Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2003, n. 15209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15209 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1 IN NOME DE POPOL ITALIAN15209/03 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 135/01 Consigliere Cron.30865 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rep. Dott. Antonio LAMORGESE M· Consigliere Ud.22/04/03 - Rel. Consigliere- Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: " LL IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STAZIONE DI MONTE MARIO, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA 2003 FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, 2369 -1- PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso.; resistente con mandato avverso la sentenza n. 1174/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 12/04/00 R.G.N. 568569/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- T R.G. n. 135/01 Svolgimento del processo La sig.ra CI CH ricorre per la cassazione della sentenza, descritta in epigrafe, del Tribunale di Lecce che, in riforma di quella di primo grado, ha re- spinto la sua domanda volta ad ottenere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 1993 e l'indennità di disoccupazione agricola per lo stesso periodo. La sentenza impugnata ha ritenuto che il quadro probatorio offerto dalle testi- monianze indotte dalla ricorrente sullo svolgimento, da parte sua, dell'attività agricola fosse inadeguato e inidoneo a supportarne la pretesa sia in relazione al periodo lavorato che alle attività svolte, atteso che "l'estensione del fondo la- scia perplessi sulla possibilità di assorbire le giornate denunciate", e stante l'assenza del requisito assicurativo dato che, dall'estratto contributivo, "la lavo- ratrice non figura iscritta negli elenchi anagrafici per l'anno 92". Contro questa sentenza la CH ricorre per cassazione lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. L'Istituto intimato ha depositato procura. Motivi della decisione La ricorrente denuncia a questa Corte, con un complesso motivo di ricorso, di- fetti di motivazione e la violazione dell'art. 116, cod.proc.civ., (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.) perché il Tribunale, rispetto alla decisione a lei favorevole del Pretore, avrebbe omesso di "valutare analiticamente le deposizioni dei testi" SE e US, e di prendere in considerazione la sentenza del Pretore di Lecce del 15 febbraio 1999, che aveva accertato l'esistenza nel 1992, sullo stesso fondo, di un rapporto di compartecipazione della ricorrente con il padre. Lamenta, inoltre, che la sentenza avrebbe trascurato di valutare la peculiarità dell'attività agricola, di carattere saltuario, connessa alle variazioni delle coltu- 3 re stagionali e la rispondenza tra la coltivazione e le esigenze minime del fondo ex art. 7, d.l. n. 7 del 1970. Il ricorso non é fondato. Perché emerga il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia è necessario che venga accertata una dipendenza fra la circostanza trascurata e il giudizio, tale da far ritenere che se quello stato di cose fosse stato tenuto in conto si sarebbe potuta configurare una diversa soluzione della vertenza. È altrettanto noto che il giudice del merito non é tenuto, nella sentenza, a dare analitica risposta a tutte le argomentazioni e ai profili probatori prospettati dal- le parti a corredo della domanda e dell'eccezione, ma é sufficiente che, valuta- te globalmente gli uni e le altre, dia complessiva ragione del proprio convinci- mento, in modo da offrire la misura del giudizio posto a fondamento della deci- sione, con ciò dovendosi intendere implicitamente escluse le circostanze e le osservazioni incompatibili (v. Cass., 1 ottobre 2002, n. 14075 e 13 gennaio 1999, n. 287). Ciò premesso, merita osservare che la decisione del Pretore, resa in altra vi- cenda processuale, sul rapporto di compartecipazione agraria della ricorrente con il padre, richiamata a suffragio dei motivi del ricorso, non riveste alcun si- gnificato di decisività, neppure essendo certificato il carattere di definitività di quella sentenza. D'altra parte, le testimonianze SE e US, pur riprodotte nel ricorso per cassazione, non sono in grado di scalfire, per la loro estrema genericità ed evanescenza, il giudizio negativo espresso dal giudice di merito in modo del tutto immune da vizio logico-giuridico. Infatti, sia il riferimento temporale ricordato dalla teste SE sui rari in- contri avuti con la ricorrente mentre operava nell'orto del padre ("io mi recavo una volta al mese nel mio fondo... ho visto lavorare la ricorrente negli anni 92 o 93, non ricordo bene, nei mesi di aprile maggio e giugno, ossia nel periodo re- 4 lativo alla piantagione [degli ortaggi]..), sia il labile riferimento contenutistico della prestazione ("l'ho vista lavorare...") indicato genericamente da entrambe le testi, non configurano circostanze idonee, ricollegabili alla violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., a giustificare il preteso annullamento della senten- za, essendo prive del carattere di decisività che, come detto, deve rivestire il denunciato difetto di motivazione. Nulla per le spese processuali in applicazione dell'art. 152, disp.att.c.p.c..
P.Q.M.
spese.La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le འ Così deciso in Roma il 22 aprile 2003 མ ་ ཅི Il Consigliere estЛ Il Presidente Spaghich I walk ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIEME Depositato in Canceller A M DI E R dagi, P U S IL CANCELLIERE 105