Art. 20.
Sulla porta di ciascun dormitorio, oltre che l'indicazione della categoria del personale al quale e' destinato, deve essere indicato il numero massimo delle persone che il dormitorio puo' contenere.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Sulla porta di ciascun dormitorio, oltre che l'indicazione della categoria del personale al quale e' destinato, deve essere indicato il numero massimo delle persone che il dormitorio puo' contenere.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".