Sentenza 29 febbraio 2012
Massime • 1
Il delitto di elusione dolosa di un provvedimento del giudice (nella specie, di natura cautelare) (art. 388 cod. pen. comma secondo), non presuppone, come condizione di punibilità, la previa notifica del medesimo provvedimento alla persona che deve osservarlo, essendo sufficiente la mera conoscenza di fatto della decisione giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/02/2012, n. 36010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36010 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2012 |
Testo completo
360 10 /12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/02/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 320 Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. NICOLA MILO - Consigliere -N. 31735/2011 Dott. DOMENICO CARCANO Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - - Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) O' TO N. IL 29/04/1967 avverso la sentenza n. 2296/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 16/02/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L. Riello che ha concluso perilrigettoSelпісочю, eсомрачоUdito, per la parte civile, l'Avv non è comparso;
Udit i difensor Avv. non è comparse- N. 31735/11 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, con sentenza del 16 novembre 2009, dichiarava TO CI colpevole del reati di cui agli artt. 388, comma secondo (capo a), 392 (capo d), 81-646 e 56-646 (capi b, c) cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannava a pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. A seguito di gravame proposto dall'imputato, la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 16 febbraio 2011, in riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, assolveva l'imputato dai reati di appropriazione indebita (capi b, c), trattandosi di persona non punibile ex art. 649, comma primo, n. 2, cod. pen., e rideterminava la pena riferibile ai reati di cui ai capi a) e d), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le contestazioni mosse all'imputato in questi due ultimi capi d'imputazione possono essere così sintetizzate: capo a): violando il provvedimento 22/09/2004 adottato, in via cautelare, dal giudice civile, che reintegrava IN NT (madre dell'imputato) nell'incarico di amministratrice della C.E.P.S. sas, impresa che operava nel settore dell'autolavaggio self service, si era rifiutato di consegnare alla predetta le chiavi di accesso alla struttura e i gettoni necessari per il funzionamento delle relative apparecchiature, finendo così per eludere l'esecuzione del citato provvedimento cautelare (reato commesso il 12/10/2004); -capo d): al fine di esercitare, nella qualità di socio accomandante, il preteso diritto di controllo sulla società indicata al capo che precede, pur potendo ricorrere al giudice, si era fatto arbitrariamente ragione da sé, apponendo un catenaccio al cancello d'ingresso dell'autolavaggio e omettendo di consegnare la relativa chiave alla madre (reato commesso il 15/11/2005). Il Giudice distrettuale ravvisava nella condotta tenuta dall'imputato gli estremi del reato di elusione dolosa del provvedimento cautelare adottato in sede civile, sottolineando che la NT, sebbene formalmente reintegrata nell'incarico di amministratrice della C.E.P.S. sas, era stata, di fatto, impedita nel concreto esercizio di tale ruolo dall'atteggiamento deliberatamente ostruzionistico* *attivo...e dell'imputato. Riteneva, poi, in relazione al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che l'appello proposto dall'imputato non era coordinato con il fatto contestato, considerato che si era fatto riferimento allo spostamento di alcuni beni aziendali dalla loro sede, 2 mentre la contestazione aveva ad oggetto l'apposizione di un catenaccio al cancello d'ingresso dell'autolavaggio. Quest'ultima condotta, mai contestata dall'imputato, integrava comunque gli estremi del reato di cui all'art. 392 cod. pen., considerato che l'agente, al fine di esercitare un preteso diritto, aveva provveduto all'arbitraria chiusura del cancello, condotta nella quale era ravvisabile la violenza sulle cose, in quanto aveva finito con l'impedire l'utilizzazione del bene e col mutarne conseguentemente la destinazione.
3. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando il vizio di motivazione sul formulato giudizio di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen. (capo a), sotto i seguenti profili: 1) Il provvedimento cautelare adottato dal giudice civile era stato portato a sua conoscenza legale soltanto nel luglio 2005; 2) la NT era stata reintegrata nell'incarico di amministratrice della società il 28/09/2004, con l'effetto che la condotta a lui contestata, in quanto posta in essere successivamente a tale data, non poteva integrare il reato, senza sottacere, peraltro, che egli era e rimaneva socio accomandante della società.
4. La difesa della parte civile, IN NT, ha depositato memoria, con la quale ha sollecitato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Le doglianze in esso articolate, circoscritte al solo capo d'imputazione sub a), non hanno pregio e non pongono in crisi l'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza di merito, che, in aderenza alle emergenze processuali e facendo buon governo della legge penale, dà conto, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene in relazione a tale capo. Il delitto di elusione dolosa dell'esecuzione di un provvedimento cautelare del giudice civile non presuppone, come condizione di punibilità, la previa notifica del medesimo provvedimento alla persona che deve osservarlo, nel senso che non ne è richiesta la conoscenza legale ma quella di fatto. Pacificamente il CI aveva avuto, di fatto, piena conoscenza del provvedimento di reintegro della NT nell'incarico di amministratrice della C.E.P.S. sas. La norma di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., invero, riferendosi a decisioni giudiziali immediatamente esecutive e di carattere anche interinale, la cul attuazione deve avvenire senza ritardo, per non frustrare le esigenze che la ispirano, non prevede, quale condizione imprescindibile di punibilità, il citato adempimento 3 formale, a differenza di quanto previsto nella ipotesi di inadempimento fraudolento degli obblighi civili derivanti da una sentenza (art. 388, comma primo, cod. pen. nel testo vigente all'epoca dei fatti): in quest'ultimo caso, la formale ingiunzione di eseguire la sentenza è condizione di punibilità. Quanto alla condotta posta in essere dal ricorrente, dettagliatamente descritta nel capo d'imputazione e non specificamente contestata, la sentenza in verifica stigmatizza l'atteggiamento del CI «deliberatamente ostruzionistico», volto a vanificare e a frustrare la formale reintegra della NT nel ruolo di amministratrice della società e a eludere, quindi, la concreta attuazione del provvedimento cautelare di cui si discute. Non può, pertanto, ritenersi penalmente irrilevante la condotta addebitata all'imputato solo perché successiva alla formale reintegra della NT nel suo ruolo. Quest'ultima, infatti, proprio a causa degli ostacoli frappostile dal prevenuto, non era stata posta nella condizione di esercitare concretamente tale ruolo.
2. Al rigetto del ricorso segue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/02/2012 Il Consigl est. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 SET 2012 IL FUNZIONARIO SID IARIO era Esposito