Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
Gli artt. 6 e 7 della legge regionale siciliana, che stabiliscono il divieto di nuove assunzioni fuori organico per gli enti pubblici della Regione o sottoposti alla vigilanza della medesima, implicano che i rapporti di lavoro instaurati in violazione di detto divieto sono affetti da nullità e vanno pertanto considerati come rapporti di mero fatto. Nè rispetto alle predette norme, che sono espressione della potestà legislativa esclusiva della Regione, può essere configurata, con riguardo a rapporti instaurati a termine fuori delle ipotesi previste dalla legge n. 230 del 1962, una situazione di conflitto con la citata legge dello Stato, atteso che questa attribuisce solo efficacia a tempo indeterminato ai contratti di lavoro stipulati a termine fuori delle ipotesi espressamente e tassativamente consentite, senza, però, alcuna possibilità di sanatoria, per tale via, di rapporti invalidi sin dall'origine. Pertanto, l'attività prestata con inosservanza del predetto divieto in favore dei consorzi di bonifica della Regione siciliana, che sono enti pubblici economici regolamentati, finanziati e vigilati dalla Regione, come espressamente risulta dalle leggi regionali siciliane n. 106 del 1977 e n. 49 del 1981, che ribadiscono anche per i consorzi di bonifica il divieto di assunzione di personale fuori organico, produce in favore del lavoratore i soli diritti previsti dall'art. 2126 cod. civ. per le prestazioni di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10376 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. NI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GL NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE ROLLI 24, presso lo studio dell'avvocato ARTURO SFORZA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SPAGNOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentata e difesa dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 732/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 13/03/99 R.G.N. 4720/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato SPAGNOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, per quanto rileva nella presente sede, ha ritenuto, riformando la sentenza del Pretore, adito con ricorso del 3.1.85 dal Sig. GI UG, che l'eventuale rapporto di lavoro che questi assumeva esser decorso, dal maggio 1979 al dicembre 1984, fra lui ed il Consorzio di Bonifica Sud Orientale Siculo non si sottraeva al divieto - previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 14/58 - di assunzioni fuori organico, riguardando tale legge anche i consorzi.
Esso era, pertanto, privo di effetti giuridici.
Nè, secondo il Tribunale, tale nullità poteva esser sanata da un rapporto a tempo indeterminato sorto per effetto della l. n. 230/62 - che non poteva render validi rapporti mai venuti ad esistenza per effetto del predetto divieto.
Del pari non condivisibile era l'assunto dell'appellato secondo cui la sanzione della nullità prevista dalla anzidetta legge n. 14/58 colpirebbe soltanto i rapporti di lavoro fuori organico mentre, nel caso di specie, trattandosi di lavoro interinale destinato a coprire posti di organico in attesa dell'espletamento del relativo concorso, si verserebbe in materia non ricadente nella previsione di cui alla legge stessa.
Ed infatti tale legge si riferisce, genericamente, alle nuove assunzioni, di personale che non può considerarsi assegnatario di un posto della pianta organica, con conseguente irrilevanza della assegnazione interinale a posti della pianta stessa in attesa di concorso: nell'uno e nell'altro caso si tratterebbe di personale non di ruolo in quanto, comunque, non assegnatario di posto. Il Tribunale ha quindi accolto l'appello proposto dall'Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana e dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione stessa, succeduti al Consorzio a seguito della sua estinzione, ha rigettato l'appello incidentale proposto dall'appellato, rigettando, di conseguenza, le domande proposte dal sig. UG con il ricorso al Pretore. Questi, con la sua sentenza, che riteneva intercorso fra il ricorrente ed il Consorzio un valido rapporto di lavoro dall'aprile del 1979 al dicembre 1984, aveva accertato il diritto dello stesso all'inquadramento nel ruolo transitorio regionale istituito con l.r. n. 9/86 ed aveva condannato l'assessorato agricoltura e foreste a corrispondergli lire 430.803.521.
Il sig. UG chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi.
Gli assessorati resistono con controricorso.
Essi hanno anche presentato memoria.
Il ricorrente ha presentato note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva la inammissibilità del controricorso.
Il ricorso infatti, notificato il 1.3.2000 all'avvocatura distrettuale, è stato successivamente notificato il 2.3.2000 all'Avvocatura Generale, e quindi il controricorso, notificato l'11.4.2000, rispetta il termine previsto dall'art. 370 c.p.c., dovendo considerarsi, al fine, la seconda (regolare) notifica. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 11, 12, 14, 15 delle preleggi in riferimento alle l.r. n. 49/81 e n. 14/58 circa il blocco dei concorsi e delle assunzioni nei consorzi di bonifica;
omessa applicazione della vigente disciplina regionale a tutela dei dipendenti dei cessati consorzi di bonifica con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
omessa applicazione della contrattazione collettiva privata di diritto comune disciplinatrice del rapporto di lavoro in questione;
motivazione insufficiente alla stregua della disciplina applicabile all'accertato contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso con il Consorzio di Bonifica Sud Orientale di appartenenza del ricorrente richiamato dallo ius superveniens.
Con tale censura egli imputa al Tribunale di aver isolato la l.R.S. n. 49/81 dal contesto della complessiva legislazione riformatrice, portando l'impugnata sentenza all'abnorme statuizione della retroattività della legge stessa.
Essa, infatti, è stata ritenuta applicabile alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato già costituito dal ricorrente con il Consorzio prima dell'aprile 1981 data di entrata in vigore della legge stessa.
Con il secondo motivo denuncia violazione della l. n. 230/62, dell'art. 2098 c.c., e della riserva di autonomia collettiva per la disciplina del lavoro privato di diritto comune e del contratto collettivo di lavoro del personale dipendente dai consorzi di bonifica;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c.;
difetto assoluto di motivazione in ordine al punto fondamentale della controversia consistente nella distinzione tra concorsi di assunzione a posti di lavoro pubblico e concorsi di assunzione a posti di lavoro privato di diritto comune alle dipendenze dei consorzi di bonifica. Con tale censura il ricorrente sostiene che l'entrata in vigore della riforma del lavoro pubblico introdotta dal DLGS 29/1993 ha fugato ogni residuo dubbio circa l'inestensibilità della l.R.S. n. 14/58 art. 6 alle assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica nella Regione Siciliana.
Pur non appartenendo il concorso alla realtà effettuale dei consorzi di bonifica la impugnata sentenza ha adottato motivazione viziata da contraddittorietà e travisamento dei fatti poiché mancava il presupposto di fatto e di diritto della indizione dei concorsi;
mancava la volontà dell'assessorato regionale il cui intento era finalizzato alla riforma che prevedeva la soppressione dei consorzi stessi.
La violazione dell'art. 1418 c.c., individuata in assunzioni non consentite dalla l. n. 14/58, non ha ricevuto idonea motivazione per superare la tesi di esso ricorrente secondo cui l'applicazione della l. n. 230/62 elimina il presupposto dell'applicazione dell'art. 1418. In ogni caso, la gestione privatistica del rapporto rende inestensibile al rapporto stesso ogni forma di disciplina pubblicistica.
L'accertamento pieno dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso con il consorzio costituisce una statuizione del giudice d'appello. Le censure, che per la loro interdipendenza e connessione vanno congiuntamente esaminate, sono infondate.
Come si è detto, la decisione impugnata è sorretta dalle seguenti statuizioni:
- a) l'art. 6 della l. r.n. 41/58 vietando di porre in essere rapporti di lavoro con soggetti che non fossero destinati a coprire posti della pianta organica ha impedito che qualsiasi valido rapporto potesse intercorrere fra il ricorrente ed il consorzio, per il quale trova applicazione la legge stessa;
- b) tale nullità non poteva esser sanata per effetto di un rapporto di lavoro subordinato sorto ai sensi della l. n. 230/62. Risulta quindi evidente che il Tribunale assegna esclusivamente a tale legge regionale l'effetto ostativo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato - mentre la legge n. 49/81 è solo richiamata, con altre leggi regionali, come rafforzativa del predetto divieto.
La statuizione del Tribunale è pienamente conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, concernente anche la l. r.n. 41/58 in relazione ai consorzi di bonifica, secondo cui gli art. 6 e 7 della legge stessa che stabiliscono il divieto di nuove assunzioni fuori organico anche per gli enti pubblici della regione o sottoposti alla vigilanza della medesima implicano che i rapporti di lavoro instaurati in violazione del detto divieto sono affetti da nullità e vanno pertanto considerati come rapporti di mero fatto;
ne' rispetto alle predette norme, che sono espressione della potestà legislativa esclusiva della regione, può essere configurata - con riguardo a rapporti instaurati a termine fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230/62 - una situazione di conflitto con la citata legge dello
Stato, atteso che questa attribuisce solo efficacia a tempo indeterminato ai contratti di lavoro stipulati a termine fuori delle ipotesi espressamente e tassativamente consentite, senza però, alcuna possibilità di sanatoria, per tale via, di rapporti invalidi sin dall'origine.
Pertanto, l'attività lavorativa prestata con inosservanza del divieto predetto, in favore di consorzi di bonifica della Regione Sicilia - che sono enti pubblici economici regolamentati, finanziati, e vigilati dalla regione, come espressamente risulta dalle leggi regionali siciliane n. 106/77 e n. 49/81 (che ribadiscono anche per i consorzi di bonifica il divieto d'assunzione di personale fuori organico) - produce in favore del lavoratore i soli diritti previsti dall'art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto (5617/00, 7745/91, S.U. 2991/86). Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa decisione sulla domanda proposta in via subordinata circa il pagamento di retribuzioni ed accessori (art. 112, 115 c.p.c., 2126 c.c.). Con tale censura lamenta che il Tribunale non abbia reso alcuna decisione sulla domanda subordinata con la quale ha richiesto il pagamento delle stesse somme calcolate dal c.t.u. dovutegli per effetto dell'art. 2126 c.c., premesso che l'accertamento pieno dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso con il consorzio costituisce una statuizione del giudice d'appello.
La censura è fondata.
Come si è detto il Pretore aveva condannato l'assessorato a pagare al ricorrente lire 430.803.521 per differenze retributive relative al periodo in cui era stata effettuata la prestazione lavorativa e per retribuzione non corrisposta una volta interrotto illegittimamente il rapporto di lavoro.
Il Tribunale, che sulla base delle predette premesse non ha riconosciuto invece alcunché per il ricorrente, avrebbe dovuto intendere la domanda in relazione ai medesimi fatti dallo stesso allegati che contribuiscono a determinare l'ambito che deve esser investito dalla pronuncia giudiziale - quale consistente nella richiesta di giusta retribuzione in relazione all'attività prestata, e conseguentemente avrebbe dovuto, una volta esclusa la riconducibilità della pretesa ad un valido rapporto di lavoro, esaminare, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. la medesima pretesa in relazione all'obbligo retributivo dell'assessorato ai sensi dell'art. 2126 c.c.. La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata ad altro giudice che dovrà esaminare la domanda quale intesa ad ottenere (in via subordinata) quanto eventualmente spettante (e da accertare sia nella sua sussistenza che nella sua quantificazione) ai sensi della prima parte del primo comma dell'art. 2126 c.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e secondo motivo ed accoglie il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001