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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17228 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 10/12/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Ancona udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l’istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare formulata da XXXXXXXXXXXXXXXX, condannata alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per il delitto di estorsione. Dopo aver illustrato la situazione personale, familiare e sociale della condannata, madre di dieci figli, vedova, con un compagno con il quale convive in zona di campagna, con una pensione di reversibilità di euro 630,00 mensili, con due precedenti penali risalenti al 2006 e al 2010 (mancata esecuzione dolosa ordine del giudice e inosservanza provvedimenti dell’autorità), osservava che la condannata, benché collaborativa con l’UEPE, ha difficoltà a rivisitare criticamente i fatti per i quali è stata condannata, minimizzando gli accadimenti. Inoltre, ella non ha indicato alcuna attività di volontariato cui intende dedicarsi, non essendosi neanche attivata in tal senso e non è emersa alcuna attività a contenuto risocializzante. Riteneva, quindi, che l’istanza di affidamento in prova non potesse essere accolta. Quanto alla detenzione domiciliare, Penale Sent. Sez. 1 Num. 17228 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 05/03/2026 osservava che è inammissibile in ragione dell’entità della pena da espiare.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrente deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. Pen. Osserva che l’ordinanza si è basata su una lettura erronea e parziale della relazione dell’UEPE la quale, premesso che la condannata si è rapportata al servizio in modo consono e con piena collaborazione, ha osservato che, nonostante le difficoltà dovute ai traumi vissuti nel passato e al contesto in cui è vissuta, se adeguatamente supportata, è in grado di compiere una riflessione critica sulla gravità dei fatti per i quali è stata condannata, concludendo con l’affermare che la condannata possiede «le risorse per poter positivamente fruire della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale potendo, mediante i colloqui con la funzionaria incaricata e l’eventuale partecipazione a percorsi sulla legalità...., pervenire a riflessioni critiche sui propri agiti e assimilare i concetti di legalità e convivenza civile che, a causa del contesto socio-culturale di appartenenza, non sono stati interiorizzati». Quanto alle attività di volontariato e risocializzanti, osserva che nell’istanza, la condannata si era dichiarata disponibile a svolgere qualunque attività riparatoria e che, a causa del contesto di provenienza, ella non è in grado di compiere autonomamente un percorso di rieducazione, al quale, invece, può essere instradata dal servizio sociale che le potrebbe assicurare il necessario supporto.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza. Ha osservato che, nonostante la gravità del reato, anche in ragione del grave riflesso sulla persona offesa e nonostante i due precedenti penali che inducono a ritenere che le condotte antisociali non siano episodi isolati, tuttavia, non risulta adeguatamente valutata la situazione familiare e il contesto socio-culturale di provenienza, anche in ragione dell’età della condannata, in relazione alla quale non risultano valutate altre ipotesi di misure alternative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2.L’art. 47, comma 3-bis legge n. 354 del 1975 consente la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione. Condizione per l’ammissione alla misura è che il condannato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in stato detentivo o in libertà, abbia tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2, ovvero tale da consentire di ritenere che la misura possa contribuire alla rieducazione del condannato e, al contempo, ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. Ai fini della concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, pertanto, il giudice di sorveglianza è chiamato a compiere una valutazione prognostica in ordine al completo reinserimento sociale del condannato all’esito della misura alternativa (Sez. 1, n. 1410 del 2020), da effettuare, nel caso di condannato libero, sulla base della relazione sociale redatta dall’UEPE. A tal fine, la giurisprudenza ha enucleato taluni parametri di valutazione costituiti dall'esame della personalità del condannato desumibile dalla gravità dei reati commessi per i quali è in espiazione la pena, dai precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, Rv. 213062) e da eventuali procedimenti pendenti (Sez. 1, 11/03/1997, Rv. 207998). La valutazione deve estendersi, inoltre, all'analisi della condotta successivamente serbata dal condannato, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez.1, n. 4390 del 2020). In tale prospettiva, assumono rilievo gli elementi costituiti dall’assenza di nuove denunzie, dal ripudio delle condotte devianti del passato, dall'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, dall'attaccamento al contesto familiare, dalla condotta di vita attuale, dall'eventuale buona prospettiva risocializzante. D’altro canto, l'attività lavorativa non è rilevante per i soggetti di età avanzata e comunque superiore a quella di ordinaria abilità al lavoro (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018 dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). Assume, invece, rilievo in tale caso, la disponibilità all’impegno sociale da cui possa desumersi una prognosi positiva di futuri comportamenti. (Sez. 1, n. 11191 del 17.2.2021). Non è richiesta, d'altro canto, una integrale revisione critica della propria condotta da parte del condannato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che sia stato almeno avviato tale processo critico (Sez. 1, n° 773 del 03.12.2013, Rv 258402).
3. L’ordinanza impugnata non può superare il vaglio di legittimità, essendo stata pronunciata sulla base di una non corretta applicazione dei principi di diritto enunciati e di una parziale valutazione della relazione dell’UEPE. Nel compiere il giudizio prognostico, infatti, il Tribunale ha valorizzato esclusivamente la difficoltà nella presa di coscienza e nell’organizzazione autonoma e personale del percorso in ragione della situazione deficitaria di partenza, senza, tuttavia, confrontarsi con la causa di tale difficoltà (provenienza socio-culturale modesta) e, soprattutto, con la possibilità di superare tale ostacolo con un adeguato supporto e guida nel percorso di presa di coscienza e nell’organizzazione e gestione del programma risocializzante e di rieducazione. In tal modo, il Tribunale non ha compiuto la valutazione prognostica che deve tenere conto non solo o non tanto delle difficoltà di partenza, quanto della prospettiva di recupero sulla base della volontà manifestata e con adeguato supporto che consenta di superare gli ostacoli di natura socio-culturale. Nessuna valutazione è stata compiuta, inoltre, degli elementi costituiti 3 dall’assenza di carichi pendenti, dall’ammissione dei fatti, seppur con difficoltà a comprendere la gravità dell’agito, del contesto familiare con riferimento al supporto che può fornirle, dalla condotta di vita attuale.
4. Alla luce di tali motivi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi enunciati e colmando le lacune motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l’istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare formulata da XXXXXXXXXXXXXXXX, condannata alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per il delitto di estorsione. Dopo aver illustrato la situazione personale, familiare e sociale della condannata, madre di dieci figli, vedova, con un compagno con il quale convive in zona di campagna, con una pensione di reversibilità di euro 630,00 mensili, con due precedenti penali risalenti al 2006 e al 2010 (mancata esecuzione dolosa ordine del giudice e inosservanza provvedimenti dell’autorità), osservava che la condannata, benché collaborativa con l’UEPE, ha difficoltà a rivisitare criticamente i fatti per i quali è stata condannata, minimizzando gli accadimenti. Inoltre, ella non ha indicato alcuna attività di volontariato cui intende dedicarsi, non essendosi neanche attivata in tal senso e non è emersa alcuna attività a contenuto risocializzante. Riteneva, quindi, che l’istanza di affidamento in prova non potesse essere accolta. Quanto alla detenzione domiciliare, Penale Sent. Sez. 1 Num. 17228 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 05/03/2026 osservava che è inammissibile in ragione dell’entità della pena da espiare.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrente deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. Pen. Osserva che l’ordinanza si è basata su una lettura erronea e parziale della relazione dell’UEPE la quale, premesso che la condannata si è rapportata al servizio in modo consono e con piena collaborazione, ha osservato che, nonostante le difficoltà dovute ai traumi vissuti nel passato e al contesto in cui è vissuta, se adeguatamente supportata, è in grado di compiere una riflessione critica sulla gravità dei fatti per i quali è stata condannata, concludendo con l’affermare che la condannata possiede «le risorse per poter positivamente fruire della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale potendo, mediante i colloqui con la funzionaria incaricata e l’eventuale partecipazione a percorsi sulla legalità...., pervenire a riflessioni critiche sui propri agiti e assimilare i concetti di legalità e convivenza civile che, a causa del contesto socio-culturale di appartenenza, non sono stati interiorizzati». Quanto alle attività di volontariato e risocializzanti, osserva che nell’istanza, la condannata si era dichiarata disponibile a svolgere qualunque attività riparatoria e che, a causa del contesto di provenienza, ella non è in grado di compiere autonomamente un percorso di rieducazione, al quale, invece, può essere instradata dal servizio sociale che le potrebbe assicurare il necessario supporto.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza. Ha osservato che, nonostante la gravità del reato, anche in ragione del grave riflesso sulla persona offesa e nonostante i due precedenti penali che inducono a ritenere che le condotte antisociali non siano episodi isolati, tuttavia, non risulta adeguatamente valutata la situazione familiare e il contesto socio-culturale di provenienza, anche in ragione dell’età della condannata, in relazione alla quale non risultano valutate altre ipotesi di misure alternative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2.L’art. 47, comma 3-bis legge n. 354 del 1975 consente la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione. Condizione per l’ammissione alla misura è che il condannato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in stato detentivo o in libertà, abbia tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2, ovvero tale da consentire di ritenere che la misura possa contribuire alla rieducazione del condannato e, al contempo, ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. Ai fini della concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, pertanto, il giudice di sorveglianza è chiamato a compiere una valutazione prognostica in ordine al completo reinserimento sociale del condannato all’esito della misura alternativa (Sez. 1, n. 1410 del 2020), da effettuare, nel caso di condannato libero, sulla base della relazione sociale redatta dall’UEPE. A tal fine, la giurisprudenza ha enucleato taluni parametri di valutazione costituiti dall'esame della personalità del condannato desumibile dalla gravità dei reati commessi per i quali è in espiazione la pena, dai precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, Rv. 213062) e da eventuali procedimenti pendenti (Sez. 1, 11/03/1997, Rv. 207998). La valutazione deve estendersi, inoltre, all'analisi della condotta successivamente serbata dal condannato, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez.1, n. 4390 del 2020). In tale prospettiva, assumono rilievo gli elementi costituiti dall’assenza di nuove denunzie, dal ripudio delle condotte devianti del passato, dall'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, dall'attaccamento al contesto familiare, dalla condotta di vita attuale, dall'eventuale buona prospettiva risocializzante. D’altro canto, l'attività lavorativa non è rilevante per i soggetti di età avanzata e comunque superiore a quella di ordinaria abilità al lavoro (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018 dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). Assume, invece, rilievo in tale caso, la disponibilità all’impegno sociale da cui possa desumersi una prognosi positiva di futuri comportamenti. (Sez. 1, n. 11191 del 17.2.2021). Non è richiesta, d'altro canto, una integrale revisione critica della propria condotta da parte del condannato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che sia stato almeno avviato tale processo critico (Sez. 1, n° 773 del 03.12.2013, Rv 258402).
3. L’ordinanza impugnata non può superare il vaglio di legittimità, essendo stata pronunciata sulla base di una non corretta applicazione dei principi di diritto enunciati e di una parziale valutazione della relazione dell’UEPE. Nel compiere il giudizio prognostico, infatti, il Tribunale ha valorizzato esclusivamente la difficoltà nella presa di coscienza e nell’organizzazione autonoma e personale del percorso in ragione della situazione deficitaria di partenza, senza, tuttavia, confrontarsi con la causa di tale difficoltà (provenienza socio-culturale modesta) e, soprattutto, con la possibilità di superare tale ostacolo con un adeguato supporto e guida nel percorso di presa di coscienza e nell’organizzazione e gestione del programma risocializzante e di rieducazione. In tal modo, il Tribunale non ha compiuto la valutazione prognostica che deve tenere conto non solo o non tanto delle difficoltà di partenza, quanto della prospettiva di recupero sulla base della volontà manifestata e con adeguato supporto che consenta di superare gli ostacoli di natura socio-culturale. Nessuna valutazione è stata compiuta, inoltre, degli elementi costituiti 3 dall’assenza di carichi pendenti, dall’ammissione dei fatti, seppur con difficoltà a comprendere la gravità dell’agito, del contesto familiare con riferimento al supporto che può fornirle, dalla condotta di vita attuale.
4. Alla luce di tali motivi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi enunciati e colmando le lacune motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4