Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 1
L'applicabilità dell'art. 23 - bis della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - che, nel dettare una nuova regolamentazione del collocamento ordinario, ha in generale consentito l'apponibilità del termine al contratto di lavoro in tutte le ipotesi individuate nei contratti collettivi stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale - presuppone che tra le parti non sussista già un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non avendo il legislatore inteso legittimare (neppure solo negli stessi casi in cui ha reso possibile l'apposizione del termine) la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in rapporto a termine; pertanto, in caso di sequenza di ripetuti contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità - il cui primo contratto, stipulato prima dell'entrata in vigore del citato art. 23 - bis, sia illegittimo alla stregua della previgente (più rigida) disciplina, applicabile "ratione temporis", con conseguente trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato - la stipulazione di un ulteriore contratto a termine della medesima sequenza dopo l'entrata in vigore dell'art. 23 - bis non incide (salva l'ipotesi della novazione del rapporto) sulla già intervenuta trasformazione del rapporto stesso, non consentendo l'apposizione ad esso di alcun termine di scadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
4. Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
5. Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Fondazione Vojda School, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via P. Mascagni 154 presso lo studio dell'avvocato Paolo Vitucci, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Agrifoglio, giusta delega a margine del ricorso;
contro
ER RI, elettivamente domiciliata in Roma in Lungotevere dei Mellini 39 presso lo studio dell'avvocato Rita Della Lena, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall'avvocato Andrea Avola;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo del 7 maggio 1998, depositata il 17 settembre 1998, numero 1533, r.g. 784/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del giorno 8 gennaio 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Sergio Agrifoglio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi del ricorso, assorbiti il quarto e il quinto;
Svolgimento del processo:
Con pronuncia resa il 18 gennaio 1996, il pretore di Palermo, in accoglimento della domanda di ER RI, affermò che era intercorso, tra la stessa e la Fondazione Vojda School, un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo compreso dall'anno scolastico 1984-1985 a quello 1991-1992 avente per oggetto la attività da essa prestata presso l'ente quale insegnante di scuola materna e per l'effetto condannò la Fondazione al pagamento, in favore della lavoratrice, delle somme ritenute dovutele per differenze retributive e per trattamento di fine rapporto. La soccombente propose appello deducendo che si era invece trattato di più rapporti a tempo determinato e parziale. Il tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la doglianza, osservando che nella specie la asserita prestazione a tempo parziale era smentita in punto di fatto dalle stesse ammissioni della appellante che aveva riconosciuto che in effetti la ER aveva prestato continuativamente attività per otto ore giornaliere, e che, per quanto si riferiva ai rapporti a tempo determinato risultanti dai vari contratti succedutisi nel periodo in questione, il termine, apposto al primo di essi i era nullo perché in violazione alle norme imperative di cui alla legge numero 230 del 1962; ne conseguiva la automatica conversione, fin da quel momento, del rapporto di lavoro a tempo determinato in altro a tempo indeterminato, derivandone la inefficacia dei successivi contratti a termine non potendo gli stessi interferire su un rapporto che aveva definitivamente assunto la sua natura come a tempo indeterminato e che si era concluso antecedentemente alla introduzione nell'ordinamento di disposizioni normative amplianti l'ambito di legittimità della apposizione di un termine. Nè poteva rilevare che la ER avesse ricevuto la liquidazione alla fine di ogni anno scolastico e percepito l'indennità di disoccupazione durante i mesi estivi. La Fondazione chiede la cassazione della decisione con ricorso sostenuto da cinque motivi.
L'intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
Con la prima ragione di censura, la ricorrente sostiene che la decisione del tribunale è inficiata da violazione e falsa applicazione delle leggi numero 230 del 1962 e 863 del 1984, nonché da difetto assoluto di motivazione, per quanto attiene alla ritenuta esclusione della ravvisabilità di un rapporto di lavoro a tempo parziale. A tale proposito espone che la affermazione, contenuta nella sentenza, circa il preteso riconoscimento da parte di essa datrice di lavoro che in effetti la ER avesse svolto attività per otto ore giornaliere (dalle otto alle 16 e non per il solo orario ridotto (dalle otto alle dodici e trenta), non riflette il reale senso di quanto risultante dall'atto difensivo, nel quale invece, premesso che per le ore successive alle 12, 30 la stessa aveva prestato servizio volontario di assistenza e doposcuola, era stato unicamente dichiarato che "la posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente è stata regolarizzata dall'Istituto per otto ore giornaliere", a tale regolarizzazione essendosi l'ente indotto esclusivamente per atto di benevolenza.
Della critica va rilevata la inammissibilità.
E invero, da un lato, con la stessa si tende a una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie e a una diversa interpretazione di esse - operazioni non consentite nella sede del controllo di legittimità - e, dall'altro, occorre sottolineare come la esattezza delle conclusioni cui sul punto è pervenuto il giudice di merito non sembra essere posta in discussione con lo stesso motivo di ricorso, da questo risultando che effettivamente l'intimata era stata continuativamente e giornalmente impegnata in attività di servizio per otto ore giornaliere non potendo certamente interessare che le stesse fossero diversificate tra insegnamento vero e proprio e assistenza per doposcuola.
Con il secondo motivo - denunciando identici vizi di violazione di norme e motivazionali - l'ente ricorrente deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto di negare validità ai vari contratti succedutisi nel tempo prevedenti i distinti rapporti a tempo parziale e di affermare che nella specie si era trattato di un unico rapporto a tempo indeterminato, non essendosi tenuto conto che tutti i contratti, ivi compreso il primo, erano stati stipulati per atto scritto nel quale erano state indicate le mansioni che la lavoratrice avrebbe dovuto svolgere e la distribuzione dell'orario di lavoro, venendo quindi rispettate le prescrizioni dettate dall'articolo 5, secondo comma, della legge 19 dicembre 1984 numero 863. Deve
aggiungersi che nessuna prestazione lavorativa la ER aveva mai effettuato in favore dell'ente durante i mesi estivi, ne' del resto avrebbe ciò potuto fare atteso che durante tale periodo la attività dell'ente veniva sospesa. Avrebbero dovuto quindi ricevere applicazione i principi affermati da questa Corte circa la impossibilità di conversione del contratto a tempo parziale inficiato da nullità in contratto a tempo indeterminato con orario pieno nella ipotesi in cui questo non sia voluto da taluna delle parti, valendo per il lavoratore, in tale caso, la regola posta dall'articolo 2126 del codice civile (Cass., 11 agosto 1990, n. 8169). Con il terzo motivo, lamentandosi sempre le stesse inosservanze e, in aggiunta, la violazione della legge 28 febbraio 1987 numero 56, dalla ricorrente viene osservato che il tribunale ha trascurato di considerare che, ai sensi del primo comma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987 numero 56, la apposizione di un termine di durata ai contratti di lavoro è consentita anche nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi, derivandone che nella specie doveva farsi riferimento all'articolo 12 del contratto collettivo che prevede la apposizione del termine di durata per i casi in cui la prestazione lavorativa riguardi un'opera o un servizio predeterminati nel tempo anche non aventi carattere straordinario o occasionale, tra i quali deve farsi rientrare anche la attività di una maestra necessariamente limitata al solo periodo scolastico, tanto che, nella specie, la ER percepiva l'indennità di disoccupazione durante il periodo estivo. Nè, ad avviso della ricorrente, può attribuirsi rilievo al fatto che il rapporto a tempo indeterminato si sarebbe perfezionato in epoca antecedente alle entrata in vigore della normativa che introdusse il tempo parziale nei rapporti di lavoro, essendo pur sempre la stessa applicabile per i contratti a essa successivi, con riferimento ai quali il termine di durata deve ritenersi legittimamente apposto.
Le due censure, che per ragioni di logicità debbono essere esaminate congiuntamente avendo il medesimo oggetto, sono infondate. va preliminarmente osservato che la ricorrente confonde tra rapporto di lavoro a tempo determinato e Il rapporto di lavoro a tempo parziale, potendo certamente essi tra loro coesistere, ma ciò esclusivamente nella ipotesi in cui la natura del secondo lo consenta, e cioè in quella in cui esso rientri tra le attività elencate nel decreto del Presidente della Repubblica numero 1525 del 7 ottobre 1963 - attuativo del disposto dell'articolo 1, comma secondo, lettera a) della legge 18 aprile 1962 numero 1525 - che, per quanto si riferisce agli istituti di istruzione, indica esclusivamente, al numero 51, le "attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi"; occorre quindi che coesistano i requisiti di un corso di insegnamento professionale, della breve durata di questo e della attività limitata al solo svolgimento del corso stesso, tutti assenti nella specie. Deve aggiungersi che, nella specifica materia, questa Corte ha avuto già modo di affermare ì principi, che il Collegio condivide, a termini dei quali:
una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato avente come oggetto l'attività di insegnamento presso una scuola privata, con conseguente stabile inserimento nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro, gestore della struttura scolastica, il rapporto, in assenza di specifici elementi in senso contrario, deve presumersi a tempo indeterminato, senza che possa intendersi circoscritto alla durata dell'anno scolastico per l'interruzione delle lezioni durante le ferie estive e senza che debba escludersi tale natura per essere la prestazione contenuta in alcune ore settimanali, assegnate alla singola materia d'insegnamento, o per il contemporaneo svolgimento da parte del docente di distinta attività, eventualmente di lavoro alle dipendenze di altro soggetto (Cass., 3 dicembre 1986 n. 7158);
poiché l'articolo 1 della legge 18 aprile 1962 numero 230 prevede quali vere e proprie eccezioni le ipotesi tassativamente elencate quali possibili con contratti di lavoro a termine, il contratto di lavoro privatistico con un insegnante presso un istituto d'istruzione non rientrando tra quelle previste dalla citata legge ne da altre disposizioni legislative, è da considerare a tempo indeterminato ex lege, ne' tale carattere viene meno per il fatto che la assunzione sia eventualmente soggetta - in base a una convenzione intervenuta con il provveditorato agli studi - all'approvazione annuale da parte del provveditore, in quanto questa non incide sul processo formativo del negozio, ma assume mera rilevanza esterna correlativa all'indispensabile controllo che la pubblica amministrazione deve esplicare in ordine a una attività di particolare importanza sociale esercitabile anche da privati (Cass., 12 luglio 1980 n. 4452). È certamente vero che con l'articolo 23 della legge numero 56 del 1987 venne ampliato l'ambito di operatività della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo i sopra citato, venendo consentita l'apponibilità del termine al contratto di lavoro in tutte le ipotesi individuate nei contratti collettivi stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. ma a questo proposito non può darsi rilievo alla doglianza della ricorrente con la quale si assume che una tale previsione sarebbe contenuta nell'articolo 12 di un contratto collettivo, senza peraltro indicare di quale contratto si tratti e a quale categoria di lavoratori lo stesso f accia riferimento e, inoltre, omettendo di trascrivere il testo della clausola invocata.
In ogni caso, la censura sarebbe pur sempre infondata, e ciò in quanto la applicabilità della disposizione di cui all'articolo 23 è subordinata al fatto che tra le parti non sussista già un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non avendo il legislatore inteso legittimare (neppure solo negli stessi casi in cui ha reso possibile l'apposizione del termine) la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in rapporto a termine;
deriva che, in caso di sequenza di ripetuti contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità - il cui primo contratto, stipulato prima della entrata in vigore della citata legge numero 56 del 1987, sia illegittimo alla stregua della previgente (più rigida) disciplina, applicabile ratione temporis, con conseguente trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato - la stipulazione di un ulteriore contratto a termine della medesima sequenza (dopo l'entrata in vigore della legge in questione, non può esercitare incidenza alcuna (salva l'ipotesi della novazione del rapporto) sulla già intervenuta trasformazione del rapporto stesso (Cass., 13 marzo 1998, n. 2755). E proprio ciò si era verificato nella specie, in quanto - operando la disciplina dettata dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2 della legge numero 230 del 1962 nel testo antecedente alle modificazioni allo stesso apportate dall'articolo 12 di quella numero 196 del 1997 - la illegittima apposizione del termine, già al primo dei contratti succedutisi nel tempo i aveva determinato la conseguenza della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. Con il quarto motivo - denunciando ancora violazione e falsa applicazione delle leggi 18 aprile 1962 numero 230, 19 dicembre 1984 numero 863 e 28 febbraio 1987 numero 56f difetto assoluto di motivazione - la ricorrente deduce che erroneamente il giudice di merito ha provveduto a quantificare immotivatamente l'importo delle somme dovute alla lavoratrice t in pieno accoglimento delle richieste della stessa, dovendo invece effettuarsi la liquidazione alla luce delle disposizioni contenute nella legge numero 863 del 1984, e avendo omesso di considerare che la stessa aveva percepito l'indennità di disoccupazione durante i mesi estivi, prestato presso altri istituti scolastici attività di insegnante supplente e usufruito della mensa della scuola nei periodi in cui vi aveva svolto servizio, e infine che la Fondazione non aveva scopi di lucro. La censura è parzialmente fondata.
Deve a tale proposito osservarsi che la doglianza in questione venne espressamente proposta, con specifico motivo di appello, nei confronti della sentenza di primo grado. L'esame della stessa è stato totalmente trascurato dal tribunale. Orbene, se - per quanto attiene alla lamentata non applicazione dei criteri di cui alla legge numero 863 del 1984, l'omissione e priva del carattere di decisività, perché, per quanto sopra osservato, correttamente si è escluso che nella specie potesse configurarsi una serie di rapporti a tempo determinato - la omissione evidentemente non assume carattere di decisività, così come è per la asserita assenza di fini di lucro nella attività della Fondazione, non altrettanto può ritenersi per la parte nella quale si denunciava la circostanza della entità del danno effettivamente subito dalla ER per effetto dell'aliud perceptum, dovendo il giudice di merito accertarne la natura e la idoneità a incidere su quella dell'obbligazione risarcitoria del datore di lavoro.
Con l'ultimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'articolo 22, comma 36, della legge numero 724 del 1994, deducendosi che, essendo la sentenza di primo grado intervenuta successivamente alla entrata in vigore di tale legge, sarebbe stato impedito il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni.
Il rilievo è infondato.
E invero, come costantemente affermato da questa Corte, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione non si applica aì crediti retributivi maturati prima del 31 dicembre 1994, in virtù della testuale disposizione circa i criteri temporali di operatività dell'articolo 22, comma 36, della legge numero 724 del 1994, che ha esteso l'ambito di applicabilità del divieto posto dall'articolo 16, comma 6, di quella numero 412 del 1991 (per tutte: Cass., 13 novembre 1999, n. 12602). In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata esclusivamente in ordine al capo relativo alla entità del risarcimento, imponendosi l'esame di una parte delle doglianze svolte al proposito nei confronti della decisione di primo grado. A tale compito dovrà provvedere il giudice di rinvio che si designa nella Corte d'appello di Palermo alla quale si demanda di statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo parzialmente accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001