Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
Allorché il privato chieda la tutela di un proprio diritto soggettivo non condizionato dal potere in concreto esercitato dalla pubblica amministrazione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ne', versandosi in ipotesi di attività materiale lesiva posta in essere dalla P.A. in carenza di potere, opera il divieto di condanna della stessa ad un "facere". (Nella specie il privato, nel chiedere il ripristino dello stato dei luoghi, aveva contestato il potere dell'amministrazione ferroviaria concessionaria di munire un passaggio a livello - attraverso il quale egli aveva sempre avuto in passato il libero e pacifico esercizio del diritto di passaggio pedonale e carrozzabile - di congegno di chiusura con chiavi di consegna agli utenti, e ciò in considerazione della prospettata natura pubblica della strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2002, n. 9557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9557 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Primo Presidente f.f. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA FERROVIE SUD EST & SERVIZI AUTOMOBILISTICI, in persona del legale rappresentante pro-tempore., domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ST IG, CC RA, LL FE, DO IU, D'MI PA, NE IO, UP PA, ST GE, IA AL, AR CO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 437/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 06/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LU TR, IN TR, SA TR, MA SA TR, SA TR, GR ZU, IU US, PA PO, NT NE, LO FA, PA D'AM, FE GA, LE SC, RO ZI, NT ZI, NC TR e LU RD, con atto di citazione notificato il 22 maggio 1990, convennero innanzi al tribunale di Lecce la Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici, esponendo che: essi avevano sempre avuto il libero e pacifico esercizio del diritto di passaggio pedonale e carrozzabile attraverso il passaggio a livello incustodito attraversante la strada privata che conduceva al fabbricato della Masseria "Prina" o "Guido", i cui terreni erano attraversati dalla strada ferrata;
tale diritto spettava ad essi attori in quanto eredi od aventi causa da proprietari del terreno espropriato dal Prefetto di Lecce con decreto del 29 luglio 1911 per l'esecuzione del tronco RD-Casarano della Ferrovia RD-Tricase-Maglie; le Ferrovie Sud-Est, dopo il loro rifiuto a sottoscrivere una convenzione, che prevedeva la consegna delle chiavi dei lucchetti da apporre alle sbarre del passaggio a livello, avevano provveduto a chiudere il passaggio a livello con barriere assicurate da lucchetti, in tal modo impedendo loro la coltivazione dei fondi e l'esercizio dell'azienda agricola. Ciò premesso gli attori chiesero che la convenuta fosse condannata a ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo le sbarre arbitrariamente apposte, nonché a risarcire loro i danni. La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepì, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., sul rilievo che in ordine alla chiusura del passaggio a livello il cittadino non può vantare un diritto soggettivo.
L'adito tribunale accolse l'eccezione sollevata dalla convenuta, ma la Corte d'Appello di Lecce, su gravame dei soccombenti LU TR, GR ZU, FE GA, IU US, PA D'AM, NT NE, PA PO, LO FA, LE SC e RO ZI, con sentenza resa in data 6 ottobre 1999, in accoglimento dello appello, ha dichiarato che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, rimettendo le parti davanti a detto giudice.
Il giudice d'appello ha ritenuto, in primo luogo, che la realizzazione del passaggio a livello costituisca, per i proprietari espropriati, un atto dovuto ai sensi dell'art. 61 R.D. 12 maggio 1991, n. 144, essendo diretto a ripristinare il loro diritto di transito sulla strada privata di loro proprietà, diritto implicante anche quello di attraversare la strada ferrata.
Ciò premesso, ha rilevato che, comunque, il Tribunale aveva omesso l'esame del certificato reso in data 27 giugno 1985 dal Sindaco del Comune di LÈ, prodotto dagli attori, attestante che la strada attraversata dal passaggio a livello era divenuta pubblica. Tale omissione aveva impedito di considerare che solo i passaggi a livello privati possono, ai sensi dell'art. 64, ult. co., D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, essere muniti di chiusura con chiavi in consegna agli utenti, sicché, com'era già stato dedotto dagli attori in sede di seconda comparsa conclusionale in primo grado, la mancanza della P.A. di un analogo potere con riferimento a passaggi a livello pubblici, attribuiva alla posizione soggettiva fatta valere dagli appellati natura di diritto soggettivo.
Per la cassazione di tale sentenza la Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici propone ricorso, affidandosi ad un unico motivo, attinente alla giurisdizione.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione delle norme e dei principi in tema di giurisdizione, omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, violazione degli artt. 82 T.U. 1447 del 1912, 64 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 763 nonché degli artt. 213 e 61 cod. proc. civ..
Adduce, all'uopo, che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto, solo sulla base della certificazione resa dal Sindaco del Comune di LÈ, che la strada attraversata dal passaggio a livello in questione fosse stata classificata come pubblica, pervenendo, per tale via, a ritenere la competenza giurisdizionale del giudice ordinario.
Rileva la ricorrente che la corte di merito, nell'operare tale valutazione, ha trascurato di considerare altra certificazione - quella resa dal Comune di Galatone, che essa convenuta aveva prodotto in primo grado - da cui risultava che la strada in questione è priva ed interna alla Masseria "Lo Prierro" - E, pertanto, si imponeva la conferma della pronuncia resa dal primo giudice o, quanto meno, era necessario disporre la consulenza tecnica sollecitata da essa ricorrente.
Il ricorso è infondato.
Poiché, al fine di stabilire a quale giudice si appartenga la competenza giurisdizionale, è necessario partire dall'esame della domanda, onde ricavarne il petitum sostanziale, costituito dalla effettiva natura della controversia, riferita alla concreta posizione soggettiva dedotta in giudizio, quale deriva dalla disciplina legale della materia, giova ricordare che gli attori si sono rivolti al giudice ordinario per chiedere che la convenuta fosse condannata a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo le sbarre del passaggio a livello, assicurate da lucchetti, arbitrariamente apposte, nonché a risarcire loro i danni cagionati con tale condotta. La domanda si fonda sulla tesi che la convenuta non avesse il potere di chiudere con lucchetti le sbarre del passaggio a livello, sia pure offrendo in consegna le chiavi dei lucchetti agli utenti della strada attraversata dalla strada ferrata e che, pertanto, essa non potesse, con la sua condotta, non legittimata da alcuna positiva norma di azione, degradare in interesse legittimo il diritto soggettivo al passaggio che si assume spettare agli attori. Orbene, poiché, ai sensi dell'art. 64, ult. co., d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753, solo i passaggi a livello privati possono essere muniti di congegno di chiusura con chiavi in consegna agli utenti, correttamente l'indagine del giudice d'appello si è indirizzata ad accertare la natura, privata o pubblica, del passaggio a livello de quo, correlata alla natura, privata o pubblica, della via attraversata dalla strada ferrata. È, poiché si è accertato che, al fine di dimostrare la sopravvenuta natura pubblica della strada, gli attori avevano già in primo grado prodotto certificazione resa dal Sindaco del Comune di LÈ (sulla ritualità della relativa produzione non v'è contestazione tra le parti), altrettanto correttamente dallo stesso giudice si è ritenuto che il tema della natura pubblica della strada fosse stato ritualmente prospettato dagli appellanti ai fini dell'accertamento della giurisdizione, con la conseguenza che esso era entrato a far parte del dibattito processuale e di esso si doveva tener conto per accertare la vera natura della posizione giuridica soggettiva di cui gli attori chiedevano la tutela.
Pertanto, in considerazione della richiamata disposizione dell'art. 64, ut. Co., d.p.r. n. 753 del 1980, esattamente la Corte d'Appello ha ritenuto che, non avendo l'amministrazione ferroviaria concessionaria, il potere di munire il passaggio a livello in questione di congegno di chiusura con chiavi in consegna agli utenti, in considerazione della prospettata natura pubblica della strada, e, quindi, chiedendosi la tutela di un diritto soggettivo non condizionato, nel suo esercizio, dal potere in concreto esercitato dalla convenuta, la giurisdizione si appartenesse all'A.G.O.. Opportunatamente, peraltro, la sentenza impugnata richiama la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, a fronte della carenza di potere della P.A., l'atto della stessa lesivo di un diritto soggettivo perfetto è denunciabile al giudice ordinario per chiedere la condanna della P.A. ad un facere, come si fa dagli attori nel presente giudizio (Cass. SS.UU., 22 dicembre 1999, n. 924). Il ricorso va, pertanto, rigettato, dovendosi dichiarare la giurisdizione dell'A.G.O..
Poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva, non v'è luogo a provvedere 1V11Ionere delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso, dichiarando la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 14 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002