Sentenza 8 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2002, n. 9872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9872 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2002 |
Testo completo
92 REPUB IT I A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N.3211/00 e Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: Dott Stefane CICIRETTI Dresidente 4935/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron.•26783 Dott Paolo STILE Consigliere Rep. Dott Brino BALLETTI Consigliere Ud.
7.5.02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AL AR SYSTEM, già FINMECCANICA, ramo di azienda LE, in persona del Presidente e Amministratore delegato Ing. Mario Di L.G. FARAVELLI VIA Donato, elettivamente domiciliata in Romatal Lungotevere Michelangelo. 022. 9 presso l'avv. Enzo Morrico, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
1964
contro
IA UG, elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio 97, presso l'avv. Claudio di Pietropaolo che, unitamente all'avv. Renato Mariani, lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1851 del 2.2.1999, reg. gen. n.4865/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Morrico e Mariani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui,che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2.2.1999 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da IA GO nei confronti di FINMECCANICA ramo LE- s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello, annullando il licenziamento collettivo per riduzione del personale intimato, ordinando la reintegrazione del RC e condannando la Finmeccanica al risarcimento del danno nella misura di 36 mensilità, oltre interessi e rivalutazione su cinque mensilità dalla data del licenziamento e sulle altre dalle rispettive scadenze. Osservava in motivazione che era fondata la censura del RC avente ad oggetto la mancata indicazione delle modalità con le quali era stato applicato il criterio di scelta. Dopo una premessa sui limiti e sugli scopi del sindacato giudiziale in materia di licenziamenti colletti di riduzione di personale, rilevava come in concreto l'unico criterio di scelta del possesso dei requisiti di pensionabilità non era da solo idoneo ad individuare il IA in quanto individuava cento lavoratori in più di quelli da porre in mobilità. Riteneva, quindi, che l'accertata inidoneità dei -2- criterio di scelta comportava, secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.268 del 1994, la necessità di integrazione di essi con quelli di cui al primo comma dell'art.5 della legge n.223 del 1991, che nella specie non erano stati rispettati. Disponeva che, in applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, oltre alla reintegrazione doveva condannarsi la datrice di lavoro all'indennità di cui al terzo comma che, attesa la sua natura risarcitoria, doveva commisurarsi al danno effettivamente patito. Nella specie, indipendentemente dalla prova concreta dell'aliunde perceptum, tenuto conto delle attitudini professionali del soggetto e del tempo trascorso, il Tribunale riteneva limitare la misura del danno a 36 mensilità di retribuzione. Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi l'LE Marconi succeduta alla Finmeccanica -; resiste con controricorso e propone System s.p.a ricorso incidentale il IA, cui resiste con controricorso e memoria l'LE. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., l'LE censura la sentenza impugnata laddove ha indicato la necessità di far ricorso ai criteri legali di scelta: assunto,tardivamente proposto nel corso del giudizio di appello. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 in rel. art.360 n.3 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza per avere -3- statuito su una questione della necessità di far ricorso ai criteri legali non proposta dalla parte. Le censure sono prive del carattere della decisività. Il licenziamento era stato impugnato per l'omessa puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art.5 comma 1. Avendo il Tribunale accertato che il solo riferimento ai lavoratori aventi i requisti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge n.223 del 1991, per i quali si poteva far ricorso alla mobilità lunga ed al prepensionamento, non era idoneo ad individuare il ricorrente, essendo il numero dei dipendenti in possesso dei predetti requisiti superiore di circa 100 unità a quello dei lavoratori, risultava accertato il fatto costitutivo del diritto azionato e cioè la violazione delle procedure di cui al nono comma dell'art. 4, che comporta a sensi del 3° comma dell'art.5 l'inefficacia del recesso, il diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno secondo la previsione dell'art. 18 della legge n.300 del 1970. Ogni ulteriore indagine e statuizione in ordine agli ulteriori criteri di scelta sono ultronee in quanto non necessarie a fondare la decisione e conseguentemente non è rilevante la censura di esse. Con il terzo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.5 della legge n.223 del 1991, la ricorrente assume che quando sia stato pattuito con il sindacato un criterio di scelta e questo individui un numero di dipendenti superiore a quello da porre in mobilità, si deve desumere che la volontà delle parti collettive sia - 4- stata di lasciar libera la società di individuare i lavoratori da porre in mobilità nell'ambito del criterio pattuito. La censura è infondata. La tesi, prospettata, della possibilità che le parti collettive possano lasciare al datore di lavoro un ambito più o meno vasto di discrezionalità nella scelta dei lavoratori da porre in mobilità è in contrasto con la lettera della legge n.223, che prevede la scelta vincolata a criteri predeterminati ed oggettivi, ed alla interpretazione che di essa hanno dato la Corte Costituizonale e di Cassazione che hanno escluso ogni potere discrezionale del datore di lavoro nella scelta, cfr. Corte Cost. n.268 del 1994, SS.UU. n.419 del 2000. Con il quarto motivo denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. ed il vizio di motivazione, la ricorrente, premesso che l'accordo sindacale, dopo avere indicato il criterio di scelta ha aggiunto: fatte salve le competenze necessarie allo sviluppo dell'azienda, ha cioè indicato il sottocriterio per l'ulteriore ero individuazione dei lavoratori da porre in mobilità, che nella speciesussisteva per la circostanza di fatto che il IA era l'unico del suo reparto in possesso dei ricorrente contesta, inoltre, la giurisprundenza di legittimità che ha ritenuto requisiti. che alla mancanza o insufficienza della comunicazione di cui al 9° comma dell'art.4 consegua l'inefficacia del recesso. Le censure sono infondate. Va precisato che la decisione impugnata si fonda in primo luogo sulla mancanza nella comunicazione di cui al nono comma dell'art.4 delal legge n.223 di un criterio di scelta idoneo ad individuare il IA e non sulla -5- effettiva sussistenza di esso. Va poi aggiunto che l'essere il IA l'unico lavoratore del suo reparto in possesso dei requisiti per il prepensionamento non dimostra se le sue competenze fossero ancora necessarie o meno per lo sviluppo dell'azienda, circostanza che, secondo la trascritta pattuizione sindacale, costituiva l'ulteriore criterio di individuazione pattuito. Quanto infine alle conseguenze dell'omessa o insufficiente comunicazione dei cui al nono comma dell'art.4 della legge n.223 le Sezioni Unite della Corte Cassazione con sentenza n.302 del 2002, componendo il contrasto, hanno stabilito che l'inefficacia del licenziamento ricorre anche in caso di violazione del nono comma dell'art.
4. Tale orientamento è stato confermato dalla successiva sentenza delle SS.UU. n.419 del 2000 e Sez. Lav. 3271 del 2000. Non essendo state esposte ragioni per mutare questo orientamento, va rigettato anche questo profilo del motivo. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 18 della legge n.300 del 1970 per avere il Tribunale liquidato solo trentasei mensilità di retribuzione, quando il periodo tra licenziamento e reintegrazione era li maggiore e non era stato provato un "aliunde perceptum, deducers coinoltre la illogicità della motivazione sul punto. La censura è fondata. La motivazione del tribunale è illogica ed in violazione della norma indicata, che prescrive di liquidare il danno in misura pari alle retribuzioni per periodo tra il licenziamento e la riassunzione. Infatti in base ad una dedotta possibilità di -6- gradazione del quantum in base a non precisate regole civilistiche, il Tribunale ha ritenuto di prescindere dalla prova dell'aliunde perceptum e sulla base delle attitudini professionali del soggetto e del tempo trascorso di liquidare il danno nella misura di 36 mensilità cioè ad un periodo inferiore a quello trascorso tra licenziamento e sentenza. Premessa l'irrilevanza ai fini della liquidazione del danno delle attitudini professionali del soggetto, i parametri della liquidazione del danno dovevano essere, secondo la previsione dell'art. 18 citato, le retribuzioni non percepite per il periodo tra la messa in mobilità e l'effettiva reintegrazione ed eventualmente, secondo i principi generali, l'aliunde perceptum (compresa l'indennità di mobilità) allegato e provato ( o non contestato). La sentenza impugnata che non si è attenuta questi principi,va pertanto cassata sul punto e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 7 maggio 2002 Il Consigliere est. Il Presidente постъічен Fernander "Ompre herselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 LUG 2002 -7- CANCELLIERE If Смека ре