CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 13/05/2026, n. 17296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17296 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: EM SC nata a [...] il [...] EM PP IA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di Trapani dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Esaminati i ricorsi, così riqualificati dalla Corte d’appello di Palermo gli originari atti di impugnazione, presentati dai difensori di SC EM e PP IA EM avverso la sentenza con cui in data 25.2.2025 il Tribunale di Trapani ha condannato le imputate alla pena di 200 euro di ammenda ciascuna per il reato di cui all’art. 660 cod. pen.; Premesso che il difensore di SC EM ha trasmesso prima dell’udienza l’atto di remissione di querela cui ha proceduto la persona offesa in data 11.2.2026 innanzi ai Carabinieri di Trapani;
Rilevato che, dopo la commissione del fatto per cui si è proceduto, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato il reato di cui all’art. 660 cod. pen., prevedendone la perseguibilità a querela della persona offesa, salvo che nel caso – che non viene in questione nella vicenda Penale Sent. Sez. 7 Num. 17296 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 12/02/2026 di specie – in cui il fatto sia stato commesso nei confronti di persona incapace;
Considerato che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato cui essa si riferisce anche in presenza di una causa di inammissibilità del ricorso e va dichiarata dal giudice di legittimità (Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025, Criscenti, Rv. 288997 - 01); Ritenuto, pertanto, che il reato ascritto alle odierne ricorrenti può considerarsi estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen., dovendosi solo precisare che ciò vale non solo per SC EM, la quale ha espressamente accettato la remissione di querela, ma anche per IA PP EM, essendo sufficiente, ai fini dell’efficacia della remissione, che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa (Sez. 5, n. 7072 del 12/1/2011, P.g. in proc. Castillo, Rv. 249412 – 01; Sez. 5, n. 35900 del 24/6/2010, P.g. in proc. Cannata, Rv. 248427 – 01); Ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto a seguito di remissione di querela e che, ai sensi dell’art. 340, ult. comma, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico delle querelate;
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna le imputate al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Esaminati i ricorsi, così riqualificati dalla Corte d’appello di Palermo gli originari atti di impugnazione, presentati dai difensori di SC EM e PP IA EM avverso la sentenza con cui in data 25.2.2025 il Tribunale di Trapani ha condannato le imputate alla pena di 200 euro di ammenda ciascuna per il reato di cui all’art. 660 cod. pen.; Premesso che il difensore di SC EM ha trasmesso prima dell’udienza l’atto di remissione di querela cui ha proceduto la persona offesa in data 11.2.2026 innanzi ai Carabinieri di Trapani;
Rilevato che, dopo la commissione del fatto per cui si è proceduto, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato il reato di cui all’art. 660 cod. pen., prevedendone la perseguibilità a querela della persona offesa, salvo che nel caso – che non viene in questione nella vicenda Penale Sent. Sez. 7 Num. 17296 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 12/02/2026 di specie – in cui il fatto sia stato commesso nei confronti di persona incapace;
Considerato che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato cui essa si riferisce anche in presenza di una causa di inammissibilità del ricorso e va dichiarata dal giudice di legittimità (Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025, Criscenti, Rv. 288997 - 01); Ritenuto, pertanto, che il reato ascritto alle odierne ricorrenti può considerarsi estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen., dovendosi solo precisare che ciò vale non solo per SC EM, la quale ha espressamente accettato la remissione di querela, ma anche per IA PP EM, essendo sufficiente, ai fini dell’efficacia della remissione, che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa (Sez. 5, n. 7072 del 12/1/2011, P.g. in proc. Castillo, Rv. 249412 – 01; Sez. 5, n. 35900 del 24/6/2010, P.g. in proc. Cannata, Rv. 248427 – 01); Ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto a seguito di remissione di querela e che, ai sensi dell’art. 340, ult. comma, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico delle querelate;
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna le imputate al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente