Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego è necessaria la prova di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, subito dall'amministrazione al momento e in conseguenza della costituzione del rapporto impiegatizio, non essendo, invece, rilevanti, ai fini della consumazione del reato, l'aver arrecato all'amministrazione un danno meramente virtuale - come quello relativo alle spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione - ovvero di natura non immediatamente patrimoniale - come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e all'alterazione della graduatoria del concorso - ovvero delle conseguenze estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2016, n. 49382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49382 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
49 3 8 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Giacomo Fumu Presidente - Sent. n. sez. 1977 Domenico Gallo CC 04/11/2016 - Geppino Rago R.G.N. 32526/2016 Marco Maria Alma -Relatore - Giuseppe Coscioni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG GI NE, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza n. 314/2016 in data 13/06/2016 del Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Salvatore Caputo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 giugno 2016, a seguito di giudizio ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di GI NE AG avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti in data 10 maggio 2016 con la quale era stata respinta la richiesta di revoca o di sostituzione della misura interdittiva حمد della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di anni uno con divieto di tutte le attività ad esso inerenti. Il AG risulta sottoposto ad indagini e raggiunto dal provvedimento cautelare sopra menzionato in relazione ai reati di cui agli artt. 640, comma 2, e 489 in relaz. all'art. 476 cod. pen. per avere presentato un falso diploma di laurea al fine di partecipare al bando per la copertura di un posto di Comandante della Polizia Municipale di Acquedolci, aggiudicandosi il titolo e gli emolumenti ad esso connessi.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo l'inesistenza delle esigenze cautelari alla luce del fatto che il MA ha inviato in data 2 maggio 2016 al Sindaco di Acquedolci una comunicazione con la quale rinunciava in maniera irrevocabile agli effetti del concorso in questione, così facendo venir meno le ragioni poste a fondamento del provvedimento interdittivo sopra menzionato. Secondo parte ricorrente avrebbero quindi errato i Giudici del merito ritenendo ancora permanenti le esigenze cautelari e richiamando nel provvedimento una diversa vicenda di "assenteismo" che ha visto coinvolto il medesimo indagato e che è ancora sub iudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato alla luce dei principi di diritto che si vanno qui di seguito ad esporre. Innanzitutto, deve porsi in dubbio la configurabilità del contestato reato di truffa. Come è noto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno avuto modo di chiarire che «La truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, sempre che sia individuabile e dimostrata l'esistenza di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, che l'amministrazione abbia subito all'atto ed in funzione della costituzione del rapporto medesimo. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che ai fini della configurabilità del delitto "de quo" si deve fare riferimento esclusivamente a spese, esborsi ed oneri effettivamente sostenuti dall'amministrazione nella procedura di costituzione del rapporto di impiego, mentre esulano dal concetto di danno rilevante le conseguenze meramente virtuali del reato come le spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione -, quelle di natura non immediatamente patrimoniale come l'assunzione di persona 2 گار sprovvista dei necessari requisiti professionali e l'alterazione della graduatoria del concorso ovvero quelle estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti). (Sez. U, Sentenza n. 1 del 16/12/1998, dep. 19/01/1999, Cellammare, Rv. 212081). Ora, né nel provvedimento qui impugnato, né nell'ordinanza genetica di applicazione della misura interdittiva si dà atto della sussistenza degli elementi sopra indicati, come detto necessari ai fini della configurabilità del reato di truffa. A ciò si aggiunge la circostanza che nell'ordinanza qui impugnata non è dedicata una sola parola al reato di cui all'art. 489 in relazione all'art. 476 cod. pen. per il quale risulta altresì attivata la misura cautelare di natura interdittiva. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, in presenza di una irrevocabile rinuncia dell'imputato all'incarico conseguito per effetto delle condotte a lui contestate, non pare adeguata a confortare la sussistenza delle stesse una motivazione che si fondi esclusivamente sul pericolo che l'imputato possa ricostituire l'effettività del proprio rapporto lavoro (quello di Vigile Urbano) con la P.A. "al fine di conseguire emolumenti sufficienti per il sostentamento della sua famiglia" pur in presenza di non meglio precisati episodi di assenteismo per i quali si procederebbe in separata sede.
2. Per tutte le ragioni suddette l'ordinanza impugnata risulta viziata e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina, Sezione per il riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, che dovrà chiarire e meglio specificare: a) quali sono i concreti elementi in base ai quali è configurabile il contestato reato di truffa nel rispetto dei principi di diritto enunciati nella menzionata sentenza delle Sezioni Unite;
b) se, in caso di esclusione del reato di truffa, permangono esigenze cautelari in relazione all'ulteriore reato in contestazione all'indagato; c) quali sono i reali, concreti ed attuali elementi per l'affermazione di sussistenza di esigenze cautelari nei confronti dell'indagato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina, Sezione per il riesame, con trasmissione integrale degli atti. Così deciso il 04/11/2016. Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente SECONDA SEZIONE PENALE Marco Maria Alma Giacomo IL 21 NOV. 2016. CASSA CANCELLERE 3 Claudia Panelli S E W T R O E N O C