Art. 16. Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.
Articolo 16 della Legge 17 giugno 2022, n. 71
Articolo 15Articolo 17
Articolo 16 della Legge 17 giugno 2022, n. 71
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21 giugno 2022
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