Sentenza 2 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di formalità della querela, l'autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero si possa desumere la volontà di conferirgli mandato dallo svolgimento di concrete attività difensive nel giudizio o da altre dichiarazioni del querelante rese nell'atto di querela, come l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione.
Commentari • 2
- 1. Autenticazione della firma: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 agosto 2020
- 2. La nomina del difensore non può essere desunta dalla sola circostanza che il legale abbia autenticato la firma del querelanteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Disp. att. cod. proc. pen., art. 39) Il fatto La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità dello stesso e dell'altro imputato, in relazione al reato di concorso in truffa (così riqualificata l'originaria contestazione di insolvenza fraudolenta) e li condannava a pene ritenute di giustizia oltre che alla rifusione dei danni da liquidarsi in separata sede alla costituita parte civile. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2017, n. 9187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9187 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
Testo completo
09187-17 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 02/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 215/2017 PIERCAMILLO DAVIGO - Presidente - REGISTRO GENERALE GEPPINO RAGO N.14205/2016 GIOVANNA VERGA STEFANO FILIPPINI Rel. Consigliere - ALBERTO PAZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL MA OR nato il [...] avverso la sentenza del 30/09/2015 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30.9.2015, la Corte d'Appello di Trento confermava la sentenza del Tribunale di Rovereto del 21.1.2014 con la quale EL IO TE era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita di una vettura di proprietà della ING Lease spa da lui già condotta in locazione finanziaria.
1.1. La Corte di Appello respingeva le censure mosse con il gravame in punto di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, di assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto e di trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, sollevando i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge per non essere la querela validamente sottoscritta;
invero la firma del legale rappresentante della società querelante è stata autenticata da avvocato non nominato difensore.
2.2. vizio di motivazione in relazione alla validità della autenticazione suddetta, profilo sollevato con l'atto di appello e non adeguatamente affrontato dalla Corte territoriale.
2.3. vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di condotte appropriative ulteriori rispetto al mancato adempimento della obbligazione civilistica di pagamento delle quote di leasing.
2.4. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante della entità del danno arrecato e della adeguatezza della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento in relazione al primo motivo proposto. Difatti il Collegio, considerata la natura processuale della questione, ha proceduto alla diretta disamina degli atti in qustione riscontrando che la querela, sottoscritta da LF TI nella sua qualità di legale rappresentante della ING Lease spa, è stata a suo tempo presentata presso gli uffici della Questura di Genova dal delegato Giovanni Maria Molfino, appositamente autorizzato al deposito dell'atto dallo stesso qurelante TI. Risulta tuttavia che la firma del titolare del diritto di querela, il TI LF nella qualità predetta, sia stata autenticata da tale avvocato Valeriani, che non appare essere nominato in alcun modo difensore. Secondo il condiviso orientamento di legittimità, in tema di formalità della querela, non è valido l'atto di querela qualora l'autenticazione della firma del querelante sia effettuata da un avvocato non designato come difensore, in quanto l'autenticazione della firma del querelante, effettuata da un avvocato, deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod. proc.pen. (Sez. 5, n. 34945 del 03/07/2007, Rv. 237723 ). Né si ravvisano atti del delegante dai quali sia comunque possibile desumere la volontà del querelante di conferire il mandato difensivo al detto legale, ancorché la dichiarazione di nomina non necessiti di formule sacramentali e possa astrattamente essere ravvisata anche in altre dichiarazioni rese dalle parti nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione o in concrete attività difensive della parte svolte nel successivo giudizio, tutti aspetti non ricorrenti nel caso di specie. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità. I restanti motivi restano di conseguenza assorbiti nella pronunciata decisione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto della querela. Così deciso, il 2 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Piercamillo Davigo Dr. Stefano Filippini DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 FEB, 2017 IL CANCELLERE Claudia EL 2