Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14821 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' RE UB48 2 1 / 02 41 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente - R.G.N. 10152/00 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron.34597 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Consigliere Ud. 04/07/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e all'avvocato ENZO MORRICO, giusta difende unitamente delega in atti;
- ricorrente
contro
TRINCIA ANGELO;
2002 -> intimato $282 avverso la sentenza n. 12/00 del Tribunale di ORVIETO, -1- depositata il 21/01/00 R.G.N. 548/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con sentenza in data 10 gennaio 2000, il tribunale di Orvieto il composizione collegiale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso la sentenza con la quale il medesimo giudice, in composizione monocratica aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato al dipendente. TH PL ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, con la condanna della società al risarcimento del danno, nonché al pagamento delle retribuzioni arretrate ed al versamento dei contributi previdenziali. Nel proporre appello le Ferrovie sostenevano che il giudice aveva male interpretato ed applicato le norme che disciplinavano la fattispecie. Il tribunale rilevava che per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 era stato soppresso l'ufficio del pretore con la conseguente devoluzione delle controversie di competenza di tale ufficio al tribunale, che nella specie aveva pronunciato in primo grado, per cui giudice di secondo grado era la Corte d'appello e non il medesimo tribunale. Di qui la dichiarazione di inammissibilità di cui si è detto. Avverso la sentenza le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione a Con l'unico motivo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 c.p.c., in quanto il tribunale di Orvieto, anziché dichiarare inammissibile l'appello avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente. Il ricorrente sostiene questa censura con un exursus della legislazione in tema di istituzioni del tribunale quale giudice monocratico. 1 In sintesi la ricorrente sostiene che nella situazione di incertezza e di carenze organizzative avutesi per effetto di tale legislazione, per non incorrere in decadenze, non poteva che proporre il ricorso all'unico giudice d'appello esistente al tempo e, cioè, al tribunale di Orvieto in composizione collegiale. Sostiene infatti che il decreto legislativo n. 51 del 1998 aveva inizialmente previsto che con decorrenza 2 giugno 1999 le controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie, attribuite in primo grado al pretore ed in grado di appello al tribunale, sarebbero state attribuite rispettivamente al tribunale in funzione di giudice del lavoro e ad apposite costituende sezioni lavoro delle corti di appello. L'attuazione della riforma, così come delineata dal decreto legislativo n. 51, avrebbe richiesto che per la data del 2 giugno 1999 fossero state costituite le apposite sezioni lavoro presso le Corti di Appello . Tuttavia i problemi organizzativi hanno reso impraticabile la devoluzione dei giudizi alle Corti a partire da tale data . Per far fronte a questi problemi il legislatore ha, con l'art. 2 del decreto legge n. 145 del 1999, convertito in legge n. 234 del 1999, inserito nell'art. 51 citato l'art. 134 bis, il quale ha stabilito che sino al 31 dicembre 1999, nelle controversie introdotte antecedentemente alla data di efficacia del decreto legislativo, l'appello avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al tribunale in composizione collegiale, circostanza questa, di cui il tribunale di Orvieto, secondo la ricorrente. non ha tenuto conto. La censura ora in esame specificatamente riguarda non già la questione se effettivamente il tribunale in composizione collegiale fosse il giudice di appello, ma se esso tribunale, nella negativa, applicando l'art. 50 c.p.c., dovesse concedere un termine per la riassunzione del giudizio di fronte alla Corte d'Appello 2 Il ricorso è infondato e va rigettato. Questa Corte con la sentenza n. 9554 del 1998, ha insegnato che in caso di appello proposto davanti ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo in effetto conservativo a condizione che l'organo adito, benchè territorialmente incompetente sia ugualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la remissione della causa al giudice competente, davanti al quale dovrà essere effettuata apposita riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.. Il medesimo effetto conservativo deve invece escludersi ove l'appello sia proposto davanti allo stesso giudice che abbia pronunciato la sentenza oggetto del gravame ( come nella specie ), oppure davanti ad altro giudice di primo grado, mancando in questi casi uno strumento legislativo che legittimi il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado, né può spiegare effetti sananti la costituzione in giudizio dell'appellante .( v. anche Cass., S.U. n. 1044 del 2000 ), e 4.6515 1987 Poiché nella specie il tribunale in composizione collegiale non è giudice di secondo grado rispetto al tribunale in composizione monocratica, ne DI segue che la decisione del tribunale di Orvieto non è passibile di censura, per cui il ricorso in esame va rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 4 luglio 2002 Il Cons. est. Il Presidente - B ortu Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE schille oggi, 1-8 OTT. 2002 D E 3 R P