Sentenza 13 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2001, n. 8001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8001 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA LA CO 8 00 1 0-1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 11274/99 Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere Cron. 18432 Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.26/03/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente +
contro
AR AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 28, presso lo studio dell'avvocato 2001 COLA DI RIENZO 1389 CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 94/99 del Tribunale di AREZZO, depositata il 12/03/99 R.G.N. 1617/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La parte in epigrafe indicata come resistente adiva il Pretore del lavoro di Arezzo chiedendo che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) fosse condannato a corrisponderle la pensione di reversibilità nella misura del 60% di quella integrata al minimo del proprio dante causa, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993. Il Pretore adito accoglieva la domanda. L'INPS interponeva gravame, cui la controparte resisteva, eccependo anzitutto l'inammissibilità dell'appello. Il Tribunale di Arezzo accoglieva l'eccezione, per decorrenza del termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, facendo propria la motivazione della sentenza di questa Corte n. 12803 del 1998. Avverso questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo. L'altra parte non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione L'INPS ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dei decreti legge nn. 166/96, 295/96, 396/96, 499/96; legge n. 608 del 1996; art. 1, comma sesto, legge n. 662 del 1996; art. 1, commi 181, 182, 183 e 184, legge n. 448 del 1998; artt. 36 e 73, comma quarto, 324, 325, 326 e 327 c.p.c.; art. 2909 c.c.; art. 22 legge n. 903 del 1965 come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993, in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, assume che la sentenza di primo grado non sia potuta passare in giudicato in quanto gli indicati decreti l'avrebbero resa inefficace, mentre il citato comma 183 ha previsto l'estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della relativa legge. D'altra parte, la sopravvenienza (rispetto alla sentenza n. 12803 del 3 M. 1998 di questa Corte di Cassazione, cui si è conformata quella del Tribunale di Arezzo) dell'art. 73, comma quarto, legge n. 448 del 1998 avrebbe dovuto indurlo a ritenere che, qualora - in forza sia della disposizione contenuta nel decreto decaduto (privazione di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato), sia del concreto operare delle parti (la notificazione della sentenza inefficace durante il periodo di vigenza del medesimo decreto) sia dell'inutile decorso del termine breve per proporre l'appello - si fosse formato il giudicato, frutto del "decisum" pretorile ed altresì del "rescriptum principis", essendo nella fattispecie irretrattabili gli effetti prodotti dal decreto legge non convertito e non potendo gli stessi essere caducati dalla decadenza ex tunc dello stesso, detto giudicato riguarderebbe una sentenza inefficace. Il ricorso non può essere accolto, ritenendo il Collegio di condividere le argomentazioni, peraltro non superate dalle ragioni addotte con il mezzo in esame, già svolte a sostegno di quanto questa stessa Corte ha già avuto occasione di affermare in identiche fattispecie (v. per tutte, sent.8 aprile 2000 n. 4474). Devesi pertanto ribadire quanto segue: l'art. 1, comma sesto, legge n. 608 del 1996 (che ha fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge non convertiti), nel prevedere con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma centottantatreesimo, legge n. 662 del 1996 , l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, non ha inciso sulla comune disciplina processuale dei termini di impugnazione, con la conseguenza che, con riguardo ad appello proposto entro l'anno ma oltre il termine breve, il giudice di secondo grado non può pronunciare tale estinzione, non potendosi configurare pendenza del giudizio di impugnazione nel caso di gravame tardivamente 4 侗 proposto e perciò inammissibile. Né al mantenimento di tale disciplina comune osta la successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 73, comma quarto, legge n. 448 del 1998, per la quale fra gli effetti fatti salvi dal citato art. 1, comma sesto, legge n. 608 del 1996 rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti legge richiamati nel predetto comma, ancorché notificati, e tale inefficacia si estende sino all'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996; ed infatti tale disposizione interpretativa si limita soltanto a chiarire, da un lato, il significato della norma interpretata, nella parte concernente l'ambito oggettivo di riferimento degli effetti suddetti, così indicando la natura dei provvedimenti dei quali debba ritenersi operante l'inefficacia, e a determinare, dall'altro, l'ambito temporale della disposta sanatoria (v. altresì Cass. 17 febbraio 2000 n. 1781). Ne consegue che, nella specie, proposto l'appello oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, il giudice di secondo grado non avrebbe potuto pronunciare l'estinzione, non essendo configurabile pendenza del giudizio di impugnazione in presenza di un gravame tardivamente proposto e, perciò, inammissibile. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla devesi disporre in ordine alle spese giudiziali, non avendo svolto attività I D , A S O S difensiva la parte rimasta vittoriosa. L 0 L 1 A , T O 3 . B T 3 A I R 5 S D 'A E .
P.Q.M.
SP L A N L T I E S 3 O N D O -7 G P I C O S 8 La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. I IM - N A 1 N E I O D A 1 S L H E D I L T , E S E A O I O T G R O Così deciso in Roma, il 26 marzo 2001. N G IST V T V E E O IT I S L B E G IR S E A A A E R D L T V Il consigliere estensore N L O I O E D Ravagmann" Il Presidente Лиший O O R T S N T L I V M. lin. n S N ти N A Q 1 L IL CANCELLIERE 8 0 Depositato in Cancelleria oggi, 1.3.6H 2001. IL CANCELLIERE