Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
Ai fini della concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 219 comma 3 legge fall., fermo restando che la valutazione deve riguardare il pregiudizio economico arrecato ai creditori dai fatti di bancarotta, tuttavia non può prescindersi dal considerare anche le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari e l'ammontare dell'attivo e del passivo (nel caso di specie, in cui si trattava di una bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale con un passivo pari a lire 480.000.000, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva negato la concessione dell'attenuante).
Commentario • 1
- 1. Bancarotta: danno patrimoniale di particolare tenuità prevale su recidiva reiterataAccesso limitatoAntonia Quartarella · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2003, n. 21353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21353 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guido IETTI Presidente
Dott. Francesco NICASTRO Consigliere
Dott. Pier Francesco MARINI Consigliere
Dott. Alfonso AMATO Consigliere
Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MU NI nato il [...];
RI GI nato il [...];
avverso la sentenza del 03/05/2002 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Amato Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del dr. . Veneziano, che ha concluso per il rigetto.
Motivi della decisione
MU NI e RI GI erano condannati dal tribunale di Crema per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, rispettivamente nella qualità di amministratore di fatto e amministratore legale della ditta "RI GI" dichiarata fallita nell'ottobre '90.
La corte d'appello di Brescia, sul gravame degli imputati, in parziale riforma, esclusa la continuazione e dichiarata la prevalenza delle generiche, riduceva la pena.
- Ricorrono gli imputati, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, c. 3 l. fall.re. Il diniego è stato motivato sulla scorta dell'entità del passivo, mentre pacifica è la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno valutabile ai fini che ne occupano è quello cagionato dal fatto-reato (e dunque commisurato all'effettivo danno patrimoniale subito dai creditori) e non quello derivante dal passivo del fallimento.
- La doglianza è infondata.
E' pur vero che il danno in questione è costituito dal pregiudizio economico recato ai creditori dai fatti di bancarotta. È innegabile, tuttavia, che esso non può prescindere dalle dimensioni dell'impresa, dal movimento degli affari e dall'ammontare dell'attivo e del passivo, onde non appare censurabile l'assunto esplicitato in sentenza, secondo il quale la speciale tenuità del danno è esclusa dall'entità del passivo acclarato (pari a L. 480.000.000).
Nè va taciuto, d'altro canto, che il ricorrenti non si sono peritati di dedurre concreti elementi, atti ad infirmare le conclusioni adottate sul punto dalla corte territoriale.
I ricorsi vanno rigettati con le conseguenze di legge.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MAGGIO 2003.