Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 15062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15062 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 15062/0 Oggetto Comesfourian di SEZIONE TERZA CIVILE Pupplic: coute but Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo Presidente R.G. N. 11017/00 Cron. 30593 Consigliere Dott. Francesco Rep. 3986 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 12/06/03 Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISIM ISTITUTO STUDI INIZIATIVE RICERCHE FORMAZIONE SVILUPPO REGIONI MERIDIONALI, con sede in Catanzaro, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Ernesto Gigliotti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che lo difende giusta procura speciale per Notar Gianfranco Condemi di Roma del 07/06/02 rep. n. 176744; - ricorrente 3 contro 2003 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 1380 persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA -1- 12, presso gli uffici VIA DEI PORTOGHESI DELLO STATO, che lo dell'AVVOCATURA GENERALE rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 638/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione II Civile, emessa il 10/11/99 e depositata il 26/11/99 (R.G. 560/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 12/06/03 dal SEGRETO;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. - -2- Svolgimento del processo 27.11.1995 l'ISIM, istituto di studi Con ricorso del ricerche per 10 sviluppo delle regioni iniziative meridionali, premesso che era stato approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro un intervento di formazione professionale da svolgersi nel periodo 1.1.1991 e 31.12.1992, per la formazione di 120 allievi, con un contributo pari a £. 2 miliardi;
che la regolarità dell'esecuzione della prestazione era stata verificata dall'Ispettorato del lavoro di Catanzaro;
che doveva essere ancora corrisposta la somma di £. 741.186.054, chiedeva al Presidente del tribunale di Catanzaro l'emissione di un decreto ingiuntivo per tale somma nei confronti del Ministero del Lavoro. Il Presidente del tribunale emetteva il decreto ingiuntivo il 6.12.1995. Proponeva opposizione il Ministero, contestando la propria legittimazione passiva ed assumendo che nel merito la pretesa creditoria era infondata. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza depositata il 25.9.1997, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Ministero al pagamento solo di £. 117.202.304 Proponeva appello l'Isim, assumendo che non era consentito al giudice di sostituirsi alle deficienze difensive della parte, rilevando d'ufficio eccezioni e che nessun valore probatorio potesse accordarsi ai verbali degli ispettori del lavoro. Si costituiva e resisteva il Ministero convenuto. ५. La corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 26.11.1999, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che il creditore opposto ha la veste di attore sostanziale nel giudizio di opposizione, per cui egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto;
che nella fattispecie il tribunale non si era sostituito alla difesa erariale;
che dall'art. 2 dei due decreti di concessione emergeva che il saldo sarebbe stato corrisposto solo a seguito della verifica positiva da parte del Ministero della rendicontazione;
che l'esigibilità della. prestazione era subordinata alle risultanze positive di detta verifica;
che risultava provato nella fattispecie che gli ispettori del lavoro avevano accertato che £. 467.441.252 non erano dovute, in quanto relative ad una convenzione tra l'opposto e 1'ASIA, non autorizzata dal Ministero;
che £. 41.071.493 non erano dovute, in quanto per tale Somma si 99.123.991superava il preventivo di spesa approvato;
che £. non erano dovute perché relative a voci di spesa non previste;
che £.
8.481.284 erano relative a spese non attinenti ai corsi e £.
7.892.730 non erano dovute in quanto mancanti dei giustificativi di riscontro. Riteneva, quindi, la corte che correttamente l'amministrazione non aveva corrisposto dette somme. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione 스 l'ISIM, che ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso il Ministero del Lavoro. ५. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 167, 645 c.p.c., nonché dell'art. 1460 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.. Assume il ricorrente che, per quanto l'opponente avesse proposto opposizione essenzialmente per il presunto difetto legittimazione passiva, limitandosi per il resto alla di laconica e generica affermazione che nel merito la richiesta era infondata, il tribunale prima e la corte di appello poi inadempiente ai propri avevano rilevato che l'Isim era obblighi parzialmente, accogliendo solo in parte le sue pretese creditorie. Secondo il ricorrente i giudici di merito avevano quindi travalicato il principio dispositivo che regola il processo civile rilevando d'ufficio un suo parziale inadempimento, senza che il Ministero avesse sollevato né stragiudizialmente né in sede processuale alcuna eccezione di inadempimento a norma dell'art. 1460 c.c., per cui il rilievo di ufficio di detto presunto inadempimento costituiva violazione dell'art. 112 c.p.c. Secondo il ricorrente, poiché detto suo ritenuto inadempimento costituiva un fatto impeditivo della sua pretesa creditoria, doveva essere non solo eccepito dal Ministero, ma anche da esso provato, ed erratamente il giudice di appello aveva ritenuto che nella specie si trattava della verifica negativa di un fatto costitutivo della pretesa, poiché dall'espressione usata nel Q 5 decreto ministeriale di concessione di contributo (secondo cui il saldo sarebbe stato consegnato solo dopo la verifica di rendicontazione da parte del Ministero) non emergeva che verbali fossero "fatti costitutivi del credito",detti consentendo essi al Ministero solo di proporre l'eccezione di fatti impeditivi al pagamento di quanto ancora dovuto.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Anzitutto va rilevato che correttamente la sentenza impugnata ha Osservato che l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle : difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). In tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, e conseguentemente la contestazione di tali fatti da parte dell'opponente nel corso del giudizio non comporta di per sè la modificazione di alcuna domanda, nè la formulazione di un'eccezione in senso sostanziale, ma integra una mera difesa .2000, n. .6508; Cass. 4.5.1994, n. 4286; Cass.(cfr. Cass. 17.11.1997, n. 11417, che rileva come detta mera difesa nello stesso rito del lavoro non sia soggetta alle preclusioni 4. 6 previste dagli art. 416 e 437 c.p.c., rispettivamente per il primo grado e per l'appello).
2.2. Avendo l'attore opposto agito in sede monitoria per il soddisfacimento del suo credito, in effetti ha agito per l'esatto adempimento dello stesso, per cui sull'attore gravava l'onere della prova del fatto costitutivo del suo credito e della esigibilità dello stesso, per essere scaduto il termine per l'adempimento о per essersi verificata la condizione sospensiva a cui 10 stesso fosse eventualmente sottoposto. (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533). Gravava, invece, sull'opponente la prova dei fatti modificativi, impeditivi 0 estintivi del credito vantato dall'opposto.
2.3.L'eccezione di inadempimento certamente un fatto impeditivo del soddisfacimento del credito dell'attore. Pertanto l'"exceptio inadimpleti contractus" di cui all'art. 1460 C.C. costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa alla disponibilità ed all'iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il potere di rilevarla od esaminarla d'ufficio (Cass. 29.9. 1999 n. 10764 ), ciò anche alla luce dei principi generali in tema di rilevabilità delle eccezioni, di cui alla statuizione delle S.U. 3.2.1998, n. 1099. Chi formula l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 C.C. può, tuttavia, limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare Ц 7 ! l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento ○ la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a Suo carico (Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. N. 3232/1998; Cass. N. 13445/92. 3.1. Sennonchè, nella fattispecie, contrariamente all'assunto del ricorrente, la sentenza impugnata non ha rigettato l'appello perché ha rilevato d'ufficio un inadempimento del creditore opposto, che, invece, doveva essere oggetto di eccezione da parte del debitore opponente, ma ha solo ritenuto che dall'atto costitutivo del diritto di credito l'esigibilità della dell'attore opposto emergeva che prestazione era subordinata all'esistenza di una verifica positiva da parte del Ministero sulla rendicontazione. In altri termini il giudice di appello, interpretando i due decreti di concessione del contributo all'Isim, ha ritenuto che, poiché all'art. 2 si stabiliva che "il saldo sarà corrisposto a seguito delle risultanze delle verifiche di rendicontazione che il ministero del Lavoro dispone al fine di garantire la corretta utilizzazione dei contributi", la mancanza di una positiva verifica, quale emergeva dai verbali degli ispettori dei lavori, comportasse che non potesse accogliersi l'appello avversO il parziale rigetto della pretesa creditoria dell'opposto.
3.2.Osserva, anzitutto, questa Corte che il ricorrente non ha ! impugnato questa interpretazione data dal giudice di merito all'atto costitutivo del diritto di credito. 8 Infatti con il motivo in esame il ricorrente non lamenta la violazione di canoni о criteri interpretativi, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. In mancanza di ciò l'individuazione del concreto contenuto dei decreti di concessione del contributo che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorchè esse sono insufficienti inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (cfr. Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.3.1998, n. 3142). Sennonchè con il motivo in esame non è stato prospettato alcun vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all'interpretazione data dalla sentenza impugnata ai decreti di concessione del contributo, essendo stati prospettati solo vizi della sentenza ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.. Ne consegue che rimane ferma l'interpretazione data dai giudici di merito, secondo cui l'esigibilità del credito dell'opposto era subordinata ad una verifica positiva da parte del Ministero.
3.3.Così ricostruita dal giudice di merito la fonte del diritto di credito dell'opposto, la verifica in questione (per quanto attinente alla sola corretta utilizzazione dei 1 contributi) svolge la stessa funzione giuridica che ha la 9 i verifica nel contratto di appalto di servizi (a cui, secondo la prevalente dottrina, è applicabile l'art. 1665 C.C., in tema di appalto in generale). In questa ipotesi la "verifica" positiva da parte del successiva comunicazione committente. (con la sua quest'ultima detta : collaudo, termine all'appaltatore, estraneo agli artt. 1665 e 1666 c.c.) ha appunto la funzione di rendere esigibile il credito dell'appaltatore, come anche si è detto di renderlo attuale (Cass. N. 2841/1976), poichè fino a quel momento è solo un credito futuro, (cfr. Cass. 22.11.1993, n. 11516; (75) 0, meglio, condizionato sospensivamente. Tanto vale anche in caso di verifica e pagamento di singole partite (art. 1666 c.c.).
4.1. Ne consegue che nella fattispecie, avendo la sentenza impugnata ritenuto che il credito dell'attore fosse esigibile solo a seguito dell'esistenza di una verifica positiva sulla corretta utilizzazione dei contributi, il fatto costitutivo del diritto azionato (diritto di credito esigibile) era integrato non solo dai decreti di concessione del contributo, ma anche dall'esistenza di detta verifica positiva da parte del debitore. Pertanto anche la generica contestazione della fondatezza della pretesa creditoria, indipendentemente da ogni specifica eccezione, comportava che il creditore opposto I avesse l'onere di provare che vi era stata una verifica 10 positiva che rendeva il suo credito esigibile e che il giudice avesse il dovere di accertare che il creditore aveva fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria ( non diversamente dall'ipotesi in cui si fosse trattato, fin dall'inizio, di un ordinario giudizio di cognizione).
4.2.Ne consegue che nella fattispecie, correttamente il giudice di appello, avendo rilevato che non vi era stata la verifica positiva in questione, ha solo ritenuto che non risultasse provato un fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'opposto e non ha, invece, deciso su un'eccezione di inadempimento, e, quindi su un fatto impeditivo, come sostiene il ricorrente.
4.3. Né l'opponente appellato aveva l'onere di proporre una tale eccezione. Infatti, poiché a norma dell'art. 2697 c. C., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, mentre il convenuto deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi si fonda, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti impeditivi, modificativi ○ estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando 11 l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass. 17 luglio 1982, n. 4197).
5. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 C.C., in relazione all'art. 360 n. е 4 c.p.c., nonché 1' omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente che, in ogni caso, il fatto impeditivo, costituito dal preteso affidamento a terzi degli interventi formativi da parte dell'Isim, doveva essere provato e che detta prova gravasse sull'appellato, mentre nessuna prova era stata offerta, non potendosi ritenere prova verbali dell'ispettorato del lavoro, in quanto provenienti da funzionari della stessa amministrazione ingiunta.
6.1. Il motivo è infondato e va rigettato. Infatti, una volta ritenuto che la verifica positiva da parte del Ministero integrava un fatto costitutivo del diritto stesso esigibile, stanteazionato, in quanto rendeva 10 l'interpretazione data ai decreti su cui si fondava detto diritto, competeva all'opposto, attore sostanziale ed attuale ricorrente, fornire la prova che detta verifica positiva da parte degli organi del Ministero vi era stata. Il giudice di appello ha invece accertato che dagli atti processuali risultava che gli ispettori del lavoro avevano verbalizzato la non regolarità della rendicontazione, in relazione ad alcune voci di spese. 12 In mancanza di detta positività della verifica, per alcune voci di spese, effettuata dal soggetto debitore, competeva al creditore, che contestava l'esattezza di detta verifica, fornire le prove che detta verifica era errata.
6.2. Quindi qui non sorge un problema di valore probatorio da conferire ad atti provenienti da funzionari dell'amministrazione, parte in causa, ( a cui pure una limitata funzione probatoria viene riconosciuta, cfr. Cass. N. 6209/1981), in quanto detto verbale non opera in questo giudizio sotto il profilo di prova del non esatto adempimento, ma solo quale atto della parte di verifica non positiva e cioè quale elemento della fattispecie complessa, tutta riconducibile al debitore Ministero (decreto di concessione del contributo + verifica positiva), da cui sorgeva l'attualità del diritto di credito azionato. Nella specie il ricorrente non lamenta di aver provato che detta verifica del Ministero debitore fosse non corretta e che il giudice abbia erratamente omesso di valutare ○ erratamente valutato le prove offerte in merito.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, sostenute dal resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle บ spese del giudizio di Cassazione sostenute dal resistente e 13 liquidate in Euro tremilacinquecento//00 per onorario di prenotate a debito. avvocato, oltre le spese Così deciso in Roma, lì 12 giugno 2003. Il Presidente Il cons. est.Autorio Segally procita DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 09 OT. 2003 NZ IS IL CANCELLIERE C1 NN IS CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20.10.2003 5764 al n. Camp. (€ 170.43) Mod. 9 Art. 5764 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Blectes 14