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Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/07/2023, n. 32275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32275 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME SI nato il [...] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato, limitatamente alla statuizione sulle spese in favore della parte civile;
per l'inammissibilità nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32275 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 06/06/2023 k I • RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna - in funzione di giudice del rinvio, in seguito di annullamento pronunciato con sentenza n. 51264/2019 della I Sezione della Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio - in parziale riforma della decisione di primo grado, per quanto qui rileva, ha ridotto la pena comminata a IB Memet, per il reato di tentato omicidio in concorso. 2.Ha proposto ricorso l'imputata, con il patrocinio del difensore di fiducia, avvocato Giampaolo Cristofori, che, con un unico motivo, si duole del vizio di motivazione con il quale la Corte di appello , giudicando in sede di ulteriore rinvio conseguente all'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bologna del 18/06/2020, per vizi processuali, disposto con sentenza di questa stessa Sezione n. 37870/2021, ha rideterminato la pena operando la riduzione per le riconosciute attenuanti generiche nella medesima entità già individuata dalla precedente sentenza annullata, senza esprimere una autonoma valutazione, e comunque, contraddittoriamente rispetto alla posizione del coimputato EN PA, che, nella sentenza di annullamento con rinvio, la Corte di cassazione aveva ritenuto sovrapponibile a quella dell'imputato. 2.1. Con ulteriore doglianza si censura la decisione della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'imputata alla rifusione delle spese della parte civile mai comparsa nel giudizio de quo, liquidandole in euro 1000 oltre accessori, in favore dello Stato. 3. Con memoria del 19 maggio 2023 diel'avvocato Gianluca MONTERUBBIANO, difensore della costituita parte civile, cye ha rappresentato di avere partecipato al giudizio di appello svoltosi con modalità cartolare, come da allegazione documentale. Conclude per l'inammissibilità del ricorso, e insta per la liquidazione delle spese di giudizio come da nota allegata, da liquidarsi in favore dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 1.Non sono riscontrabili i vizi denunciati dalla ricorrente in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che nell'individuazione della pena la Corte di appello ha fornito una congrua motivazione, da cui è possibile evincere gli elementi ai quali ha fatto riferimento, e, precisamente, il ruolo svolto dalla ricorrente nel contesto di una condotta connotata da oggettiva gravità, consistito nel colpire ripetutamente, unitamente ai coimputati, la vittima con pietre raccolte nel luogo in cui aveva avuto inizio il diverbio tra la persona offesa, RD UN, e il coimputato (non ricorrente) EN PA. La Corte di appello ha riconosciuto il contributo causale della ricorrente e sottolineato la non marginalità del suo ruolo, inserito in un contesto di relazioni criminali ( prostituzione e usura), nonché le connotazioni violente ed efferate della condotta anche della Memet, dalla quale erano derivate le plurime ferite al volto ed il conseguente pericolo per la vita della persona offesa. 2. Parimenti infondata la doglianza difensiva che si incentra su una asserita disparità di trattamento con altro coimputato. Va osservato, in proposito, che non è possibile dedurre, in sede di legittimità, in riferimento alla dosimetria sanzionatoria, una "critica da confronto e da 2 valutazione comparativa" rispetto ad altre posizioni individuali, anche se di correi, salvo il caso in cui il giudizio di merito sul punto sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna e altri, Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012 - Giovane, Rv.252880; conf. Sez. 5 n. 12743 del 20/02/2020, Rv. 279022.), valutazione quest'ultima che la genericità della doglianza neppure npf consente di effettuare, dal momento che, nel richiamare la posizione del coimputato EN PA, il ricorrente omette finanche di indicare in cosa sarebbe consistita la "riduzione più ampia" della quale questi avrebbe beneficiato per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Manifestamente infondata la censura alle statuizioni civili della sentenza impugnata, dal momento che, come dedotto e documentato dal difensore di quest'ultima, la partecipazione al giudizio di appello avvenne secondo le modalità del rito cartolare proprio del periodo pandemico. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. La ricorrente deve anche essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, addì 06 giugno 2023 IIr Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato, limitatamente alla statuizione sulle spese in favore della parte civile;
per l'inammissibilità nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32275 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 06/06/2023 k I • RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna - in funzione di giudice del rinvio, in seguito di annullamento pronunciato con sentenza n. 51264/2019 della I Sezione della Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio - in parziale riforma della decisione di primo grado, per quanto qui rileva, ha ridotto la pena comminata a IB Memet, per il reato di tentato omicidio in concorso. 2.Ha proposto ricorso l'imputata, con il patrocinio del difensore di fiducia, avvocato Giampaolo Cristofori, che, con un unico motivo, si duole del vizio di motivazione con il quale la Corte di appello , giudicando in sede di ulteriore rinvio conseguente all'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bologna del 18/06/2020, per vizi processuali, disposto con sentenza di questa stessa Sezione n. 37870/2021, ha rideterminato la pena operando la riduzione per le riconosciute attenuanti generiche nella medesima entità già individuata dalla precedente sentenza annullata, senza esprimere una autonoma valutazione, e comunque, contraddittoriamente rispetto alla posizione del coimputato EN PA, che, nella sentenza di annullamento con rinvio, la Corte di cassazione aveva ritenuto sovrapponibile a quella dell'imputato. 2.1. Con ulteriore doglianza si censura la decisione della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'imputata alla rifusione delle spese della parte civile mai comparsa nel giudizio de quo, liquidandole in euro 1000 oltre accessori, in favore dello Stato. 3. Con memoria del 19 maggio 2023 diel'avvocato Gianluca MONTERUBBIANO, difensore della costituita parte civile, cye ha rappresentato di avere partecipato al giudizio di appello svoltosi con modalità cartolare, come da allegazione documentale. Conclude per l'inammissibilità del ricorso, e insta per la liquidazione delle spese di giudizio come da nota allegata, da liquidarsi in favore dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 1.Non sono riscontrabili i vizi denunciati dalla ricorrente in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che nell'individuazione della pena la Corte di appello ha fornito una congrua motivazione, da cui è possibile evincere gli elementi ai quali ha fatto riferimento, e, precisamente, il ruolo svolto dalla ricorrente nel contesto di una condotta connotata da oggettiva gravità, consistito nel colpire ripetutamente, unitamente ai coimputati, la vittima con pietre raccolte nel luogo in cui aveva avuto inizio il diverbio tra la persona offesa, RD UN, e il coimputato (non ricorrente) EN PA. La Corte di appello ha riconosciuto il contributo causale della ricorrente e sottolineato la non marginalità del suo ruolo, inserito in un contesto di relazioni criminali ( prostituzione e usura), nonché le connotazioni violente ed efferate della condotta anche della Memet, dalla quale erano derivate le plurime ferite al volto ed il conseguente pericolo per la vita della persona offesa. 2. Parimenti infondata la doglianza difensiva che si incentra su una asserita disparità di trattamento con altro coimputato. Va osservato, in proposito, che non è possibile dedurre, in sede di legittimità, in riferimento alla dosimetria sanzionatoria, una "critica da confronto e da 2 valutazione comparativa" rispetto ad altre posizioni individuali, anche se di correi, salvo il caso in cui il giudizio di merito sul punto sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna e altri, Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012 - Giovane, Rv.252880; conf. Sez. 5 n. 12743 del 20/02/2020, Rv. 279022.), valutazione quest'ultima che la genericità della doglianza neppure npf consente di effettuare, dal momento che, nel richiamare la posizione del coimputato EN PA, il ricorrente omette finanche di indicare in cosa sarebbe consistita la "riduzione più ampia" della quale questi avrebbe beneficiato per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Manifestamente infondata la censura alle statuizioni civili della sentenza impugnata, dal momento che, come dedotto e documentato dal difensore di quest'ultima, la partecipazione al giudizio di appello avvenne secondo le modalità del rito cartolare proprio del periodo pandemico. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. La ricorrente deve anche essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, addì 06 giugno 2023 IIr Consigliere estensore