Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2021, n. 10717
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Sentenza 10 dicembre 2021

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In tema di applicazione dell'indulto, di cui alla legge 31 aprile 2006, n. 241, il divieto di concessione del beneficio in ordine ai reati aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen., non può estendersi a reati concorrenti, in relazione ai quali la medesima aggravante non sia stata formalmente contestata, ritenendone l'esistenza sulla base di una interpretazione contenutistica della sentenza. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicare l'indulto ad una condanna per omicidio, nella quale il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato la formale contestazione dell'aggravante del metodo mafioso in relazione ai concorrenti reati di detenzione delle armi e di furto dell'autovettura utilizzate per commettere l'omicidio, ed aveva altresì ritenuto che la predetta circostanza fosse comunque contenuta nell'aggravante - formalmente contestata - dei motivi abietti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2021, n. 10717
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10717
    Data del deposito : 10 dicembre 2021

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