CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10563 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sulla richiesta di rimessione del processo per legittimo sospetto proposta da: NN UC, nato a [...] il [...], imputato nel procedimento penale n. 1135/21 R.G. Tribunale pendente davanti al Tribunale di Latina;
visti gli atti;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP GA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale IE LI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della richiesta;
lette le note scritte della parte civile Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie AN TT con le quali è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità della richiesta;
sentito il difensore, Avv. Mario Antinucci, per NN UC;
sentito il difensore, Avv. Daniele Tuffali, in sostituzione dell'Avv. Gianluigi Raponi, per NI PI;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10563 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la richiesta in epigrafe, UC NN, a mezzo dei suoi difensori muniti di procura speciale, ritiene che vi siano motivi di legittimo sospetto tali da non consentire la celebrazione del processo presso il Tribunale di Latina, giustificando la rimessione ad altro giudice. Tali motivi, idonei a determinare la grave situazione locale richiesta dall'art. 45 cod. proc. pen., si basano sul violento attacco mediatico subito dal richiedente, a partire dal momento in cui egli è stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere il 16 settembre del 2020, da parte della stampa locale di Latina e dintorni, culminata in oltre cento articoli ed alcuni programmi TV, alcuni dei quali indicati nella richiesta, volti a rappresentarlo come esponente della camorra di importante rilievo con infiltrazioni nell'economia legale di Latina e del centro-Italia. Prova ne sia - come risulta dagli atti depositati in seno ad una querela per diffamazione sporta dall'interessato - che in un procedimento civile è stata disposta la sospensione dell'esecuzione di un ingente credito liquido ed esigibile in favore del richiedente in forza delle sue pendenze giudiziarie come evocate per effetto della gogna mediatica, capace di influenzare l'amministratore giudiziario delle società sequestrate al richiedente (fgg.
5-7 della richiesta). Altro elemento indicativo della grave situazione locale idonea a turbare lo svolgimento del processo a Latina viene individuata nel contenuto della proposta di misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dalla Questura di Latina ed i cui contenuti sono trasfusi ai fgg. 10-12 della richiesta per dimostrare il riferimento alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto davanti al Tribunale di Latina e ad altre vicende tuttavia conclusesi tutte con sentenze di non doversi procedere per prescrizione. Si eleva a sospetto anche una sentenza di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Roma in favore di quello di Latina (fgg.16-19). La richiesta riprende ancora la proposta di misura di prevenzione, ritenendo fazioso il riferimento a condotte di riciclaggio pur in presenza di accertamenti negativi in tal senso da parte della Guardia di Finanza di Latina, circostanza che si riverbererebbe sul corretto svolgimento del processo. Il richiedente, al fine di suo interesse, cita una querela sporta presso la Procura della Repubblica di Latina nei confronti della curatela di un fallimento pendente presso il Tribunale di Latina per ipotesi di reato commessi dalla curatrice, secondo quanto evidenziato ai fgg. 26-35 della richiesta. Il richiedente precisa di essere iscritto al passivo del fallimento e di essere titolare di una domanda di risarcimento danni nei confronti della curatela. 2 Segnala, infine, essere pendente appello cautelare avverso l'ordinanza del Tribunale di rigetto di istanza di revoca dell'obbligo di dimora. Si dà atto che nell'interesse dell'istante e di NI PI sono state depositate memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In primo luogo, deve essere rilevato che, contrariamente a quanto eccepito con la memoria difensiva del richiedente, non sussiste alcun difetto di notifica che riguardi la parte civile Curatela del Fallimento della Global Distribution s.r.l. che risulta assistita in giudizio dall'avv. PP Bosco, al quale sono state effettuate le notifiche relative al presente giudizio. 1.1. In secondo luogo ed in linea di principio, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. U, n.13687 del 28/01/2003, Berlusconi;
Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952.1.2. 1.2. Nel caso in esame, nessuna delle indicazioni del richiedente e del difensore di NI PI sono idonee a determinare un legittimo sospetto di imparzialità dei giudici del Tribunale di Latina e degli altri partecipanti al processo, tanto non potendo rilevarsi né dalla campagna mediatica e neanche dalle vicende personali e giudiziarie del richiedente, passate ed attuali, relative a fatti diversi ed anche a settori diversi dell'ordinamento. Infatti, la competenza tecnica dei giudici e dei pubblici ministeri, li mette al riparo da influenze esterne del tipo di quelle indicate nella richiesta, non potendosi ritenere che la compresenza di altri procedimenti pendenti a carico di un soggetto possa essere elemento sufficiente per creare una grave situazione locale idonea a turbare lo svolgimento del processo presso il Tribunale di Latina. 3 D'altra parte, in seno alla richiesta, lo stesso richiedente ha indicato provvedimenti giurisdizionali emessi dal medesimo Tribunale di Latina a lui favorevoli, a dimostrazione della infondatezza degli assunti a sostegno della rimessione (cfr. fgg. 6, 14 e 29 della richiesta). In questo senso, Sez. 2, ord. n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 268569, secondo cui, in tema di rimessione del processo, deve escludersi che ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, assumano di per sé rilievo ai fini della "traslatio iudicii", in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione della imparzialità dei giudici locali. (Fattispecie in tema di reati di criminalità organizzata, nella quale la S.C. ha escluso la valenza eccezionale della pressione mediatica sul processo, contrassegnato da intemperanze nel dibattimento, osservando in particolare che i soggetti coinvolti nella vicenda processuale, per la loro specifica competenza tecnico-professionale, sono in grado di distinguere ciò che attiene al piano della notizia da quello che riguarda strettamente la prova. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue - con assorbimento di ogni altra considerazione difensiva, anche con riferimento al contenuto delle memorie depositate nell'interesse del richiedente e di NI PI - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.12.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente PP GA VA GA
visti gli atti;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP GA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale IE LI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della richiesta;
lette le note scritte della parte civile Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie AN TT con le quali è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità della richiesta;
sentito il difensore, Avv. Mario Antinucci, per NN UC;
sentito il difensore, Avv. Daniele Tuffali, in sostituzione dell'Avv. Gianluigi Raponi, per NI PI;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10563 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la richiesta in epigrafe, UC NN, a mezzo dei suoi difensori muniti di procura speciale, ritiene che vi siano motivi di legittimo sospetto tali da non consentire la celebrazione del processo presso il Tribunale di Latina, giustificando la rimessione ad altro giudice. Tali motivi, idonei a determinare la grave situazione locale richiesta dall'art. 45 cod. proc. pen., si basano sul violento attacco mediatico subito dal richiedente, a partire dal momento in cui egli è stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere il 16 settembre del 2020, da parte della stampa locale di Latina e dintorni, culminata in oltre cento articoli ed alcuni programmi TV, alcuni dei quali indicati nella richiesta, volti a rappresentarlo come esponente della camorra di importante rilievo con infiltrazioni nell'economia legale di Latina e del centro-Italia. Prova ne sia - come risulta dagli atti depositati in seno ad una querela per diffamazione sporta dall'interessato - che in un procedimento civile è stata disposta la sospensione dell'esecuzione di un ingente credito liquido ed esigibile in favore del richiedente in forza delle sue pendenze giudiziarie come evocate per effetto della gogna mediatica, capace di influenzare l'amministratore giudiziario delle società sequestrate al richiedente (fgg.
5-7 della richiesta). Altro elemento indicativo della grave situazione locale idonea a turbare lo svolgimento del processo a Latina viene individuata nel contenuto della proposta di misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dalla Questura di Latina ed i cui contenuti sono trasfusi ai fgg. 10-12 della richiesta per dimostrare il riferimento alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto davanti al Tribunale di Latina e ad altre vicende tuttavia conclusesi tutte con sentenze di non doversi procedere per prescrizione. Si eleva a sospetto anche una sentenza di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Roma in favore di quello di Latina (fgg.16-19). La richiesta riprende ancora la proposta di misura di prevenzione, ritenendo fazioso il riferimento a condotte di riciclaggio pur in presenza di accertamenti negativi in tal senso da parte della Guardia di Finanza di Latina, circostanza che si riverbererebbe sul corretto svolgimento del processo. Il richiedente, al fine di suo interesse, cita una querela sporta presso la Procura della Repubblica di Latina nei confronti della curatela di un fallimento pendente presso il Tribunale di Latina per ipotesi di reato commessi dalla curatrice, secondo quanto evidenziato ai fgg. 26-35 della richiesta. Il richiedente precisa di essere iscritto al passivo del fallimento e di essere titolare di una domanda di risarcimento danni nei confronti della curatela. 2 Segnala, infine, essere pendente appello cautelare avverso l'ordinanza del Tribunale di rigetto di istanza di revoca dell'obbligo di dimora. Si dà atto che nell'interesse dell'istante e di NI PI sono state depositate memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In primo luogo, deve essere rilevato che, contrariamente a quanto eccepito con la memoria difensiva del richiedente, non sussiste alcun difetto di notifica che riguardi la parte civile Curatela del Fallimento della Global Distribution s.r.l. che risulta assistita in giudizio dall'avv. PP Bosco, al quale sono state effettuate le notifiche relative al presente giudizio. 1.1. In secondo luogo ed in linea di principio, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. U, n.13687 del 28/01/2003, Berlusconi;
Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952.1.2. 1.2. Nel caso in esame, nessuna delle indicazioni del richiedente e del difensore di NI PI sono idonee a determinare un legittimo sospetto di imparzialità dei giudici del Tribunale di Latina e degli altri partecipanti al processo, tanto non potendo rilevarsi né dalla campagna mediatica e neanche dalle vicende personali e giudiziarie del richiedente, passate ed attuali, relative a fatti diversi ed anche a settori diversi dell'ordinamento. Infatti, la competenza tecnica dei giudici e dei pubblici ministeri, li mette al riparo da influenze esterne del tipo di quelle indicate nella richiesta, non potendosi ritenere che la compresenza di altri procedimenti pendenti a carico di un soggetto possa essere elemento sufficiente per creare una grave situazione locale idonea a turbare lo svolgimento del processo presso il Tribunale di Latina. 3 D'altra parte, in seno alla richiesta, lo stesso richiedente ha indicato provvedimenti giurisdizionali emessi dal medesimo Tribunale di Latina a lui favorevoli, a dimostrazione della infondatezza degli assunti a sostegno della rimessione (cfr. fgg. 6, 14 e 29 della richiesta). In questo senso, Sez. 2, ord. n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 268569, secondo cui, in tema di rimessione del processo, deve escludersi che ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, assumano di per sé rilievo ai fini della "traslatio iudicii", in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione della imparzialità dei giudici locali. (Fattispecie in tema di reati di criminalità organizzata, nella quale la S.C. ha escluso la valenza eccezionale della pressione mediatica sul processo, contrassegnato da intemperanze nel dibattimento, osservando in particolare che i soggetti coinvolti nella vicenda processuale, per la loro specifica competenza tecnico-professionale, sono in grado di distinguere ciò che attiene al piano della notizia da quello che riguarda strettamente la prova. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue - con assorbimento di ogni altra considerazione difensiva, anche con riferimento al contenuto delle memorie depositate nell'interesse del richiedente e di NI PI - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.12.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente PP GA VA GA