Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7486 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
1. CANCELLERIA Reg. gen. N° 6399/1999 Udienza del 6 marzo 2001 Oggetto: domanda di rilascio di immobile IN NOME DEL POPO 小 REPUBBLICA ITALIANA LA CO CASSAZIONE ŞEZIC E SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Cron 17282 Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente Rep. 2763 Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ROSARIO DE JULIO Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. FIORE FRANCESCO PAOLO Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 SENTENZA -4 GIU, 200T sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE NA IN GI, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 82, nello studio dell'avv. Adalberto Gueli, che lo difende in virtù di procura speciale dell'8 marzo 1999 in atti;
- ricorrente -
contro
FR IE LM, FR' LI DD, CI IA DD e CI VI, elettivamente domiciliati in Roma alla via di Eleonora Duse n. 35, presso l'avv. CE Vassalli, che li difende in virtù di mandato in atti;
6399/1999 /F ed altri Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 605/01 2 controricorrenti - PE CE e SS sulloMonche intimuoti- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 26 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Uditi l'avy. Adalberto Gueli e l'avv. Gammellini per delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 21 giugno 1997, rigettava la domanda di rilascio di un terreno sito in Colle S. Agata proposta da IE LM e LI MA RA, nonché da AR MA e TT PO, eredi di FR RA, riconoscendo per converso che ne era н stata usucapita la proprietà dal convenuto RI LD. о Avendo i soccombenti prodotto impugnazione, cui resisteva il LD, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 novembre 1998, riformando la sentenza di primo grado, condannava l'appellato al rilascio del terreno in questione, oltre al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti per l'abusiva occupazione, da liquidare in separata sede. Dichiarava inoltre l'inammissibilità dell'intervento di CE RR e IM BO, che avevano proposto anch'essi domanda di usucapione sebbene non avessero partecipato al giudizio di primo grado. La corte di merito rilevava che, a prescindere dai rilievi fotogrammetrici prodotti dagli appellanti, le deposizioni dei testimoni su cui il tribunale aveva fondato il proprio convincimento oltre a risultare inattendibili, erano 6399/1999 LD/RA ed altri Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 3 oggettivamente inidonee a fornire una prova rigorosa del momento in cui sarebbe iniziato in maniera manifesta ed inequivoca l'asserito possesso esclusivo, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, da parte del LD. Infatti l'unica circostanza utile a tale fine riferita dai testi ES e PR era costituita dall'avvenuta recinzione, ad opera dell'appellato, del terreno in questione con rete e filo spinato, che tuttavia non aveva trovato alcun riscontro negli accertamenti effettuati dal c.t.u., dai quali era risultato che il terreno era delimitato da una fila di piante e da vegetazione spontanea molto fitta, e la cui esistenza era stata anzi esclusa dal teste Cicalini. Le altre circostanze riferite dai testi, costituite dalla messa a dimora di qualche albero da frutta e dalla coltivazione di un orto, non potevano considerarsi जी ते idonee - secondo la corte di appello - a dimostrare da sole, univocamente, l'inizio di una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sull'intero terreno, potendosi ricondurre a rapporti di mera, parziale e saltuaria detenzione. Di nessuna utilità era, poi, la deposizione del teste Palermo, estremamente generica e priva di qualsiasi indispensabile riferimento di ordine temporale circa le attività compiute dal LD sul terreno. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il LD in base a due motivi di ricorso, cui resistono IE LM e LI MA RA, nonché AR Il PE во Воелю мои можно e MA e TT PO. svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza, anche sotto il profilo di omesso esame di fatti e documenti, il ricorrente lamenta che la corte di appello non avrebbe esaminato una perizia giurata da lui prodotta, 6399/1999 LD / RA ed altri Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. corredata da numerose fotografie, dalla quale risultava l'esistenza di una vecchia recinzione con rete arrugginita;
inoltre non avrebbe tenuto conto della piccola costruzione esistente sul terreno, da lui eseguita e poi utilizzata, la cui esistenza era stata confermata anche dal teste RR. Secondo il LD, inoltre, la corte avrebbe fatto delle affermazioni relative alla esistenza di una semplice - detenzione e non di un effettivo possesso da parte sua, ed alla scarsa attendibilità senza che sia possibile comprendere l'iter logico sul quale dei testimoni escussi - si fondano le stesse. La corte, inoltre, non aveva tenuto conto del fatto che al terreno era possibile accedere esclusivamente dal suo fondo, essendo l'accesso dalle altre parti reso impossibile dalla esistenza di filari di piante di sambuco e dalla fitta vegetazione, oltre che da una pendenza superiore al 40%. Il motivo non può trovare accoglimento, essendo costituito da censure inammissibili nel giudizio di legittimità. Pur lamentando carenze della motivazione ed omesso esame di alcune risultanze processuali, il ricorrente in sostanza non fa altro che censurare la valutazione di tali risultanze, fatta dal giudice di secondo grado con ampia e dettagliata motivazione, priva di contraddizioni o vizi logici. Com'è noto l'apprezzamento degli elementi probatori è compito esclusivo del giudice di merito, e non può essere oggetto di censura nel giudizio di legittimità, tranne che tale apprezzamento non sia fondato su una motivazione insufficiente, in quanto inidonea ad evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudicante, oppure illogica o contraddittoria. Tuttavia la sentenza in esame non rivela alcuna di tali lacune, né il ricorrente, di fatto, è riuscito ad evidenziarne alcuna, malgrado la denunziata omissione e contraddittorietà della motivazione. 6399/1999 /F ed altri Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 5 Per quanto riguarda poi la denunzia di omesso esame di fatti e documenti probatori, occorre ricordare che il giudice non è tenuto a menzionare specificamente tutti gli elementi probatori ed i documenti sottoposti al suo esame, ben potendo limitarsi a richiamare nella motivazione solo quelli più significativi e rilevanti ai fini della decisione adottata, senza che ciò significhi che egli non abbia affatto esaminato gli altri. In tal caso la parte ricorrente non può limitarsi - come nel caso di specie ad indicare i documenti e le risultanze non specificamente - menzionati nella sentenza, e ad affermarne il rilevante valore probatorio, ma ha l'onere di trascriverne testualmente la parte più importante del suo contenuto nel ricorso, in ottemperanza al principio di autonomia dello stesso, spiegando perché quel documento o altro elemento probatorio sono stati erroneamente valutati dal पी giudice di merito. Con il secondo motivo, poi, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. A suo dire nel giudizio di secondo grado le deposizioni rese dai testimoni sentiti dal primo giudice non erano state censurate dagli appellanti, che al momento della precisazione delle conclusioni avevano fatto riferimento unicamente al materiale probatorio da loro depositato in secondo grado. Pertanto, la corte di merito non avrebbe potuto ritenere inattendibili i testimoni suddetti. Anche questo motivo deve essere disatteso. L'appellante, infatti, non può censurare le testimonianze raccolte in primo grado, ma solo indicare gli elementi probatori che contraddicano le risultanze delle prove testimoniali. E' poi compito del giudice di appello procedere ad una rivalutazione complessiva degli elementi 6399/1999 LD/RA ed altri Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. probatori acquisiti, nell'ambito delle censure proposte con l'atto di impugnazione, per giungere alla conferma o alla riforma della sentenza appellata. In definitiva, l'infondatezza di entrambi i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 173000 oltre a £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Soutour Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2001. NC UG IS est. Идо IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico elerico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 4GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Registrato in dat? 1 GEN. 2002 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 драм S erie 4 (1097 270.000) versate E. 149.77 al no 4507, 40000 CENTO QUARANTANOVE p. II Dirigente Area Servizi 230000 (Dott.ssa AR Grazia FILIPPO) Il Responsabile Serviz i Giudiziari 1330 TOT: (Dr. M. RACCHINI) R T A T E 0 0 DI ROMA 2 6399/1999 LD/RA ed altri Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. hein