Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10376
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Sentenza 30 luglio 2001

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Gli artt. 6 e 7 della legge regionale siciliana, che stabiliscono il divieto di nuove assunzioni fuori organico per gli enti pubblici della Regione o sottoposti alla vigilanza della medesima, implicano che i rapporti di lavoro instaurati in violazione di detto divieto sono affetti da nullità e vanno pertanto considerati come rapporti di mero fatto. Nè rispetto alle predette norme, che sono espressione della potestà legislativa esclusiva della Regione, può essere configurata, con riguardo a rapporti instaurati a termine fuori delle ipotesi previste dalla legge n. 230 del 1962, una situazione di conflitto con la citata legge dello Stato, atteso che questa attribuisce solo efficacia a tempo indeterminato ai contratti di lavoro stipulati a termine fuori delle ipotesi espressamente e tassativamente consentite, senza, però, alcuna possibilità di sanatoria, per tale via, di rapporti invalidi sin dall'origine. Pertanto, l'attività prestata con inosservanza del predetto divieto in favore dei consorzi di bonifica della Regione siciliana, che sono enti pubblici economici regolamentati, finanziati e vigilati dalla Regione, come espressamente risulta dalle leggi regionali siciliane n. 106 del 1977 e n. 49 del 1981, che ribadiscono anche per i consorzi di bonifica il divieto di assunzione di personale fuori organico, produce in favore del lavoratore i soli diritti previsti dall'art. 2126 cod. civ. per le prestazioni di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10376
    Data del deposito : 30 luglio 2001

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