Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2959
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

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L'applicabilità dell'art. 23 - bis della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - che, nel dettare una nuova regolamentazione del collocamento ordinario, ha in generale consentito l'apponibilità del termine al contratto di lavoro in tutte le ipotesi individuate nei contratti collettivi stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale - presuppone che tra le parti non sussista già un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non avendo il legislatore inteso legittimare (neppure solo negli stessi casi in cui ha reso possibile l'apposizione del termine) la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in rapporto a termine; pertanto, in caso di sequenza di ripetuti contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità - il cui primo contratto, stipulato prima dell'entrata in vigore del citato art. 23 - bis, sia illegittimo alla stregua della previgente (più rigida) disciplina, applicabile "ratione temporis", con conseguente trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato - la stipulazione di un ulteriore contratto a termine della medesima sequenza dopo l'entrata in vigore dell'art. 23 - bis non incide (salva l'ipotesi della novazione del rapporto) sulla già intervenuta trasformazione del rapporto stesso, non consentendo l'apposizione ad esso di alcun termine di scadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2959
    Data del deposito : 1 marzo 2001

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