Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2017, n. 9187
CASS
Sentenza 2 febbraio 2017

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In tema di formalità della querela, l'autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero si possa desumere la volontà di conferirgli mandato dallo svolgimento di concrete attività difensive nel giudizio o da altre dichiarazioni del querelante rese nell'atto di querela, come l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2017, n. 9187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9187
Data del deposito : 2 febbraio 2017

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