti "ai sensi degli articoli 688, 703, e 689 c.p.c.";
b) al termine dell'attività istruttoria l'adito pretore, con separate sentenze del 7/11/1989,, in parziale accoglimento dell'azione possessoria promossa dai NO, ha condannato la s.r.l. CAE sia ad arretrare a distanza non inferiore a metri cinque dal confine con il fondo degli attori di nuova soprelevazione del fabbricato descritto in narrativa sia. al pagamento della metà delle spese del giudizio, mentre, in relazione all'azione di denuncia di nuova opera, ha rimesso le parti innanzi al Tribunale per l'esame del merito;
c) con le dette sentenze il pretore, rilevata la tempestività delle due separate azioni proposte dai NO. ha ravvisato "l'esistenza della lamentata molestia possessoria ed il suo compimento con animo turbandi", mentre, in relazione alla "denuncia proposta ai sensi dell'articolo 1171 c.c."., ha ritenuto inutile vietare la costruzione della nuova opera, perché già realizzata, per cui ha rimesso le parti innanzi al Tribunale per l'esame del merito di detta denuncia di nuova opera "basata sul diritto di proprietà e di valore non determinabile".
Ciò posto emerge con evidenza che i NO, con l'unico ricorso da ciascuno presentato al pretore, hanno proposto - come consentito dall'articolo 104 c.p.c. - due separate ed autonome domande chiedendo due pronunce di diverso contenuto ed invocando l'applicazione distinte norme relative, rispettivamente, ai procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto ( articoli 688-691, c.p.c. ed ai procedimenti possessori ( articoli 703-705 c.p.c.). Occorre in proposito osservare che. come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte. la pluralità di domande contro la stessa parte, disciplinata dall'articolo 104 c.p.c., non dà luogo ad un unico rapporto processuale, ma a rapporti autonomi e l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale del giudice di disporre la separazione delle domande è incensurabile in cassazione nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 15/7/1997 n. 6454;
29/7/1996 n. 6840 ).
Nella specie il pretore non ha ritenuto di disporre la separazione delle due diverse domande proposte dai NO e. al termine dell'attività istruttoria, ha deciso con le citate sentenze che contengono due autonome statuizioni: una definitiva relativa all'azione possessoria e l'altra concernente il rigetto della pronuncia cautelare ed urgente, in riferimento alla denuncia di nuova opera, con rimessione della causa al giudice competente per il merito.
Le dette due statuizioni contengono un'implicata separazione, ai fini della proposizione dell'impugnazione, delle due distinte domande avanzate cumulativamente, con conseguente diverso iter processuale di ciascuna delle due cause, senza la possibilità di incidenza delle ulteriori vicende dell'una sull'altra.
Pertanto mentre la decisione relativa alla denuncia di nuova opera, per il suo carattere cautelare ed urgente, non poteva essere appellata, dovendo il giudizio proseguire innanzi al giudice competente per il merito, la statuizione concernente la causa possessoria - per il suo carattere definitivo e conclusivo della controversia possessoria - doveva essere impugnata sentenza nella cui scarna e lacunosa motivazione non si fa alcun cenno alla pluralità delle domande proposte dai NO, ne' risulta esaminata la decisione del pretore dalla cui lettura emerge in modo palese che il primo giudice ha completamente esaurito la materia del contendere in relazione alla domanda possessoria decidendo al riguardo in modo definitivo senza alcun margine di ulteriore trattazione e decisione nel merito.
In proposito occorre rilevare che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, le due fasi in cui si articola il procedimento possessorio, quella sommaria diretta a comporre provvisoriamente la controversia - con l'emanazione di provvedimenti immediati richiesti dall'urgenza del caso - e quella di trattazione del merito, che si svolge nelle forme di un ordinario giudizio contenzioso, per culminare nella sentenza che definisce la controversia, non essendo legate da un nesso di successione necessaria, ben possono essere unificate - come appunto si è verificato nel caso in esame - con il conseguente carattere definitivo del provvedimento conclusivo, che è quindi impugnabile con l'appello ( sentenze 28/11/1994 n. 8896; 24/1/1985 n. 326;
29/7/1983 n. 5226).
Pertanto esattamente la società ricorrente rileva che la questione di merito relativa alla causa possessoria è stata definitivamente decisa con la sentenza del pretore immediatamente appellabile per la parte concernente la detta controversia possessoria. La decisione impugnata deve di conseguenza, essere cassata con rinvio ad altro giudice - che si designa in altra sezione del tribunale di Livorno - che prenderà in esame il merito del gravame di appello proposto dalla s.r.l. CAE concernente la decisione del pretore relativa alla causa possessoria e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per. le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Livorno.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 1998
Depositato in Cancelleria il 25 Marzo 1999