Articolo 5 della Legge 15 giugno 1984, n. 245
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24 giugno 1984
Art. 5.
All'onere relativo alla predisposizione e alla redazione dell'intero piano, entro il limite di 25 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1984.
All'uopo la predetta somma sara' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per lo stesso anno 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 giugno 1984