Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen., deve ritenersi esposta alla pubblica fede la rete elettrica con la conseguenza che la captazione dell'energia condotta nei cavi esterni integra gli estremi del furto aggravato in quanto concernente cosa esposta alla pubblica fede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2001, n. 34116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34116 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 26/05/2001
1. Dott. GIORGIO LATTANZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RENATO CALABRESE - Consigliere - N. 1117
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 27209/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica di Palermo
avverso la sentenza GUP tribunale di Palermo in data 05.11.1999 nei confronti di 1) Gbonegun O. Adenkunle n. a Orile (Nigeria) 16.5.1968. Omoshebi Mark n. Akure 04.2.1970.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il pubblica Ministero in persona del Sostituto Procuratore Gen. Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per annullamento con rinvio.
Assente il difensore.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con l'impugnata sentenza, il Gip tribunale di Palermo, cui era stato chiesta decreto penale di condanna, proscioglieva ex art. 129 c.p.p. i due imputati dal reato di furto semplice di energia elettrica - esclusa l'aggravante ex art. 625 n. 7 C.P. per essere stato commesso il reato "su cose destinata a pubblico servizio" - per mancanza di querela.
Insorgeva, con impugnazione definita come "appello", il P.G. sostenendo la configurabilità dell'aggravante di esposizione alla pubblica fede (allacciamento con cavo esterno alla rete pubblica), secondo quanto risultante dall'imputazione.
La corte di merito disponeva, con ordinanza 29.6.2000, la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso l'unica impugnazione esperibile ai sensi dell'art. 568 co. 2 c.p.p. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, nel caso in cui il Gip - richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna proceda invece al proscioglimento dell'imputato ex art. 129 e 459 co. 3 c.p.p., l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso per cassazione ai sensi del secondo comma art 568 c.p.p. (Cass. Sez. Un. n. 6203 del 23.6.1993, Rv. 193744, imp. Amato). Non essendo, infatti, prevista alcuna impugnazione avverso detta sentenza, rimane esperibile esclusivamente il ricorso per cassazione. Il ricorrente enuncia una pura questione di diritto, nella misura in cui ritiene il fatto contestato ("delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 1109 624 e 625 n. 7 c.p., perché in concorso tra loro.... allacciandosi abusivamente alla rete elettrica dell'Enel tramite cavo elettrico, sottraevano un quantitativo di energia pari a L...") sussumibile nell'ipotesi di furto aggravato siccome su cosa esposta per necessità alla pubblica fede.
La tesi sostenuta dal ricorrente - ferma restando l'originaria imputazione - appare corretta.
Invero, la rete elettrica rimane per necessità esposta alla pubblica fede, sicché la "captazione" dell'energia condotta nei cavi esterni (e dunque anch'essa "esposta alla pubblica fede") comporta l'aggravante ex art. 625 co. 7 c.p. Ne consegue che l'impugnata sentenza di proscioglimento deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
P.T.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Palermo per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2001