Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/1998, n. 902
CASS
Sentenza 11 dicembre 1998

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Non può esser considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che provvede allo smantellamento di veicoli altrui non più funzionanti, trasportati in un area in sua dotazione, ove si procede al recupero delle parti riutilizzabili ed all'abbandono degli scarti. I rifiuti, infatti, assumono tale carattere fin dal momento in cui vengono dismessi da coloro che li conferiscono alla demolizione, ed il soggetto cui vengono affidati per la cernita deve esser qualificato come semplice detentore di residui di terzi, la cui attività integra attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi.

La raccolta di rifiuti speciali prodotti da terzi (autoveicoli, parti di essi, pneumatici ed altro) e la tenuta di tali rifiuti in deposito sul suolo prima dell'avviamento degli stessi alla distruzione finale, costituisce operazione di smaltimento sia ai sensi dell' art. 25 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, sia ai sensi dell' art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. La sua effettuazione in difetto di autorizzazione configura pertanto tuttora reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/1998, n. 902
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 902
    Data del deposito : 11 dicembre 1998

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