Sentenza 10 agosto 2002
Massime • 1
IL comportamento processuale della parte - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, e non soltanto elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fondato il proprio convincimento di colpevolezza di un automobilista resosi responsabile di un investimento sul contenuto dell'atto di citazione redatto dal difensore, che aveva parlato espressamente di "condotta di guida spericolata" del suo assistito, specificando, peraltro, come, nella specie, la corte di merito avesse, "ad abundantiam", evidenziato anche altri, concorrenti elementi di responsabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12145 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2002 |
Testo completo
1 2145 /02 REPUBBLI A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni da urto di bovini contro autovettura. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 1754/00 - Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 28755 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 3242 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud. 28/02/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studic dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 1,55 BOGNANNI CARMELA, elettivamente domiciliata in 10 AGO 2002 ROMA IL CANCELLIERE VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difesa dall'avvocato Richiesta copia studio ONN dal Sig. IO BLUNDO, giusta delega in atti;
1.55 per diritu 10 AGO. 2002 ricorrente - IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CASCONE GIUSEPPE, CASCONE SALVATRICE, UFFICIO COPIE CASCONE MARIA, Richiesta copia studio da considerarsi domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI FIdal Sig. per diritu 4,55 CASSAZIONE, difesi dall'avvocato SEBASTIANO D'AVOLA 10 AGO. 2002. IL CANCELLIERE con studio in 07100 RAGUSA VIA DI VITTORIO 1, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2002 delega in atti;
Richiesta copia_studio 549 GE dal Sig. 1 1.55 per AGO. 2002 IL CANCELLIERE controricorrenti avverso la sentenza n. 950/98 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 16/10/98 e depositata il 07/12/98 (R.G. 1027/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 21\11\1996 AR BO conveniva in giudizio, avanti alla Corte di Appello di Catania, RI AS, SE AS e RI AS, tutti eredi di AT AS, e L'Italica Assicurazioni s.p.a., proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 15\9- 18\10\1995 che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni riportati dall'autovettura BMW targata RG 142571, di proprietà dell'appellante, nell'incidente avvenuto il 30\6\1983 sulla strada provinciale Ragusa-Marina di Ragusa, a causa dell'attraversamento di alcuni bovini condotti da AT AS, e chiedeva la riforma della sentenza appellata con la condanna degli appellati alle spese dei due gradi del giudizio. Resistevano in giudizio gli appellati AS e L'Italica Assicurazioni spa. Con sentenza 16.10 – 7.12.1998 la Corte d'Appello rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in £ 2.825.000 di cui £.
1.749.000 per onorario di avvocato e £.140.000 per spese a favore dei AS e nella stessa misura a favore dell'altra appellata. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione BO AR con due motivi. Hanno resistito con controricorso AS SE, RI e RI. BO AR ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I controricorrenti eccepiscono la non integrità del contraddittorio non essendo stata convenuta in giudizio la Italica Assicurazioni s.p.a.. Il rilievo deve ritenersi infondato in quanto detta società non è litisconsorte necessaria. 3 La parte ricorrente, nella memoria, rileva che il controricorso è stato notificato a mani dell'avv. Giorgio Blundo e non presso il domicilio eletto (una contestazione corrispondente di detto difensore risulta dalla relata della notifica in questione). Va rilevato che tale notifica non può ritenersi invalida in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato. I due motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo la ricorrente BO denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - ARTT. 116 E 229 C.P.C. AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C N. 3." esponendo tra l'altro le seguenti - doglianze. La sentenza della Corte di Appello di Catania omette di considerare uno degli elementi fondamentali e decisivi della controversia e cioè l'incidenza sull'evento della spericolata manovra di trasferimento dei bovini da una parte all'altra della carreggiata stradale. Il decidente non ha valutato tale pericolosità benché dagli atti del processo e dalle prove acquisite la circostanza risulti in maniera inequivoca. La sentenza si basa, poi, su una errata ricostruzione dei fatti, dando per assodata, senza alcun supporto probatorio, la circostanza che l'operazione di trasferimento dei bovini fosse già in atto al momento della immissione dell'autoveicolo nel lungo rettilineo teatro dell'incidente. Tale errata ricostruzione dei fatti si basa sulla particolare interpretazione di due circostanze: - la dichiarazione del teste RE sentito alla udienza del 9.02.1987; -la descrizione fornita nell'atto di citazione, del momento in cui il conducente dell'automezzo percepì la presenza dello ostacolo "all'uscita di una curva", che nella sentenza della Corte di Appello è considerata addirittura "una involontaria confessione della spericolata condotta di guida"; ----- La testimonianza del RE non può essere presa alla lettera in quanto il teste proveniva in senso opposto in salita e sul lungo rettifilo a notevole distanza e certamente non poteva essere in grado di precisare la posizione dello automezzo del BO al momento dell'avvistamento dei bovini. E' assolutamente destituita di logica ed è incoerente anche dal punto di vista giuridico la conclusione tratta dal decidente che la su riferita circostanza desunta da mezzi di prova, veri e supposti tali, costituiscono prova della "spericolata condotta di guida" del ricorrente e che "l'eccessiva velocità della BMW" costituisce "l'unica causa dello incidente". Considerare la dichiarazione contenuta in citazione come confessione costituisce un errore giuridico in quanto l'atto di citazione è atto del difensore e non della parte e, pertanto, la volontà di confessare non rientra tra i poteri del difensore. Tanto più che l'art. 229 c.p.c precisa che la confessione " ..può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente....." il che non è avvenuto nella fattispecie. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO - ART. 131 DELL'ALLORA VIGENTE CODICE DELLA STRADA AI SENSI - DELL'ART.360. C.P.C. N.3" esponendo tra l'altro le seguenti doglianze. Il decidente ha particolarmente sottovalutato la prova acquisita, avanti il Tribunale di Ragusa all'udienza del 10.03.1986, relativa allo interrogatorio formale del convenuto AS AT il quale ha ammesso che l'incidente si è verificato nel corso delle operazioni di attraversamento di una strada provinciale da parte di una mandria di bovini. Il convenuto, infatti, ha dichiarato che provvedeva ad immettere sulla strada i bovini ad uno a uno e che a tal fine egli era collocato sul lato sinistro della strada e curava di tenere chiuso il cancello per impedire che gli 5 armenti invadessero la strada tutti assieme. Con ciò egli ammetteva chiaramente sia pure implicitamente di non aver usato alcuna segnalazione per indicare il pericolo e richiamare l'attenzione degli automobilisti e di non aver assolutamente verificato se nel corso delle lunghe operazioni descritte provenissero degli automezzi nell'uno e nell'atro senso di marcia. Emerge soprattutto che gli animali non erano accompagnati da un adeguato numero di guardiani e che la manovra effettuata dal AS era pericolosa ed illegittima. I due motivi non possono essere accolti. Essi infatti, per la parte in cui si fondano su specifiche risultanze processuali (coma la testimonianza e l'interrogatorio formale suddetti) debbono essere considerati inammissibili in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non riportano integralmente le risultanze medesime (v. Tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: “Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"); nella parte poi in cui censurano come il Giudice di merito ha interpretato e valutato le varie risultanze processuali debbono poi ritenersi inammissibili anche per la seguente ulteriore ragione: "Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato ○ deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello 6 preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. S. U. n. 05802 dell'11/06/1998); nella specie invece le doglianze della parte ricorrente consistono in sostanza in una diversa valutazione in ordine alla scelta, all'interpretazione, all'attendibilità ed alla concludenza delle risultanze istruttorie idonee a chiarire i fatti in contestazione. Con riferimento in particolare alla “confessione" si osserva che in realtà, come si evince dal contesto della motivazione e dalla stessa espressione usata dalla Corte ".... involontaria confessione della spericolata condotta di guida...." (quando la confessione ex art. 2730 e segg. c.c. richiede, tra l'altro, la volontà di riconoscere la verità; con la conseguenza che non sono ipotizzabili confessioni involontarie;
cfr. tra le altre Cass. n. 4608 del giorno 11/04/2000: L'elemento soggettivo della confessione (animus confitendi), si configura come volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, senza che sia richiesta l'ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare."), nell'impugnata decisione la parola “confessione” è usata in senso generico (non nel senso di confessione in senso proprio ex art. 2730 e segg. c.c.) semplicemente per indicare un comportamento processuale da valutare (evidentemente ex art 116 c.p.c. ) ai fini 7 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 30.1.2012 Serie 4 al n. 4545 versate € 167.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) della decisione (e che nella specie appare valutato insieme alle altre risultanze processuali;
anche se avrebbe potuto costituire unica fonte di convincimento sul punto: cfr. Cass. n. 193 del 5/1/1995: “Il comportamento processuale della parte - la cui nozione e' comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo"); la doglianza in ordine a detta asserita “confessione" ha dunque ad oggetto una tesi che in realtà non è stata espressa dalla Corte di merito. Nella parte residua le doglianze in esame debbono ritenersi prive di pregio in quanto l'impugnata motivazione appare in ogni punto sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti 41,00 oltre € 500,00 le spese del giudizio di cassazione liquidate in € (cinquecento euro) per onorario. 1007129,11 Così deciso a Roma il 28.2.2002. POST 20,66 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE TOT. 149,77 Alter. IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 8061/8,0 Umberto Cicero 167177 Depositata in Cancelleria 10 AGO, 2002 oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 8