Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/08/2001, n. 11014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11014 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
1 10 14 /0 1 C.C. 67250 E N O PU BL CA ITALIANA I Z 6 A 8 5 A I 9 R 1 R / N T NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 S A I / T 6 B G 2 U . E . TE SUPREMA DI CASSAZIONE B R R G I . A R R . A . D T D B L SEZIONE QUINTA CIVILE A E E T D T A 1 I I N 3 C E 1 agli Ill R .mi Sigg N .ri Magistrati: S E E E S T I Alfio Finocchiaro Presidente R.G. n. 22680/99 A A M O Dott. Enrico Altieri Consigliere Cron. 23634 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Dott. Giuseppe Marziale Consigliere Ud. 19 aprile 2001 Dott. Antonio Merone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto il 25 novembre 1999 da: ジ Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore гар- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
RI HE - residente in [...]alla via Cardito гар- presentato e difeso in virtù di procura in calce al controricorso dall'avv. Tommaso di Maina, domiciliato in Ariano Irpino alla via CORTE Calvario, n. 4 CAP controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. LI - n. 89/99. 909 proc. n. 22680/99 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udita l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'avv. Daniela Giacobbe Cordeschi, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
udito l'avv. Tommaso di Maina, difensore di HE RI, che ha domandato il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pie- tro RI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI HE ricorreva il 23 novembre 1995 avverso l'iscrizione a ruolo di L. 783.000 per sovrattasse ed interessi sui ritardati versa- menti a mezzo posta delle ritenute alla fonte operate nell'anno 1989 e Ουλ la Commissione Tributaria di 1° grado di Ariano Irpino sez- I con decisione n. 57/96, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l'iscrizione a ruolo con esclusione di quella relativa alle ritenute rela- tive al mese di dicembre 1989. L'appello dell'amministrazione finanziaria contro la pronuncia era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 26 aprile 1999 sul fondamento che entrambe le parti avevano richie- sto la dichiarazione di non applicabilità delle sanzioni pecuniarie, prevista dall'art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e che era ogget- tiva l'incertezza della normativa sul termine di versamento delle rite- nute e, in particolare, sulla vigenza dell'art. 7, 2° co., d.p.r. 29 set- tembre 1973, n. 602, nel regime introdotto dal D.M. 16 maggio 1985. proc. n. 22681/99 R.G. 2 Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ricorreva per cassazione il 25 novembre 1999, il RI resisteva con controri- corso notificato il 16 dicembre 1999 ed il ricorrente depositava me- moria il 6 aprile 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con un unico motivo ha denunciato la nullità della deci- sione impugnata per violazione dell'art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 7, 2° co., d.p.r. n. 29 settembre 1973, n. 602, dell'art. 5, 1. 7 gennaio 1929, n. 4, e dei DD.MM. 24 febbraio 1984 e 16 mag- gio 1992, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., atteso che le so- prattasse non avrebbero la ritenuta natura di sanzioni pecuniarie e che nessuna obiettiva incertezza sarebbe stata consentita dalla normativa all'epoca vigente sull'anticipazione del termine dei versamenti diretti in tesoreria o presso l'esattoria a mezzo posta di sei giorni rispetto a quello ordinario, non avendo l'intervenuto decreto ministeriale di fis- sazione di quest'ultimo derogato alla relativa disciplina. Nessuna censura ha formulato, invece, il ministero avverso l'ulteriore argomento posto a fondamento della pronuncia, costituito dal rece- pimento ai fini della decisione della comune richiesta delle parti di applicazione dell'art. 8, d.lgs. n. 546/92, che, da un lato, è stato pro- spettato dal giudice dell'appello come prima, e di per sé sufficiente, ratio decidendi e, dall'altro, condizionava lo stesso interesse all'im- pugnazione, non potendo ravvisarsi rispetto a questo una soccom- benza della parte, il cui gravame è stato sostanzialmente accolto, pre- supponendo la dichiarazione di non applicabilità delle sanzioni proc. n. 22681/99 R.G. 3 l'avvenuto accertamento delle violazioni. L'omissione di una tale seconda doglianza comporta, dunque, l'in- ammissibilità del ricorso, giacché, fondandosi la sentenza della commissione tributaria regionale su una duplicità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la mancata, specifica impugnazione di entrambi gli argomenti posti a fondamento della decisione rende priva di rilevanza la denuncia di uno solo di essi, in quanto anche l'eventuale fondatezza della stessa non potrebbe comunque condurre, stante l'in- tervenuta definitività dell'altra non impugnata, all'annullamento della pronuncia (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 18 luglio 2000, n. 9449; Cass. civ., sez. lav., sent. 10 maggio 2000, n. 6023). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in com- plessive L. 2.150.000, di cui L. 150.000 per spese. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 19 aprile 2001. SUP Il consigliere est. Il pres dott. Massimo Oddo dott. Alfio Finocchiaro CANCELLIERE It canceltiere Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCEL B A Oggi IL CANCELLIERE,RE 91 Arnaldo Casano leb proc. n. 22681/99 R.G.