Sentenza 11 dicembre 1998
Massime • 2
Non può esser considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che provvede allo smantellamento di veicoli altrui non più funzionanti, trasportati in un area in sua dotazione, ove si procede al recupero delle parti riutilizzabili ed all'abbandono degli scarti. I rifiuti, infatti, assumono tale carattere fin dal momento in cui vengono dismessi da coloro che li conferiscono alla demolizione, ed il soggetto cui vengono affidati per la cernita deve esser qualificato come semplice detentore di residui di terzi, la cui attività integra attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi.
La raccolta di rifiuti speciali prodotti da terzi (autoveicoli, parti di essi, pneumatici ed altro) e la tenuta di tali rifiuti in deposito sul suolo prima dell'avviamento degli stessi alla distruzione finale, costituisce operazione di smaltimento sia ai sensi dell' art. 25 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, sia ai sensi dell' art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. La sua effettuazione in difetto di autorizzazione configura pertanto tuttora reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/1998, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 11.12.1998
1. Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
2. " Claudia SQUASSONI " N.3797
3. " Salvatore SALVAGO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.24365/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO CE, n. a Locorotondo il 13/12/1943
avverso la sentenza 21.4.1998 della Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonio SINISCALCHI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21.4.1998 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza 21.3.1997 del Pretore di quella città che aveva affermato la penale responsabilità di TI CE in ordine ai reati di cui:
- all'art. 25, 1^ comma, D.P.R. 10.9.1982, n. 915 (perché, esercitando l'attività di autodemolitore e carrozziere, effettuava, in un'area di proprietà comunale assoggettata a vincolo paesaggistico-ambientale, lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi - autoveicoli e parti di essi, pneumatici ed altro - in assenza della prescritta autorizzazione);
- agli artt. 3, 2^ comma-lett. b), e 14, 3^ comma, D.Lgs. 27.1.1992, n. 95 (perché depositava e scaricava sul suolo olii esausti provenienti da motori di automobili);
- all'art. 25, 1^ comma, D.P.R. 24.5.1988, n. 203 (perché, esercitando un impianto di verniciatura di automobili, non presentava alla competente autorità la domanda di autorizzazione);
(fatti accertati in Milano, il 10 ottobre ad il 16 dicembre 1994) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi tre, giorni venti di arresto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il TI, il quale ha eccepito:
- carenza di motivazione in ordine alla pronuncia di responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 25, 1^ comma, del D.P.R. n.915/1982, non avendo la Corte territoriale evidenziato alcun elemento concreto dal quale risulti che egli eseguiva attività dì smaltimento dei rifiuti speciali specificati nel capo di imputazione. Il reato contestato è lo smaltimento e non la discarica (fattispecie, quest'ultima, prevista dal 2^ comma dell'art.,25) e, per lo smaltimento di rifiuti siffatti, sarebbe stato necessario un apposito impianto di demolizione, che non esisteva nell'area in oggetto: in realtà veniva lecitamente effettuato, invece, soltanto lo stoccaggio provvisorio di materiali che poi venivano trasportati altrove da ditte specializzate ed autorizzate dalla Regione Lombardia;
- violazione dell'art. 606, lett.d), c.p.p., e carenza di motivazione circa "la completezza dell'istruttoria precedente", quanto al rigetto della richiesta di integrazione probatoria (audizione di testi circa l'effettivo svolgimento di attività di mero stoccaggio provvisorio di carcasse di veicoli e produzione di fatture e bolle di consegna dei rifiuti speciali ad imprese specializzate). La Corte di merito, in tal modo, secondo la prospettazione difensiva, "non ha chiarito volutamente una circostanza che era rilevante, per poi utilizza la nella motivazione come argomento contrario";
- mancanza di motivazione in ordine all'affermata sussistenza della contravvenzione di cui alla legge n. 95/1992, non essendo ascrivibile ad esso imputato lo sversamento, eccezionale e dovuto a caso fortuito, "di poche gocce di olio esausto nella parte non impermeabilizzata del fondo";
- contraddittorietà della prova e carenza di motivazione in ordine all'affermata sussistenza della contravvenzione di cui al D.P.R. n.203/1988, nonché mancata valutazione, ai fini del computo della prescrizione, della circostanza che "l'ultima utilizzazione del forno di verniciatura è avvenuta il 3 settembre 1992";
- necessità di far decorrere i termini di prescrizione, per tutti i reati, dal 10.10.1994 (epoca del primo sopralluogo da parte della polizia giudiziaria) e non dal successivo 16 dicembre. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze sono infondate.
1. La contravvenzione di cui all'art. 25, 1^ comma, del D.P.R. n. 915/1982. L'imputato è stato condannato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 25, 1^ comma, del D.P.R. n. 915/1982, per avere effettuato, senza la necessaria autorizzazione (di cui all'art. 6, lett.d, dello stesso D.P.R.), lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi.
Tale norma prevedeva edittalmente la sanzione congiunta dell'arresto da tre mesi sino ad un anno e dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, sicché, nella determinazione concreta della pena, è stato correttamente applicato - in quanto disposizione più favorevole ai sensi e nei termini di cui al 3^ comma dell'art. 2 c.p.p. - l'art. 51, 1^ comma-lett. a), del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22,
(entrato in vigore il 2.3.1998 ed abrogativo del D.P.R. n. 915/1982) che, qualora trattasi di rifiuti non pericolosi, edittalmente prevede la sanzione disgiunta dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per "chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione". Nel D.P.R. n.915/1982 la categoria dello "smaltimento" ricomprendeva (art.1) qualsiasi attività connessa al ciclo dei rifiuti ed includeva le fasi di "conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto" sino al "trattamento" (inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione), nonché "l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel sottosuolo".
Il D.Lgs. n. 22/1997 restringe, invece, tale ampia nozione e sottrae al regime autorizzatorio, che resta proprio dello smaltimento distruzione, i rifiuti destinati al recupero.
La nuova normativa individua lo smaltimento vero e proprio (art. 6, 1^ comma-lett.g) nelle operazioni previste nell'allegato B, tra le quali sono ricompresi:
D 1 - il deposito sul o nel suolo (ad es. discarica);
D 15 - il deposito preliminare prima di tale operazione (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti).
La realizzazione o la gestione di una "discarica non autorizzata", in entrambi i testi normativi, vengono autonomamente sanzionate con pene più gravi.
Nella fattispecie in esame la condanna risulta correttamente correlata all'imputazione, in quanto il TI non è stato ritenuto responsabile per avere realizzato e/o la gestito una discarica, bensì per avere raccolto rifiuti speciali prodotti da terzi (autoveicoli, parti di essi, pneumatici ed altro) e per avere tenuto tali rifiuti in deposito sul suolo prima dell'avviamento degli stessi alla distruzione finale (ed attività siffatte, come si è detto, costituiscono operazioni di smaltimento ai sensi sia del D.P.R. n. 915/1982 sia del D.Lgs. n. 22/1997). Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (inteso come raccolta ed immagazzinamento dei rifiuti in attesa della loro eliminazione definitiva) integrava ed integra tuttora attività di smaltimento e, nella fattispecie in esame, correttamente è stato altresì escluso che vi fosse "accumulo o deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo di produzione", poiché non può essere considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che provvede allo smantellamento di veicoli altrui non più funzionanti, trasportatì in un'area in sua dotazione ove procede al recupero delle parti riutilizzabili ed all'abbandono degli scarti. I rifiuti, infatti, assumono tale carattere fin dal momento in cui vengono dimessi da coloro che li conferiscono per la demolizione, venendo con ciò destinati all'abbandono, ed il soggetto cui vengono affidati per la cernita deve essere qualificato come semplice detentore di residui di terzi.
L'art. 46 del D.Lgs. n. 22/1997, del resto, prevede un'articolata disciplina per i "centri di raccolta" dei veicoli a motore e loro parti e dei rimorchi destinati alla demolizione;
centri cui vengono affidati "la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione" e che devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 dello stesso testo normativo.
2. La pretesa mancata assunzione di prove decisive
A norma dell'art. 603, 1^ comma, c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionali rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un'impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatorì già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art.606, 1^ comma - lett.d), c.p.p. ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.
La parte, con l'atto di appello - dopo avere evidenziato che, secondo le dichiarazioni del teste ER, "le carcasse dei veicoli venivano ritirate da diversi soggetti autorizzati dalla Regione Lombardia" - aveva chiesto testualmente ed in via subordinata alla Corte di merito "ove lo ritenesse necessario, di sentire l'Autoriparazioni RO e la ID, che sono i soggetti che il signor ER ha citato quali incaricati dell'attività di smaltimento delle carcasse".
La difesa, poi, soltanto in udienza, aveva chiesto di depositare fatture e bolle di consegna dei rifiuti speciali che venivano acquisiti dalla ID s.p.a. per l'annata 1993 e dalla Autodemolizioni RO s.n.c. per l'intera annata del 1994. La Corte territoriale, a fronte di tali istanze:
- ha ritenuto "tardive" le richieste di prove a discarico;
- ha affermato che la situazione attestata dalla documentazione fotografica in atti, per la ingente mole dei materiali depositati sul terreno, appariva "incompatibile dal punto di vista meramente quantitativo con lo stoccaggio temporaneo dedotto dall'appellante";
- ha posto altresì in rilievo la carenza di "idonea prova circa la continuità e la tempestività del ritiro".
Quei giudici, dunque - pur con impropria terminologia e con opinabile riferimento alla tardività della richiesta - hanno sostanzialmente affermato che lo stato dei luoghi quale documentato dalle fotografie, escludeva la prospettazione di accumulo temporaneo in attesa del ritiro da parte di ditte specializzate, ma - come si è detto dianzi - quando pure una situazione siffatta fosse stata realmente configurabile in concreto, essa avrebbe comunque integrato una vera e propria fase di attività non autorizzata di smaltimento, poiché quell'accumulo non costituiva il risultato finale della "produzione" dei rifiuti, precariamente ammassati, sotto il controllo del produttore diretto, in vista di prelievi frequenti ed a scadenze molto ravvicinate.
Non poteva e non può razionalmente ravvisarsi, pertanto, quella situazione di incertezza allo stato degli atti, che la norma considera quale presupposto necessario dell'integrazione probatoria.
3. La contravvenzione di cui all'art. 3, 2^ comma-lett.b), del D. Lgs. n. 95/1992 Lo scarico di olii usati direttamente sul suolo, "sulle parti dove erano depositati motori", risulta motivatamente desunto dalla deposizione del teste Semeraro ed apodittico appare l'assunto secondo il quale si sarebbe trattato di "un evento che l'imputato non poteva in alcun modo prevedere, essendosi limitato a poche gocce sulla parte non impermeabilizzata".
Nessun elemento porta a concludere che si da trattato di "poche gocce" e non, si vede come possa razionalmente affermarsi che non si sarebbe potuto prevedere lo sversamento dell'olio esausto contenuto nei motori lasciati a giacere sul terreno, trattandosi di conseguenza necessaria e non certo di evenienza eccezionale dovuta a caso fortuito.
4. La contravvenzione di cui all'art. 25, 11 comma, del D.P.R. n. 203/1988 Il teste Semeraro ha riferito anche circa l'esistenza di un impianto di verniciatura di automobili - non autorizzato a norma del D.P.R. n. 203/1988 - in relazione al quale il più recente ritiro dei filtri usati (da parte del teste ER) risultava registrato il 3 settembre del 1992.
Secondo la prospettazione difensiva, da tale data deve partire il computo della prescrizione, "essendo l'ultimo giorno certo in cui la cabina di verniciatura era in funzione".
La Corte territoriale ha adeguatamente valutato quest'assunto ed ha razionalmente evidenziato, al contrario, che proprio la sostituzione dei vecchi filtri "consente di ritenere il funzionamento dell'impianto di verniciatura protratto in epoca successiva a tale ultima data, non potendosi spiegare altrimenti la necessità per il TI di provvedere ad essa".
5. La pretesa prescrizione dei reati
I reati non sono prescritti.
Tutte le contravvenzioni contestate sono punite, infatti, con pena alternativa, sicché, anche qualora - secondo la non condivisibile prospettazione difensiva - il computo della prescrizione dovesse farsi decorrere dal 10.10.1994 (epoca del primo sopralluogo da parte della polizia giudiziaria), e non dal successivo 16 dicembre, il termine prescrizionale massimo (di anni 4 e mesi 6, ex artt. 157 e 160, ultimo comma, cod. pen.) andrebbe a scadere soltanto in data 10.4.1999.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999