Sentenza 7 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O I 5 9 1 Z . / A 4 N / R e0 69533 - 6 T 2 A B S I . I . R G R . L 01727/ 02 P E L . A A R D T . L B U A E A B D D I T I E S R 1 A T N 3 I NO E DI POPO ITALIANO T E 1 N R S E . E I S N A T E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 6800/00 Consigliere - 9344/00 Dott. Enrico ALTIERI - Cron. 4306 - Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Rep. Dott. Aldo CECCHERINI - Rel. Consigliere Ud.20/04/01 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA TT EL, elettivamente DELLA VITTORIA 9, presso lo studio LUNGOTEVERE ENRICO DE BERNARDINIS, che la dell'avvocato rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA GRAZIA SILIQUINI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
· intimato · e sul 2° ricorso n° 09344/00 proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2001 MINISTERO 975 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 7 -1- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale nonchè
contro
TT EL;
- intimata avvers0 la sentenza n. 182/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 01/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE BERNARDINIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso principale;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato BARBIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale;
il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contro la sentenza pronunciata dalla Commissio- ne provinciale di Torino n. 1/19/98, che aveva par- zialmente annullato l'accertamento notificato a Da- niela Mottino del reddito di partecipazione ai fini irpef Ilor 1994, sia la contribuente e sia l'Ufficio imposte dirette di Ivrea proposero appel- lo, chiedendo, la prima, la determinazione del red- dito di partecipazione in funzione del reddito rie- finito per la società partecipata (Antico Caffè) nel giudizio pendente in appello e del quale si chiedeva la discussione nella stessa udienza, e il secondo il rigetto del ricorso avversario e la con- ferma dell'accertamento impugnato. La Commissione tributaria regionale di Torino, con sentenza 1 febbraio 1999, ha respinto entrambi gli appelli, argomentando dal contemporaneo rigetto dell'appello presentato dalla società per l'accertamento del reddito che la riguardava. Contro la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico mo- tivo, notificandolo il 17 marzo 2000. il Ministero delle finanze, in persona del mi- nistro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege 5 7 9 2 dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato controricorso con ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale è stato notificato al Mi- nistero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, in data 17 marzo 2000, e de- positato nella cancelleria della Corte il 7 aprile del 2000, vale a dire il ventunesimo giorno, dopo che il termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 369, che cadeva di giovedì, era ormai scaduto. Il ricorso è pertanto improcedibile. Il ricorso incidentale avverso la medesima sen- tenza, che era stata depositata in data 1 febbraio 1999, è stato notificato alla contribuente in data 26 aprile 2000, dopo la scadenza del termine lungo per impugnare, anche tenuto conto della sospensione feriale dei termini. In mancanza di valido ricorso principale, il ricorso incidentale è dunque ineffi- cace perché tardivo. L'esito della controversia giustifica la com- pensazione delle spese del grado. dr. Aldo Cecchermiམི་ Il cons.rel est །
P. q. m.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Spese compensate. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 20 aprile 2001. Il Cons. est. Il Presidente. Aldo (Aldo Ceccherini) (Michele Cantillo) ж IL CANCELLIERE C1 NT TT DEPOSITATO FEB. 2002IN CANCELLERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 NO TT ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA