Articolo 66 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 65Articolo 67
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 66.

Durante le soste per operazioni di commercio in porti del Mar Rosso, del Golfo Persico, del Golfo di Aden o di zone aventi clima analogo, le navi devono avere l'installazione della doppia tenda sul ponte di coperta, in corrispondenza degli alloggi dell'equipaggio, dei posti di ricreazione e dei posti fissi di lavoro situati immediatamente sotto coperta, e che non siano protetti da soprastrutture.

Lo spazio interposto fra le due tende deve essere di metri 0,30 per navi lunghe fino a 100 metri e metri 0,40 per navi di maggiore lunghezza.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999