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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 14948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14948 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI ST nato a [...] il [...] IN PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
udite le conclusioni dell’avv. Fabio Borrometi, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14948 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 23/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 novembre 2023 dalla Corte di appello di Catania, che ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di SA che – per quanto qui di interesse – aveva condannato RI ST e IN PA per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, in relazione alle società “Prigefa Group s.r.l.” e “Sosvima s.r.l.”, entrambe fallite il 28 maggio 2010. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, RI ST – nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della “Prigefa Group s.r.l.” – avrebbe tenuto le scritture contabili, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società (capo c). Inoltre, RI ST e IN PA – il primo nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della “Prigefa Group s.r.l.”, di legale rappresentante dal 17 maggio 2004 all'11 settembre 2006 della “Sosvima s.r.l.” nonché di socio accomandatario e legale rappresentante della società “Agroalimentare di RI ST & C s.a.s.”, il secondo nella qualità di legale rappresentante dall'11 settembre 2006 della “Sosvima s.r.l.” – avrebbero cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento di entrambe le società. In particolare, in relazione a lavori edili appaltati dalla “Agroalimentare di RI ST & C s.a.s.” alla “Prigefa Group s.r.l.” e successivamente appaltati alla “Sosvima s.r.l.”, avrebbero cagionato un pesante «squilibrio tra le attività e le passività della “Prigefa Group s.r.l.” e della “Sosvima s.r.l.”, tale da determinane il successivo fallimento, in quanto, da un lato, la “Prigefa Group s.r.l.” sosteneva costi per un ammontare complessivo di euro 1.082.648,94 a fronte del pagamento, a titolo di acconto, da parte della “Sosvima s.r.l.”, della somma di euro 432.000,00, residuando così un credito di euro 650.648,94 e, dall'altro, la “Sosvima s.r.l.” corrispondeva alla “Prigefa Group s.r.l.” l'importo di euro 432.000,00, senza tuttavia richiedere alcun pagamento alla committente di fatto “Agroalimentare di RI ST & C s.a.s.”, la quale beneficiava dei lavori senza sopportare alcun costo (capo e). Infine, RI ST e IN PA – il primo nella qualità di legale rappresentante dal 17.5.2004 all'11.9.2006 della “Sosvima s.r.l.”, il secondo nella qualità di legale rappresentante dall'11.9.2006 della medesima società – avrebbero tenuto le scritture contabili, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società (capo f). 3 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217, 219 e 223 legge fall. Con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi c) ed f), rappresentano che la Corte di appello ha ritenuto che, dall'esame dei testi, fosse emerso che gli imputati avevano posto in essere degli artifizi contabili, «tra cui quello di riportare in contabilità dei finanziamenti dei soci a cui non faceva seguito la restituzione agli stessi delle somme versate, che invece confluivano, mediante la creazione di una voce finanziamenti generici, nelle tasche di terzi soggetti». Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le deduzioni della difesa, «secondo cui una tale condotta, quantunque provata, non avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimonio della società e dei suoi movimenti contabili, fermo restando, in ogni caso, che sarebbe rimasta indimostrata la sussistenza di una specifica volontà degli imputati di recare pregiudizio ai creditori, ovvero di un dolo specifico». Sotto altro profilo, i ricorrenti sostengono che il reato non sarebbe configurabile, «tenuto conto che l’asserita sostituzione soggettiva nella restituzione delle somme provenienti da finanziamenti dei soci» non avrebbe «causato reali ed effettive distrazioni o depauperamenti in danno della società». I ricorrenti, infine, sostengono che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto fondata la richiesta di riqualificare il fatto in bancarotta semplice. 2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 219 e 223 legge fall. Contestano la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso «di valorizzare la consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede civile, che quantificava in maniera sostanzialmente diversa il valore dei lavori effettuati in favore della società Agroalimentare s.a.s.». Secondo i ricorrenti, non sarebbe stato rigorosamente provato che il valore dei lavori di cui aveva beneficiato la Agroalimentare, a seguito dell'appalto stipulato con la Sosvima, ammontasse a euro 1.082.648,94. Invero, solo una parte delle fatture acquisite dalla pubblica accusa sarebbe sicuramente riconducibile alla Agroalimentare, atteso che in alcuni documenti contabili non risulterebbe «specificato alcun cantiere di riferimento» e in altri la destinazione dei materiali presso la Agroalimentare risulterebbe «aggiunta a penna». 4 La consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede civile avrebbe, invece, «quantificato il valore dei lavori in questione in una somma compresa tra i 350.000,00 e i 380.000,00 euro». Secondo i ricorrenti, le prove sarebbero contraddittorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile. I ricorrenti, invero, si limitano a formulare delle deduzioni generiche e assertive. Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi c) ed f), ha reso una motivazione ampia e coerente (pagine 12 e ss. della sentenza impugnata), rappresentando come le scritture contabili fossero tenute in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari delle società. La Corte di appello ha anche specificatamente risposto al rilievo della difesa, secondo cui il fatto che i finanziamenti fossero stati restituiti non ai soci, ma a terzi non avrebbe determinato distrazioni o depauperamenti in danno della società", rilevando che «le modalità di tenuta del conto finanziamento soci infruttiferi» incidevano sulla regolarità delle scritture, contribuendo a non renderle idonee a consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Va, poi, rilevato che risulta manifestamente infondata la deduzione relativa al dolo specifico, atteso che i giudici di merito hanno ritenuto integrato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, il cui elemento soggettivo deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'impresa (cfr. Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677). Generica e manifestamente infondata è la deduzione con la quale i ricorrenti sostengono la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto fondata la richiesta di riqualificare il fatto in bancarotta semplice. La Corte territoriale, invero, ha correttamente rilevato che, nel caso in esame, non potesse ritenersi integrata la bancarotta documentale semplice, atteso che era stata riconosciuta la consapevolezza degli imputati dello stato delle scritture contabili e, in particolare, del fatto che esse non rendessero possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari delle società. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. 5 Con esso, i ricorrenti hanno articolato generiche censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione. La Corte di appello, in particolare, ha risposto anche in ordine alle deduzioni relativa alla consulenza tecnica espletata in sede civile, osservando che «la circostanza che i lavori svolti … erano stati stimati in misura compresa tra euro 350.000,00 ed euro 380.000,00 dal consulente nominato dal Tribunale civile di SA nel giudizio intrapreso dalla curatela nei confronti della società Agroalimentare» non risultava particolarmente significativa, «avendo lo stesso consulente dichiarato che si trattava di valori indicativi e che stime più precise avrebbero richiesto saggi, rilievi, carotaggi, sfoltimento e pulizia del verde per addivenire a una computazione più analitica dell'opera». 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE IL EN OR IS NI
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
udite le conclusioni dell’avv. Fabio Borrometi, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14948 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 23/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 novembre 2023 dalla Corte di appello di Catania, che ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di SA che – per quanto qui di interesse – aveva condannato RI ST e IN PA per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, in relazione alle società “Prigefa Group s.r.l.” e “Sosvima s.r.l.”, entrambe fallite il 28 maggio 2010. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, RI ST – nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della “Prigefa Group s.r.l.” – avrebbe tenuto le scritture contabili, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società (capo c). Inoltre, RI ST e IN PA – il primo nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della “Prigefa Group s.r.l.”, di legale rappresentante dal 17 maggio 2004 all'11 settembre 2006 della “Sosvima s.r.l.” nonché di socio accomandatario e legale rappresentante della società “Agroalimentare di RI ST & C s.a.s.”, il secondo nella qualità di legale rappresentante dall'11 settembre 2006 della “Sosvima s.r.l.” – avrebbero cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento di entrambe le società. In particolare, in relazione a lavori edili appaltati dalla “Agroalimentare di RI ST & C s.a.s.” alla “Prigefa Group s.r.l.” e successivamente appaltati alla “Sosvima s.r.l.”, avrebbero cagionato un pesante «squilibrio tra le attività e le passività della “Prigefa Group s.r.l.” e della “Sosvima s.r.l.”, tale da determinane il successivo fallimento, in quanto, da un lato, la “Prigefa Group s.r.l.” sosteneva costi per un ammontare complessivo di euro 1.082.648,94 a fronte del pagamento, a titolo di acconto, da parte della “Sosvima s.r.l.”, della somma di euro 432.000,00, residuando così un credito di euro 650.648,94 e, dall'altro, la “Sosvima s.r.l.” corrispondeva alla “Prigefa Group s.r.l.” l'importo di euro 432.000,00, senza tuttavia richiedere alcun pagamento alla committente di fatto “Agroalimentare di RI ST & C s.a.s.”, la quale beneficiava dei lavori senza sopportare alcun costo (capo e). Infine, RI ST e IN PA – il primo nella qualità di legale rappresentante dal 17.5.2004 all'11.9.2006 della “Sosvima s.r.l.”, il secondo nella qualità di legale rappresentante dall'11.9.2006 della medesima società – avrebbero tenuto le scritture contabili, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società (capo f). 3 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217, 219 e 223 legge fall. Con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi c) ed f), rappresentano che la Corte di appello ha ritenuto che, dall'esame dei testi, fosse emerso che gli imputati avevano posto in essere degli artifizi contabili, «tra cui quello di riportare in contabilità dei finanziamenti dei soci a cui non faceva seguito la restituzione agli stessi delle somme versate, che invece confluivano, mediante la creazione di una voce finanziamenti generici, nelle tasche di terzi soggetti». Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le deduzioni della difesa, «secondo cui una tale condotta, quantunque provata, non avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimonio della società e dei suoi movimenti contabili, fermo restando, in ogni caso, che sarebbe rimasta indimostrata la sussistenza di una specifica volontà degli imputati di recare pregiudizio ai creditori, ovvero di un dolo specifico». Sotto altro profilo, i ricorrenti sostengono che il reato non sarebbe configurabile, «tenuto conto che l’asserita sostituzione soggettiva nella restituzione delle somme provenienti da finanziamenti dei soci» non avrebbe «causato reali ed effettive distrazioni o depauperamenti in danno della società». I ricorrenti, infine, sostengono che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto fondata la richiesta di riqualificare il fatto in bancarotta semplice. 2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 219 e 223 legge fall. Contestano la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso «di valorizzare la consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede civile, che quantificava in maniera sostanzialmente diversa il valore dei lavori effettuati in favore della società Agroalimentare s.a.s.». Secondo i ricorrenti, non sarebbe stato rigorosamente provato che il valore dei lavori di cui aveva beneficiato la Agroalimentare, a seguito dell'appalto stipulato con la Sosvima, ammontasse a euro 1.082.648,94. Invero, solo una parte delle fatture acquisite dalla pubblica accusa sarebbe sicuramente riconducibile alla Agroalimentare, atteso che in alcuni documenti contabili non risulterebbe «specificato alcun cantiere di riferimento» e in altri la destinazione dei materiali presso la Agroalimentare risulterebbe «aggiunta a penna». 4 La consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede civile avrebbe, invece, «quantificato il valore dei lavori in questione in una somma compresa tra i 350.000,00 e i 380.000,00 euro». Secondo i ricorrenti, le prove sarebbero contraddittorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile. I ricorrenti, invero, si limitano a formulare delle deduzioni generiche e assertive. Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi c) ed f), ha reso una motivazione ampia e coerente (pagine 12 e ss. della sentenza impugnata), rappresentando come le scritture contabili fossero tenute in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari delle società. La Corte di appello ha anche specificatamente risposto al rilievo della difesa, secondo cui il fatto che i finanziamenti fossero stati restituiti non ai soci, ma a terzi non avrebbe determinato distrazioni o depauperamenti in danno della società", rilevando che «le modalità di tenuta del conto finanziamento soci infruttiferi» incidevano sulla regolarità delle scritture, contribuendo a non renderle idonee a consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Va, poi, rilevato che risulta manifestamente infondata la deduzione relativa al dolo specifico, atteso che i giudici di merito hanno ritenuto integrato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, il cui elemento soggettivo deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'impresa (cfr. Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677). Generica e manifestamente infondata è la deduzione con la quale i ricorrenti sostengono la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto fondata la richiesta di riqualificare il fatto in bancarotta semplice. La Corte territoriale, invero, ha correttamente rilevato che, nel caso in esame, non potesse ritenersi integrata la bancarotta documentale semplice, atteso che era stata riconosciuta la consapevolezza degli imputati dello stato delle scritture contabili e, in particolare, del fatto che esse non rendessero possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari delle società. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. 5 Con esso, i ricorrenti hanno articolato generiche censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione. La Corte di appello, in particolare, ha risposto anche in ordine alle deduzioni relativa alla consulenza tecnica espletata in sede civile, osservando che «la circostanza che i lavori svolti … erano stati stimati in misura compresa tra euro 350.000,00 ed euro 380.000,00 dal consulente nominato dal Tribunale civile di SA nel giudizio intrapreso dalla curatela nei confronti della società Agroalimentare» non risultava particolarmente significativa, «avendo lo stesso consulente dichiarato che si trattava di valori indicativi e che stime più precise avrebbero richiesto saggi, rilievi, carotaggi, sfoltimento e pulizia del verde per addivenire a una computazione più analitica dell'opera». 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE IL EN OR IS NI