Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2001, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
IN029 00/0 1 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Vonvimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8721/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Cron. 5958 Dott. Francesco SABATINI Consigliere 912 Rep. Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 10/07/00 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE NUOVA TIRRENA SPA ASSICURAZIONI, in persona del Proc. Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE 3000 Spec. Avv. Beniamino Tortora suo legale rapp.te, per diritti L. 27 FEB. 2001 il elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLIA 21, presso IL CANCELLIERE lo studio dell'avvocato LONGO ETTORE, che lo difende, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
NI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CG073696 DEGLI SCIPIONI 175, presso 10 studio dell'avvocato VITALE RUGGERO, che lo difende unitamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 MANNOCCI CLAUDIO, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 1357 controricorrente DIRITTI DI dal Sig. VITALE L. 3000er dirty AGO, 2001 il IL CANCELLIERE nonchè
contro
ER RO, SIDA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 603/97 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa 1'11/3/1997, depositata il 25/08/97; 516 RG.561/91, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato VITALE RUGGERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO OL AR convenne innanzi al tribunale di La Bomani Spezia UZ OB e la SIDA assicurazioni per sen- tirli condannare al risarcimento dei danni che assunse di avere subito nello scontro della propria autovettura con l'autocarro del UZ, guidato dallo stesso ed assicurato con la società convenuta;
scontro che aveva provocato la totale distruzione dell'auto e conseguenze lesive cui erano residuati postumi invalidanti. Il UZ resistette e propose domanda riconven- zionale di risarcimento dei danni da lui subiti. Previa istruzione della causa, il tribunale rico- 2 nobbe il concorso di colpa del OL e del UZ nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo ed accolse corrispondentemente la domanda. Propose appello il OL;
il procedimento, in- terrotto per la messa in liquidazione della SIDA, venne riassunto anche nei confronti della UO TI S.p.A. in nome e per conto del F.g.v.s. quale cessiona- ria del portafoglio SIDA. La Corte di appello di Genova espletò prova testi- moniale sul mancato guadagno del OL, al quale or- dinò di esibire le dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1982 ed agli anni successivi;
rese, quindi, in вошам data 11-3-1997, sentenza, con la quale condannò la Nuo- va TI ed il UZ al pagamento solidale dell'ulteriore somma di lire 7.540.000, oltre accesso- ri, considerando per quanto ancora interessa che dalla prova testimoniale era emerso che il OL aveva subito perdita di guadagno a causa della diminui- ta capacità di lavoro specifica. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la UO TI sulla base di un solo motivo, cui ha resistito con controricorso il OL;
il me- desimo ha depositato memoria. Diritto L'unico motivo, con il quale la ricorrente denun- 3 cia violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 210 e 116 stesso codice, nonchè mancanza di moti- vazione, è costruito sulla premessa che il giudice è libero di ammettere o escludere le prove, ma, una volta che le abbia ammesse, non può prescindere da esse, così come non può prescindere dalla valutazione del compor- tamento delle parti, e sviluppa la censura che la corte di appello non ha tenuto conto del comportamento del OL consistente nel non dare esecuzione all'ordine di produrre le dichiarazioni dei redditi;
comportamento dal quale avrebbe dovuto, viceversa, desumersi che "il contenuto delle dichiarazioni" evidentemente contrasta- va "con quello della prova orale, la quale, pertanto, da sola non è idonea a sorreggere il giudizio". Bomani Il motivo è privo di fondamento. Qualora la parte non ottemperi all'ordine di esi- bire le dichiarazioni dei redditi, che le venga impar- tito nell'ambito del giudizio inteso alla liquidazione del danno da perdita di guadagno per riduzione di capa- cità lavorativa specifica o generica, il giudice a nor- ma dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. può desumere elemen- ti di prova dall'inottemperanza, così come dall'ingiustificato rifiuto di esibire il documento ex art. 210 stesso codice (Cass. 5-2-1991, n° 1094). речо perciò, il giudice ometta di valutare se, 4 l'inottemperanza a fini probatori, l'omissione rimane priva di rilevanza, concernendo elemento che non pre- senta carattere di decisività, giusta il principio giu- risprudenziale, secondo il quale le dichiarazioni dei redditi sono dotate di una limitata efficacia probato- ria fuori dall'ambito strettamente fiscale nel senso che, lungi da vincolare il giudice, forniscono elementi indiziari da lui liberamente valutabili, sicchè ben possono essere disattese in favore di altri elementi, comprese le nozioni di comune esperienza e le presun- Binzani zioni semplici (Cass. 18-11-1995, n° 11953; Cass. 3-10- °1987, n° 7389). In altri e più generali termini l'omessa valuta- zione del comportamento della parte, la quale non ot- temperi all'ordine di esibire le dichiarazioni dei red- diti, si risolve in omesso esame di punto della
contro
- versia e non rileva in sede di legittimità in quanto le dichiarazioni stesse sono prive di efficacia probatoria vincolante. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente alle spese in favore del controricor- rente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricor- al pagamento, in favore del controricor rente, rente 5 delle spesedi $ 125.000 € oltre onorari liquidati in ' lire 2.000.000. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il 10.7.2000. Il Consigliere est. I Presidente Omante Вчино IL CANCELLIERE CT Concetta Ammendola Depositata in Cancelleria Oggi, 27 FEB 2001 IL CANCELLIERE 01 Conceita Ammendoia 40000 290000. 13 LUG 200 serie. 2 DELLE ENTRATE ROMA 4 UFFICIO Registrato in 290.000 DUECENTONOVANJÁMILA S.. versate p. II Dirigento Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DAFILIPPO) #Responsabile fervizio At Giudiziari cl n fire NI) (DEM/RACCIC E L 6