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1 gennaio 2007
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25 marzo 2007
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1 febbraio 2019
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Art. 13. Forme pensionistiche individuali 1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalita' di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento e' parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali ((di cui al comma 1, lettera b),)) costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2 ((, e la gestione delle stesse)) , avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalita' di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento e' parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali ((di cui al comma 1, lettera b),)) costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2 ((, e la gestione delle stesse)) , avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
Commentari • 22
- 1. EREDITA' - Previdenza complementare - Erogazionehttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 19.022394
Durante la propria vita lavorativa, il prestatore che intenda costituirsi una pensione complementare può optare, a seconda delle varie modalità previste dagli accordi economici collettivi e delle proprie scelte individuali, per: a) un fondo pensione chiuso (negoziale) o un fondo pensione aperto con adesione collettiva (articoli 3 e 12 del Dlgs 252/2005); b) un fondo pensione aperto ad adesione individuale (articoli 12 e 13 del decreto legislativo 252/2005); c) un contratto di assicurazione sulla vita individuale, in gergo detto «fip» (articolo 13,comma 1, lettera b), del Dlgs 252/2005). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 85
- 1. Trib. Pavia, sentenza 11/12/2024, n. 1623Provvedimento: […] E' documentalmente provato che il Sig Parte_1 abbia sottoscritto in data 30 agosto 2016 un contratto Posta Previdenza Valore Fondo Pensione con P_ destinato ad attuare una forma pensionistica individuale ex art 13 D.Lgs 252/2005, con contestuale sottoscrizione del modulo di adesione al Piano Individuale Pensionistico. […] unitamente al richiamo diretto al D.Lgs 252/2005, denotano che tale contratto avesse come causa la realizzazione di una forma pensionistica individuale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 252 del 2005. […] L'art 13 del citato D.lgs 252/2005 prevede le forme pensionistiche individuali attraverso assicurazioni sulla vita: la finalità è la pensione complementare. […]Leggi di più...
- D.Lgs. 252/2005·
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