Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9140 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 1 B - 6 I 2 D L E A D T 2 S 4 k 0 /0 1 6 O . P K . REPUBBLICA ITALIANA P M . I U D A B . l D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO l a . E b T a t N LA CORTE SUPREMA DICA E 2 Oggetto S 2 . E t r # 9 a APPALTO LAVORI SEZIONE PRIMA PUBBLICI E ACCOLLO ESPROPRIAZIONE. LEGITTIMAZIONE Sig.ri Magistrati: Composta PASSIVA R.G.N. 15370/98 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente 18279/98 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere - Cron. 21059 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 3209 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI · Consigliere Ud. 26/03/2001 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. CO AL, titolare dell'impresa edile il R CANCE2001 CANCELLIERE "CO COSTRUZIONI" di CO AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso l'avvocato D'AVENA PATRIZIA, rappresentato e difeso CANCELLERIA dall'avvocato VARVARO CARLO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
ENTE NAZIONALE STRADE A.N.A.S., in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI 2001 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 837 STATO, che lo rappresenta e difende ope le gis;
7 controricorrente
contro
EL AL;
- intimato -
°e sul 2° ricorso n' 18279/98 proposto da: EL AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PANETTERIA 15, presso l'avvocato SINESIO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato RALLO GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - -
contro
ENTE NAZIONALE STRADE A.N.A.S., in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente
contro
CO AL;
intimato avversO la sentenza n. 959/97 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 10/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI%; 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In accoglimento della domanda di AL EL, il Tribunale di Palermo, con sentenza 25 settembre 1993, condannava in solido le convenute A.n.a.s. ed Im- presa CC appaltatrice dei lavori al risar- cimento dei danni per l'occupazione appropriativa di 860 mq. di terreno, in Agrigento, occupati d'urgenza in forza di decreto 29 marzo 1982 per la costruzione d'un raccordo tra le SS.SS. 118, 122 e 189 e non espropriati alla scadenza (accertata al 26 aprile 1990) del termine (prorogato) d'efficacia del citato decreto. La sentenza veniva impugnata dall'Impresa e, in via incidentale, dal EL e dall'A.n.a.s.. Si doleva l'Impresa della qualificazione della vi- cenda in termini di occupazione appropriativa e, più gradatamente, dell'affermata sua legittimazione passiva (per non potersi imputare l'illecito ad essa appalta- trice) nonchè dell'ammontare liquidato del risarcimen- to. Il EL instava per una più congrua quantifi- cazione del danno;
l'A.n.a.s., dal suo canto, ripropo- 3 neva con l'eccezione di difetto di legittimazione domanda di rivalsa nei confronti passiva dell'Impresa, onerata contrattualmente del compimento delle procedure di acquisizione dei terreni. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza 10 di- cembre 1997, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'A.n.a.s., condannando l'Impresa CC ai danni, liquidati, peraltro, nel minor importo risul- tante dall'applicazione dell'art. 5 bis, comma 7 bis, della legge n. 359/92 (come modificato con l'art. 3, 65° comma, legge 23 dicembre 1996 n. 662). На proposto ricorso per cassazione il CC con unico con atto del 17 settembre 1998, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 324 motivo - legge 30 marzo 1865 n. 2248 All. F. Assume che l'affidamento, con clausola contrattuale, all'Impresa appaltatrice dell'incarico di svolgere ogni procedura per il perfezionamento degli espropri non avrebbe potu- to equipararsi ad un trasferimento dei relativi poteri pubblicistici (quale realizzato nella diversa ipotesi di 'concessione" per la costruzione di opera pubblica) e che, in ogni caso, l'illecito non avrebbe potuto im- putarsi alla Impresa per aver questa, nella specie, ul- timato i lavori durante il periodo di occupazione le- gittima. 4 Il EL ha proposto, a propria volta, ricorso incidentale, illustrato anche con memoria. Denunciando violazione degli artt. 2043 e 2041 cod. civ., il ricorrente censura la sentenza di merito per aver erroneamente affermato che 1'A.n.a.s. non avesse poteri di ingerenza e controllo sulla regolarità delle procedure espropriative, rimaste incompiute per l'omesso o inadeguato esercizio di detti poteri da par- te della P.A. committente e per aver trascurato, altre- sì, l'arricchimento da questa conseguito, in danno del privato, con l'acquisto della proprietà dell'immobile occupato. Resiste 1'A.n.a.s. con controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi vanno preventivamente riuniti ai 2. Il ricorso principale con il quale l'impresa sensi dell'art. 335 c.p.c.. CC contesta la propria legittimazione passiva, in ordine alla domanda risarcitoria del danno da ille- gittima occupazione privativa proposta dal EL e critica la Corte di Bologna per avere tale legittima- zione viceversa affermato non può trovare accoglimen- to. Erronea è, infatti, la premessa, su cui la censura si fonda per cui l'"accollo dell'espropriazione previ- 5 sto dall'art. 324 della 1. 1865 n. 2248 all. F, espres- samente richiamato e pacificamente, nella specie, ap- plicato tra 1'A.n.a.s. e l'impresa appaltatrice ["Nei capitolati d'appalto sarà dichiarato se le espropria- zioni saranno a carico diretto della amministrazione o se saranno accollate all'appaltatore"], non possa al- trimenti intendersi che "nel senso civilistico del ter- mine", come attribuzione all'appaltatore [di lavori pubblici richiedenti previa espropriazione d'area per l'esecuzione dell'opera] "unicamente di attività di te- soreria e di cassa" inerenti alla procedura ablatoria. La lettura riduttiva della norma di riferimento, così proposta dalla ricorrente, è ben vero assolutamen- te arbitraria e contraria all'esplicito suo complessivo contesto letterale e logico. Dal quale univocamente, invece, emerge che ciò che l'amministrazione appaltante può accollare [id est delegare/dar mandato di curare] all''appaltatore è l'"espropriazione", e non (solo) sin- goli suoi segmenti procedimentali, e cioè, propriamen- te, tutte le formalità (ovviamente successive alla di- chiarazione di pubblica utilità dell'opera) per l'iter successivo della procedura che culmina con il decreto di espropriazione. Non diversamente il successivo art. 11 della 1. 12 febbraio 1981 n. 17, relativa ai lavori di ammoderna- 6 mento e potenziamento della rete ferroviaria nazionale, ha, ad esempio, previsto espressamente la facoltà dell'appaltatore di comprendere negli appalti, relative l'esecuzione delle procedure espropriative, all'acquisizione dei beni occorrenti alla realizzazione delle opere. Ciò posto, non rileva allora che la CC ab- bia ultimato l'esecuzione dell'opera all'interno del periodo di occupazione legittima, una volta che l'illecita occupazione acquisitiva si è consumata nel momento e per effetto della mancata tempestiva adozione del decreto espropriativo (cfr. n. 8246/00) e che tale omissione, del provvedimento conclusivo di una rituale procedura ablatoria, è addebitabile, per quanto detto, anche al comportamento negligente dell'appaltatore che (come mandatario in rem propriam) si era assunto l'obbligo, poi non adempiuto, di curarne l'adozione.
3. Va viceversa accolta l'impugnazione incidentale, la quale il EL fondatamente lamenta che non con sia stata ritenuta la solidale legittimazione passiva anche dell'Azienda appaltante. Non possono infatti escludersi concorrenti elementi di responsabilità, in ordine alla causazione del danno da illegittima occupazione privativa, a carico dell'A.n.a.s., appaltante, per omessa vigilanza e con- trollo dell'operato dell'appaltatore in ordine al buon esito della espropriazione accollatagli, rimanendo pur sempre l'A.n.a. s. l'amministrazione tenuta alla cura dell'interesse pubblico e degli interessi con termini, coinvolti dalla esecuzione dell'opera, e quella desti- nata ad [...] la proprietà del suolo (asservito a sede di strada statale) a titolo di trasferimento coat- tivo (in caso di rituale conclusione del procedimento ablatorio per suo conto attivato) ovvero (come, appun- to, nella specie) a titolo (originario) di accessione invertita.
4. La sentenza impugnata va pertanto cassata in re- lazione alla censura accolta.
5. L'estensionre, in solido, all'A.n.a.s. della condanna al pagamento, in favore del EL, della somma (con rivalutazione ed interessi legali) come già determinata dalla Corte di appello a carico del Brucco- leri in quanto conseguente alla violazione di legge accertata senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto può formare oggetto di diretta decisione nel merito, da parte di questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
8 La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e decidendo la causa nel merito dichiara l'A.n.a.s. obbligata in solido con il CC al pagamento del- la somma, con rivalutazione ed interessi, come già de- terminata dalla Corte di merito nei confronti del mede- simo CC. Condanna l'impresa CC al pagamento delle spese nei confronti del EL che liquida in 180. oltre a £.
3.000.000 per onorari;
£. con- danna l'A.n.a.s. al pagamento delle spese nei confronti adel EL, che liquida in £ 250000 oltre £.
3.000.000 per la fase di appello e £ 159000 oltre a £.
4.000.000 per la fase di legittimità. Ferme nel resto le liquidazioni già operate nelle pregresse fasi di merito. In Roma, il 26 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Rosario Corrado Carnevale lenon lame 2001 9 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in do 2:0 SET. 200 4. anh1589 250.000 (lire. DUL P. # Cervizi (D.ssa. Il Responsabile Servizio Atticurdiziari (Dr. M. RACCICHANI)