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4 dicembre 2010
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1 luglio 2025
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Art. 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto)) .
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto)) . La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto)) se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto)) . La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto)) se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
Commentari • 2
- 1. La legge “Brambilla” a tutela degli esseri animali: un epocale cambiamento di prospettivaAccesso limitatoMargherita Pittalis · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2025 · 1
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2023, n. 7237Provvedimento: […] La condotta contestata al ricorrente al più integrerebbe l'illecito amministrativo ex art. 5 legge n. 201 del 2010, essendo stato trovato unicamente in possesso di un numero rilevante di cuccioli non in regola con la disciplina. 2.2. […] Poiché il fatto concretizza solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 5 della legge n. 201 del 2010, si dispone la trasmissione degli atti alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per quanto di competenza.Leggi di più...
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