CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/06/2023, n. 26630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26630 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26630 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che BO GE ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di furto;
vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata rilevazione della causa di improcedibilità per assenza di querela, è generico in quanto reiterativo di doglianza già proposta in appello e ivi disattesa nonché contrastato nei fatti, dovendosi invero rilevare la sussistenza del verbale di ricezione di querela orale datato 26/03/2018, specificamente definito come tale a prescindere dalla dicitura "denuncia/querela" contenuta nello stesso. Va infatti ribadito il principio per cui il termine "querela" costituisce sintesi della manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (Sez. 4, n. 10789 del 30/01/2020, PMT c. Simonazzi Silvia, Rv. 278654); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all'illogicità dei criteri adottati nella valutazione delle prove è generico, in quanto finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce vizi di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, la quale ha anzi correttamente applicato il principio per cui l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S. P.M. Molino Pietro, Rv. 280444); 2 ritenuto tuttavia che, nonostante l'inammissibilità del ricorso, debba darsi rilievo alla remissione della querela, intervenuta il 19/05/2022 cui ha fatto seguito il verbale di accettazione della remissione, siglato il 20/05/2022 dinanzi ai Carabinieri di Montecorvino Rovella;
infatti, «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326, conforme ai principi dettati da Sez. U, n. 24246 del 27/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681, ribaditi sul punto da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, in motivazione); ciò con spese a carico della querelata, come per legge;
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali Così deciso il 24/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26630 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che BO GE ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di furto;
vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata rilevazione della causa di improcedibilità per assenza di querela, è generico in quanto reiterativo di doglianza già proposta in appello e ivi disattesa nonché contrastato nei fatti, dovendosi invero rilevare la sussistenza del verbale di ricezione di querela orale datato 26/03/2018, specificamente definito come tale a prescindere dalla dicitura "denuncia/querela" contenuta nello stesso. Va infatti ribadito il principio per cui il termine "querela" costituisce sintesi della manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (Sez. 4, n. 10789 del 30/01/2020, PMT c. Simonazzi Silvia, Rv. 278654); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all'illogicità dei criteri adottati nella valutazione delle prove è generico, in quanto finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce vizi di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, la quale ha anzi correttamente applicato il principio per cui l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S. P.M. Molino Pietro, Rv. 280444); 2 ritenuto tuttavia che, nonostante l'inammissibilità del ricorso, debba darsi rilievo alla remissione della querela, intervenuta il 19/05/2022 cui ha fatto seguito il verbale di accettazione della remissione, siglato il 20/05/2022 dinanzi ai Carabinieri di Montecorvino Rovella;
infatti, «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326, conforme ai principi dettati da Sez. U, n. 24246 del 27/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681, ribaditi sul punto da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, in motivazione); ciò con spese a carico della querelata, come per legge;
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali Così deciso il 24/05/2023