Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2016, n. 49382
CASS
Sentenza 4 novembre 2016

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Ai fini della configurabilità del delitto di truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego è necessaria la prova di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, subito dall'amministrazione al momento e in conseguenza della costituzione del rapporto impiegatizio, non essendo, invece, rilevanti, ai fini della consumazione del reato, l'aver arrecato all'amministrazione un danno meramente virtuale - come quello relativo alle spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione - ovvero di natura non immediatamente patrimoniale - come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e all'alterazione della graduatoria del concorso - ovvero delle conseguenze estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2016, n. 49382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49382
    Data del deposito : 4 novembre 2016

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