Sentenza 22 aprile 1998
Massime • 2
In materia edilizia il reato di inosservanza delle norme tecniche della legislazione antisismica, di cui all'art 3 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 si esaurisce con il completamento della costruzione, momento in cui cessa la permanenza del reato.
In materia edilizia le contravvenzioni di cui agli artt. 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 -omesso preavviso di inizio attività all'ufficio del Genio Civile e inizio lavori senza preventiva autorizzazione- sono reati istantanei, che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizia l'attività di edificazione avendo omesso i previ adempimenti richiesti ovvero senza l'autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/1998, n. 6318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6318 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 22/4/1998
1. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Olindo Schettino Consigliere N. 1399
3. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 43826/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Foggia avverso la sentenza n. 272/97 del 4/7-6/10/97 pronunciata dal Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Manfredonia nel procedimento penale
contro
CO RO, nato a [...] il [...].
- Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dr Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dr R. Calderone, che chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata decisione limitatamente al reato sub b), estinto per prescrizione, ed il rigetto del ricorso nel resto;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Pretore di Foggia - sezione distaccata di Manfredonia dichiarava non doversi procedere nei confronti di EC IR, in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 3-17-18-20 L. n. 64/1974, accertate il 6/4/94, perché estinte per prescrizione.
Ricorre per cassazione il P.M., deducendo erronea applicazione di legge, in quanto il Pretore non ha tenuto conto che le contravvenzioni in esame hanno natura permanente, per cui l'antigiuridicità del fatto si protrae fino a quando non intervenga una causa volontaria o autoritativa di cessazione di essa. All'odierna udienza dibattimentale il P.G. conclude come riportato in epigrafe.
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto è necessario operare un distinguo;
delle tre contravvenzioni contestate all'imputato - rispettivamente relative agli artt. 17 (capo 'a' della rubrica), 18 (capo 'b') e 3 (capo 'c') della L. n. 64/1974 - le prime due (omesso preavviso di inizio attività all'Ufficio del Genio Civile con deposito del relativo progetto e inizio lavori senza preventiva autorizzazione scritta) hanno natura di reati formali, tant'è che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza di esse, mentre invece l'ultima (inosservanza delle norme tecniche prescritte dai decreti attuativi della legislazione concernente le costruzioni in zone sismiche) ha natura sostanziale. Ne consegue, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte Suprema (Sez. III, 14 marzo 1997 "c.c. 21 febbraio 1997", n. 751, PM/Vairo, mass. 207. 636; Sez. III, 22 novembre 1995 "ud. 12 ottobre 1995 n. 1902", n. 11325, Banckueht ed altri, mass. 202.94 2), che le prime due contravvenzioni sono reati istantanei, che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizia l'attività di edificazione avendo omesso i previ adempimenti richiesti ovvero senza l'autorizzazione scritta della competente autorità, mentre quella prevista dall'art. 3 ha natura permanente, in quanto la condotta violatrice del precetto si protrae nel tempo e può sempre cessare per volontà dell'agente.
Una prima conclusione cui si approda è, dunque, l'infondatezza del ricorso in relazione alle contravvenzioni previste ai capi a) e b) della rubrica che, avendo natura istantanea e prevedendo la sola pena pecuniaria, sono sicuramente estinte per prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., essendo state accertate il 6/4/94. Il problema sorge, pertanto, solo in ordine alla terza contravvenzione, indicata al capo c) della rubrica, essendovi orientamenti, contrastanti circa l'individuazione del momento di cessazione della permanenza: se con l'esaurimento dell'attività edilizia, ovvero - comunque - fino alla demolizione o adeguamento delle opere non conformi.
Questo Collegio ritiene di seguire il primo orientamento, sebbene con un'ulteriore precisazione, reputando che l'inosservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dai decreti attuativi della legislazione concernente le costruzioni in zone sismiche si realizzi compiutamente, e può essere quindi definitivamente accertata, quando l'opera cui esse si riferiscono venga completata o comunque i lavori siano definitivamente finiti;
il riferimento al perdurare dell'attività edilizia tout court, invero, può essere ingannevole in quanto la stessa è suscettibile di interruzioni più o meno lunghe, le quali non inibiscono all'agente - prima dell'ultimazione dell'opera - di adeguarsi alla normativa antisismica. L'altro orientamento, ispirato al superiore interesse del costante controllo del territorio in zone sismiche da parte dell'autorità amministrativa, sebbene moralmente lodevole, appare non facilmente conciliabile con la consolidata interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria della analoga e limitrofa normativa edilizia ed urbanistica.
Invero, al pari di quanto avviene pacificamente nei casi di costruzione edilizia in totale difformità dalla concessione, in assenza di essa, o in violazione di specifici vincoli ambientali ed urbanistici, pur permanendo la non conformità dell'opera realizzata rispetto a quella consentita o assentita e pur essendo sempre possibile un adeguamento successivo da parte dell'agente ai dettami dell'autorità amministrativa, con evidenti vantaggi a fini soprattutto extra-penali (evitare la demolizione del manufatto o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi), la condotta antigiuridica dello stesso si esaurisce col completamento della costruzione illegittima, momento in cui quindi cessa inesorabilmente la permanenza del reato.
Ne consegue che anche la contravvenzione di cui all'art. 3 L. n.64/1974, quantunque avente natura permanente, debba ritenersi prescritta, non risultando che l'attività edilizia si sia protratta oltre la data di accertamento - o meglio, come si legge nel capo di imputazione, di accadimento - del fatto (6/4/94).
Il ricorso del P.M. va pertanto rigettato.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1998