Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo d'imputazione, disponga la restituzione degli atti al g.u.p. per la fissazione di una nuova udienza preliminare. (In conseguenza dell'applicazione di tale principio la Corte, richiesta di dirimere il relativo conflitto negativo di competenza, ha dichiarato la competenza del Gup, stante la prevalenza della decisione del giudice del dibattimento ex art. 28, comma secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2010, n. 38640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38640 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/10/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2422
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 21221/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIP TRIB. PERUGIA - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE PERUGIA N. IL;
avverso l'ordinanza n. 6946/2007 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del 17/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Delehaye E., che ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP di Perugia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 maggio 2010 23.9.09 il G.U.P. presso il Tribunale di Perugia ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b), la soluzione del conflitto sorto fra il suo ufficio ed il Tribunale di Perugia in ordine al procedimento penale a carico di EN RI, imputata del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1 (truffa aggravata commessa in danno della 11^ Circoscrizione del Comune di Perugia- Castel del Piano, della quale l'imputata era dipendente).
2. Il Tribunale di Perugia, con ordinanza dell'11 maggio 2010, rilevato che era impossibile individuare i giorni e gli orari precisi in cui illecito sarebbe stato commesso dell'imputata e che era altresì impossibile quantificare le ore esatte della preteso indebito incameramento di stipendio da parte della medesima, ha dichiarato la nullità per indeterminatezza del decreto che disponeva il giudizio nei confronti dell'imputata ed ha disposto la restituzione degli atti al G.U.P. per la fissazione di una nuova udienza preliminare.
3. Secondo il G.U.P. remittente invece l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Perugia si collocava funzionalmente al di fuori dell'alveo suo proprio, in quanto l'imputazione era da ritenere adeguatamente determinata, potendosi facilmente desumere le giornate, gli orari ed i parametri di valutazione stipendiali in rapporto al nucleo essenziale della condotta descritta nel capo d'imputazione, atteso che nel corso dell'udienza preliminare, su specifica sollecitazione della difesa, erano stati integrativamente acquisiti i cartellini marcatempo riguardante l'imputato, con specifico riferimento ai giorni relativi ai mesi di luglio ed agosto del 2007.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il conflitto di competenza sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Perugia nei confronti del Tribunale di Perugia va risolto nel senso di dichiarare la competenza del G.U.P. del Tribunale di Perugia. Invero l'art. 28 c.p.p., comma 2, ultima parte stabilisce che, in caso di contrasto tra il giudice dell'udienza preliminare ed il giudice del dibattimento, la decisione del giudice del dibattimento prevale, in via di principio, su quella del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio.
5. È vero che tale prevalenza, secondo la giurisprudenza consolidata di questa suprema Corte, anche a sezioni unite, si verifica solo rispetto ai provvedimenti consentiti al giudice del dibattimento e non anche rispetto ad eventuali provvedimenti emessi da quest'ultimo giudice al di fuori dei suoi poteri (cfr. Cass. SS.UU. 6.12.91, Di Stefano); tuttavia non può dirsi che, nella specie in esame, il giudice del dibattimento abbia esorbitato dai propri poteri, per avere ritenuto che il capo d'imputazione fosse incompleto, in quanto carente dell'indicazione dei giorni in cui l'imputata aveva posto in essere il comportamento truffaldino contestatole, dell'indicazione degli orari contestati come difformi al vero, dell'indicazione degli importi retributivi che l'imputata avrebbe percepito, si da arrecare un danno economico all'ente pubblico di appartenenza;
ed aveva altresì ritenuto che la necessaria specificazione dell'accusa non poteva essere contenuta nella parte motivazionale del decreto di rinvio a giudizio.
6. Deve quindi ritenersi che, nella specie, non vi sia stata un'arbitraria ovvero abnorme regressione del procedimento ad una fase processuale anteriore. Occorre invero tener presente che la remissione degli atti dal giudice del dibattimento al G.U.P. costituisce un provvedimento che non può ritenersi avulso dal sistema, costituendo esso un atto in ogni caso emesso nell'esplicazione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e tale da non determinare la stasi del procedimento, ben potendo il G.U.P. disporre la rinnovazione dell'udienza preliminare, onde sanare le irregolarità rilevate dal giudice del dibattimento (cfr. Cass. 1, 21.3.07 n. 14030, rv. 236215; Cass. SS.UU. 26.3.09 n. 25957, rv. 243590).
7. Gli atti vanno pertanto trasmessi al G.U.P. del Tribunale di Perugia per il corso ulteriore.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Perugia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010