Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/1998, n. 6318
CASS
Sentenza 22 aprile 1998

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In materia edilizia il reato di inosservanza delle norme tecniche della legislazione antisismica, di cui all'art 3 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 si esaurisce con il completamento della costruzione, momento in cui cessa la permanenza del reato.

In materia edilizia le contravvenzioni di cui agli artt. 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 -omesso preavviso di inizio attività all'ufficio del Genio Civile e inizio lavori senza preventiva autorizzazione- sono reati istantanei, che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizia l'attività di edificazione avendo omesso i previ adempimenti richiesti ovvero senza l'autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/1998, n. 6318
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6318
    Data del deposito : 22 aprile 1998

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