Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES 1.02 IN NOM DEL POL ITALIANO I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10740/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 7614 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo Consigliere Rep. MINICHIELLO - Rel. Consigliere Ud.17/12/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, ----- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ORIOLO ORTENZIA O ORTENSIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60/B, presso lo studio CLI CONF. LAV. ITALIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROTONDO MARIO, giusta delega in atti;
--- controricorrente2001 5064 avversO la sentenza n. 647/98 del Tribunale di -1- CATANZARO, depositata il 21/05/98 R.G.N. 2643/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Ministero dell'interno, convenuto dall'odierna resistente davanti al Pretore di Castrovillari per il pagamento della rivalutazione monetaria dei ratei di una prestazione assistenziale tardivamente corrispostale, eccepiva la preclusione della domanda, nascente da precedente giudicato formatosi su decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto dalla detta parte privata per il pagamento degli interessi legali maturati su quella medesima prestazione. Il Pretore accoglieva la domanda, rigettando l'esposta eccezione. Successivamente, il Tribunale di Catanzaro rigettava, con sentenza depositata in cancelleria il 21 maggio 1998, l'appello dell'amministrazione, negando che, in ragione della diversità di petitum, potesse la domanda di rivalutazione ritenersi preclusa dall'accoglimento con decreto ingiuntivo non opposto di altra domanda avente ad Eaught oggetto il pagamento degli interessi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero, sulla base di due motivi. La parte privata resiste con controricorso. Motivi della decisione Il Ministero ricorrente denuncia, col primo motivo, violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.; col secondo, vizi di motivazione. Osserva, in particolare, che la parte privata, avendo ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento degli interessi maturati sulla prestazione assistenziale tardivamente corrispostale, restava, una volta intervenuto su tale provvedimento il giudicato formale per difetto di opposizione, assoggettata all'efficacia di quest'ultimo, che estendendosi non solo al dedotto, ma anche al deducibile, precludeva l'esercizio di una successiva azione di condanna, diretta a far valere ulteriori effetti (maggior danno da svalutazione monetaria) della medesima causa petendi (ritardo nell'adempimento). 3 Il ricorso non ha fondamento La Corte non ignora l'esistenza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di domande relative a crediti previdenziali o assistenziali per i quali operi, ratione temporis (essendo, cioè, la relativa maturazione avvenuta anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991), il regime (riconducibile al disposto dell'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza n. 156 del 1991 della Corte costituzionale) del cumulo (la cui applicabilità nel caso di specie non è questione controversa nel presente giudizio) degli interessi legali e della rivalutazione, la pronuncia del giudice che, attribuendo i primi, taccia sulla spettanza della seconda, determina soccombenza dell'attore e va, quindi, impugnata, pena la formazione del giudicato sulla non spettanza della rivalutazione stessa (Cass. 6 aprile 1998, n. 3532; Id., 1° ottobre 1997, n. 9602; Id. 19 Langehul luglio 1995, n. 7823; Id., 25 febbraio 1994, n. 1925). Quest'orientamento è stato, di recente, ripreso, con più specifico riguardo all'efficacia del decreto ingiuntivo non opposto, dalla sentenza 7 aprile 2000, n. 4426, la quale prendendo le mosse dal principio che identifica nella rivalutazione monetaria una componente dell'originario credito previdenziale o assistenziale, di cui condivide la natura giuridica (Cass. n. 12386 del 2000; Id., 9825 del 2000; Id., 3858 del 1999; Id., 3209 del 1998; Id., n. 292 del 1998; Id., n. 9602 del 1997; Id., 8649 del 1997; Id., 11808 del 1993; Id., 8481 del 1993; Id., 7483 del 1993; Id., 4666 del 1992), lo ha ritenuto idoneo a fondare l'affermazione che quando il creditore della prestazione, della quale sia stata tardivamente pagata la sola somma capitale, promuova l'azione giudiziaria per gli interessi legali su tale somma, ottenendo un decreto ingiuntivo o una sentenza di accoglimento, passati in giudicato, egli non può più proporre successivamente un'altra azione per richiedere, sulla base dello stesso fatto costitutivo, la rivalutazione monetaria 4 sul medesimo importo, atteso che l'autorità di giudicato conseguente al decreto ingiuntivo non opposto (emesso, nel caso di specie allora esaminato, per il pagamento degli interessi legali sulle somme erogate in ritardo dal Ministero dell'Interno a titolo di indennità di accompagnamento) copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, restando così precluse tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia. Rileva, nondimeno, la Corte che il ricordato orientamento - emerso in riferimento al giudicato formatosi su accertamenti compiuti con sentenze conclusive di procedimenti ordinari ed in tale sua collocazione pienamente condivisibile non si presti - all'applicazione fattane nella più recente sentenza. Sul tema dell'identificazione dell'efficacia del decreto ingiuntivo non opposto emerge, in effetti, altro orientamento giurisprudenziale costante (v. Cass. 19 luglio 1948 Langell n. 1849; Id., 8 ottobre 1956, n. 3408; Id., 3 maggio 1974, n. 1244; Id., 10 gennaio 1983, n. 32; Id., 2 aprile 1987, n. 3188; Id. 24 giugno 1993, n. 7003) che ha chiarito, in armonia con i risultati cui perviene la prevalente dottrina, che: - il principio, secondo il quale il decreto ingiuntivo, non opposto, acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità di cosa giudicata sostanziale, non va inteso nel senso che nel decreto di parziale accoglimento dell'istanza monitoria possa ritenersi contenuta, per la parte di domanda non accolta, una pronuncia di accertamento negativo suscettibile di giudicato al pari di una sentenza di rigetto, acquistando invece detto decreto, non opposto, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale solo in relazione al credito (ancorché non in tutto corrispondente a quello vantato dall'istante) di cui si è ingiunto il pagamento;
- invero, al creditore per ottenere una pronuncia in contraddittorio sulla parte della pretesa non accolta, non rimane che proporre la domanda in via ordinaria, secondo 5 un principio analogo a quello espressamente previsto, per il caso di rigetto totale, dall'art. 640, ultimo comma, cod. proc. civ.. Al lume di queste considerazioni, che la Corte condivide e fa proprie, appare chiaro che, nel caso di specie, non si è verificata alcuna preclusione dell'azionabilità separata della pretesa relativa alla svalutazione monetaria, in quanto il passaggio in giudicato del decreto non opposto opera solo relativamente alla somma in esso consacrata (a titolo di interessi), senza estendersi al diritto di credito nella sua interezza (ed alla relativa azione) La commisurazione dell'ambito oggettivo del giudicato formale non solo al dedotto, ma anche al deducibile, mentre è coerente conseguenza dell'accertamento ordinario e contraddittorio cui si riferisce l'art. 2909 cod. civ., non è, invece, compatibile con le peculiarità del procedimento per ingiunzione, strutturato, almeno nella fase Eangcht propriamente monitoria, secondo regole finalizzate ad accertare, non la fondatezza o l'infondatezza della pretesa creditoria, ma la sussistenza di elementi sufficienti a giustificare soltanto l'ingiunzione e quindi a compiere esclusivamente un accertamento positivo, mentre per la parte negativa trattasi di un mero rifiuto, sia esso esplicitamente o implicitamente formulato. Il creditore ricorrente la cui domanda sia stata rigettata in tutto col decreto di cui all'art. 640 o in parte col decreto di cui all'art. 641 cod. proc. civ. (salva, naturalmente, la facoltà di rinnovare l'istanza d'ingiunzione) non ha altro rimedio, per ottenere l'accertamento in contraddittorio della fondatezza della sua pretesa, se non quello della proposizione della domanda in via ordinaria, assicuratagli dall'ultimo comma dell'art. 640 cod. proc. civ. Né ciò, nella sostanza, configura un'eccezione al principio sancito del citato articolo 2909 cod. civ., trattandosi, invece, di un corollario del più ampio principio 6 secondo il quale non si ha, nel procedimento ingiuntivo, un accertamento negativo circa la esistenza del credito, suscettibile di passare in cosa giudicata. Nel caso di specie, trattandosi appunto di giudicato formatosi su decreto ingiuntivo non opposto, deve escludersi che, per effetto del medesimo, risulti preclusa la legittimazione all'azione di condanna per ulteriori importi dello stesso credito oggetto dell'ingiunzione, ovvero, ed è lo stesso, alla proposizione di una domanda presupponente l'esistenza di un credito d'importo maggiore di quello già fatto valere nella pregressa sede monitoria. In considerazione di tutto ciò, la sentenza impugnata si palesa conforme a diritto ed il ricorso deve essere rigettato.
Considerato che
la pronuncia di rigetto avviene correggendo nei sensi di cui sopra la motivazione della sentenza impugnata e tenuto conto dei diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza sulla questione controversa, ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2001 IL PRESIDENTE - IL CONSIGLIERE - ESTENSORE LeuПриКанделл I D , O LL O B Phil I A D S S S A T T 0 S , 3 1 O 3 . A P 8 5 T IM 2 R IL CANCELLIERE . A 17 A D Depositato in Cancelleria 8 -7 6 E oggi, -7 MAR. 2002. R P IL CANCELLIERE粮 7