Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9088
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Sentenza 21 giugno 2002

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In materia di condizione giuridica dello straniero, l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza, per un periodo di tempo determinato, del familiare del minore straniero che si trova nel territorio italiano, potendo essere rilasciata dal Tribunale per i minorenni - ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del D.Lgs. n. 286 del 1998 - solo per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, è correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni eccezionali, le quali non possono assumere carattere di normalità e stabilità. Ne consegue che detta autorizzazione non può essere rilasciata al familiare per il solo fatto che il minore, già presente in Italia, si sia inserito con profitto nella scuola e che ivi abbia intrecciato stabili amicizie. Nè siffatta interpretazione contrasta con il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, atteso che - ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lett. a) del citato D.Lgs. - il minore ha diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9088
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9088
    Data del deposito : 21 giugno 2002

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