Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5043 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
I POPOLO5 04 3 /01 L L O B 9 E 8 e l 6 E a N n . E P UB BLICA I T e O I N p Z , A a 1 R IN NOME DEL POPOLO ITA m 8 T e 9 S t I 1 s i - G E s 1 R 1 l LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - a A 4 2 e D h . E c 1 sezione civile oggetto i L T f i N d 3 E S o 2 E m composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: attività commerciale . T R A dr. Alfredo Rocchi Presidente e iscrizione R.E.C. Consigliere R.G. N. 11110/99 dr. Pasquale Reale dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere Consigliere Cron. 10807 dr. Giuseppe Salmè Consigliere rel. Rep. dr. Fabrizio Forte Ud. 13.02.2001 ha pronunciato la seguente: S E NT ENZA su ricorso iscritto al n° 11110 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI SALERNO in persona del legale rap- presentante, ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. RICORRENTE
CONTRO
NO RI NA, residente in S. NO To- rio (SA), alla Via Roma n.
4. INTIMATA 397 2001 - 2 - avverso la sentenza del Pretore di Nocera Inferiore - Sez. distaccata di Sarno, n. 16 del 24 febbraio 10 - marzo 1999. Udita, all'udienza del 13 febbraio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del primo e l'accoglimento del secondo mo- tivo di ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 10 marzo 1999, il Pretore di Nocera Inferiore (SA) accoglieva l'opposizione di RI Cri- stina PA all'ordinanza emessa dal direttore del- l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di ER (da ora U.P.I.C.A.), con la quale era stato ingiunto di pagare £. 810.000 a ti- tolo di sanzione pecuniaria per violazione degli artt. 3 e 24 della legge 426/71, per avere svolto attività commerciale senza iscrizione al R.E.C. e priva di au- torizzazione, avendo l'opponente provato a mezzo testi che all'epoca della contestazione non svolgeva la pre- detta attività, tanto che i vigili urbani verbalizzan- ti non avevano trovato merce in vendita o acquirenti nella casa ove avvenne la contestazione, che era in ristrutturazione, per cui nella stessa non era possi- bile svolgere l'attività non consentita.
3 - Nella sentenza si affermava che l'U.P.I.C.A. non aveva prodotto la documentazione comprovante la legittimità del provvedimento amministrativo, per cui non poteva tenersi conto della presunzione di veridicità di quan- to accertato con l'atto di contestazione e si condan- nava l'Ufficio opposto a pagare le spese di causa li- quidate in £. 550.000. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con due motivi l'U.P.I.C.A. di ER e la Ca- tapano non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del- l'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, pure per insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo il pretore affermato che l'Amministrazione non ha prodot- to l'atto oggetto di opposizione anche se dal verbale d'udienza del 10 febbraio 1998 risulta che il diretto- re dell'Ufficio s'è riportato"al verbale n. 03/93 ele- vato dalla polizia municipale di S. NO OR", evidenziandosi così che lo stesso era agli atti e do- veva essere stato ritrovato, dopo che alla precedente udienza si era dato atto del suo smarrimento e la cau- sa era stata rinviata per consentire una nuova produ- zione dell'atto. Nello stesso senso appare l'ammissione a teste del M. 4 lo verbalizzante, per cui è illogica l'affermazione dell'assenza di prova documentale della violazione, essendo stato depositato in cancelleria con nota di- retta dell'UPICA di ER dell'11 novembre 1996 n. 4744 il verbale oggetto d'opposizione.
1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Anzitutto alcuna prova vi è, al di là dalle deduzioni del ricorrente, dell'esistenza in atti del verbale di accertamento della polizia municipale di S. NO OR successivamente al suo smarrimento rilevato in udienza, che poteva essere superato solo da una nuova produzione di esso o dall'attestazione a verbale del rinvenimento nell'udienza di rinvio fissata proprio al fine di consentire il recupero del documento. Comunque non hanno rilievo univoco il richiamo del di- rettore dell'U.P.I.C.A. di ER al verbale stesso in udienza al fine di evidenziarne lo smarrimento nè l'ammissione a teste del maresciallo della polizia mu- nicipale verbalizzante, che ben poteva essere escusso non tanto sui fatti riportati con la contestazione, ma sui giudizi e le valutazioni contenute nel verbale. Per tale profilo, infatti, se il verbale era fidefa- ciente in ordine alla mancata iscrizione dell'opponen- te al R.E.C. e sull'inesistenza dell'autorizzazione a svolgere attività commerciale, il giudizio sull'esi- - 5 stenza in concreto di questa era superabile, come ac- caduto, con l'ammessa prova testimoniale dal pretore valutata in modo logico e congruo, dal cui esito è e- merso che la PA non svolgeva l'indicata attivi- tà, per cui erronea fu la contestazione.
2. Il secondo motivo di ricorso deduce la falsa appli- cazione dell'art. 91 c.p.c., per avere il pretore con- dannato l'U.P.I.C.A. di ER a pagare le spese del giudizio liquidate in £. 550.000, non avendo la con- troparte, che si era difesa personalmente, indicato in apposita nota le spese sostenute nè spettandole dirit- ti e onorari, in mancanza di difensore esercente la professione legale.
2. Il motivo è fondato. Alcuna prova risulta essere stata data delle spese di causa liquidate in dispositivo in base alla soccomben- za, senza chiarire che la somma indicata doveva copri- re le spese vive sostenute per la causa dall'opponen- te, e che esse erano state richieste dalla parte e do- cumentate con apposita nota. Deve quindi cassarsi il capo secondo del dispositivo della sentenza in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto sulle indicate spese, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., appli- cabile anche nel caso di violazione di norme proces- 6 suali come quella denunciata nel motivo di ricorso (in tal senso Cass. 12 giugno 1999 n. 5820), la Corte può decidere nel merito, sostituendo il capo relativo del dispositivo della sentenza di merito, con la dichia- razione di compensazione delle spese sostenute dalle parti in quella fase, soccorrendo giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese sia di quel grado che del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata in ordine alla disciplina delle spese di causa e, decidendo nel meri- to, dispone che le spese dell'intero giudizio siano compensate. Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio tified fou 2001. Il consigliere estensore, G day. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I 9 L Prima Sezione Civile 8 L IL CANCELLIERE e 6 Depositato in Cancelleria O l B . a Luisa SS n E N é Jure Can - 5. APR. 2001 , E p 1 N a 8 O I m 0 IL CANCELLIERE Z e 4 t - A s 1 R i 1 s T - More виш но S l I 4 a G 2 E e . R h L c i A f 3 i D 2 d E o . T m T N E R S A E