Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 1
In materia di condizione giuridica dello straniero, l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza, per un periodo di tempo determinato, del familiare del minore straniero che si trova nel territorio italiano, potendo essere rilasciata dal Tribunale per i minorenni - ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del D.Lgs. n. 286 del 1998 - solo per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, è correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni eccezionali, le quali non possono assumere carattere di normalità e stabilità. Ne consegue che detta autorizzazione non può essere rilasciata al familiare per il solo fatto che il minore, già presente in Italia, si sia inserito con profitto nella scuola e che ivi abbia intrecciato stabili amicizie. Nè siffatta interpretazione contrasta con il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, atteso che - ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lett. a) del citato D.Lgs. - il minore ha diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9088 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF ER, ZI SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 57, presso l'avvocato MANFREDI AZZARITA, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORI DI ANCONA;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ANCONA, Sezione Minori, depositato il 10/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2002 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ai sensi dell'art. 31 della L. n. 286/98, AJ ME chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Ancona di autorizzare la permanenza nel territorio italiano del proprio nucleo familiare, costituto dalla stessa, dal coniuge EZ SE e dai figli AN e ST.
Con decreto dei 25.01.2001 il Tribunale adito accoglieva la richiesta della AJ, autorizzandone la permanenza nel territorio italiano congiuntamente al marito per un anno.
Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona proponeva reclamo alla Corte d'appello di Ancona, che con decreto in data 2 maggio 2001 revocava il decreto summenzionato.
Contro il provvedimento della corte d'appello AJ ME e EZ SE hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona non hanno spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 286/98, censurano l'affermazione della corte d'appello secondo cui l'espressione "gravi motivi" sarebbe riferibile alle sole situazioni di emergenza, nelle quali insorga un pericolo attuale per il minore e la connessa necessità della presenza di un familiare per la di lui cura.
Secondo i ricorrenti, invece, la norma in questione intenderebbe garantire ad ogni costo lo sviluppo psicofisico dei bambino in un periodo della propria vita, quello dell'età evolutiva, trattandosi di periodo che coincide con il momento di massima recettività intellettiva, capace di formare il carattere e l'indole di ogni persona, e ciò prescindendo dalle condizioni e dalle modalità dell'ingresso nel territorio nazionale.
Il motivo di ricorso è infondato.
Il D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) contiene una serie di disposizioni, comprese sotto il titolo 4^, avente come scopo la salvaguardia dell'unità familiare e la tutela dei minori.
In particolare:
l'art. 28 del citato D.Lvo riconosce il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi, precisando, al comma 2, che ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno stato membro dell'unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 (recante norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.), fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione. L'art. 29 del citato D.Lvo introduce e disciplina, quale mezzo di attuazione del diritto all'unità familiare, l'istituto del ricongiungimento familiare.
Tra i familiari, per i quali lo straniero può chiedere il ricongiungimento o ai quali è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato al seguito dello straniero, figurano i figli minori a carico.
Il comma 6 della disposizione in esame consente l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che entro un anno dall'ingresso in Italia dimostri di essere in possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al precedente comma 3.
Il successivo art. 30 prevede una serie di casi in cui il permesso di soggiorno può essere rilasciato allo straniero per motivi familiari. Tale disposizione prevede, tra i vari casi, il rilascio del permesso di soggiorno: allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore (lett. A); al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.
Dette disposizioni sul ricongiungimento familiare si aggiungono (cfr. il comma 2 dell'art. 28 del citato D.Lvo n. 286 del 1998) a quelle già previste dal d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 (che disciplina la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.), il quale, nel prevedere il diritto al soggiorno permanente sul territorio della Repubblica dei cittadini di uno Stato membro della Comunità Economica Europea già stabiliti o che desiderano stabilirsi sul medesimo per esercitarvi un'attività lavorativa, prevede anche la estensione di tale diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, al coniuge ed a figli minori (cfr. artt. 1, 2). Dal quadro normativo surriportato si evince che:
1) il fondamentale diritto del minore ad essere educato all'interno del nucleo familiare - essendo strettamente connesso con il diritto all'unità familiare, che riguarda tutto il nucleo familiare e, quindi, anche i figli minori - trova indiretta protezione nel riconoscimento allo straniero del diritto all'unità familiare, cui viene data concreta attuazione attraverso la previsione dell'istituto del ricongiungimento familiare e la previsione del rilascio del permesso di soggiorno oltre che per motivi di lavoro, di asilo, di studio o religiosi, anche per motivi familiari;
2) il diritto all'unità familiare e conseguentemente il diritto del minore ad essere educato all'interno del nucleo familiare possono, però, trovare attuazione attraverso gli istituti summenzionati a condizione che il genitore straniero, con cui deve avvenire il ricongiungimento del minore, o il minore, con cui deve ricongiungersi il genitore straniero, siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Qualora lo straniero sia entrato clandestinamente in Italia oppure si sia trattenuto arbitrariamente sul territorio dello Stato (ad es. dopo il provvedimento di espulsione) i diritti in questione devono cedere di fronte alla disciplina dei flussi di ingresso degli stranieri, che impone limitazioni e controlli, nel senso che non possono più essere considerati valido presupposto di un provvedimento (permesso di soggiorno) che legittimi la permanenza del genitore straniero in Italia.
Tale disciplina subisce una eccezione.
L'art. 31, comma 3, del D.Lvo n. 286/98, che rileva nel caso di specie, dispone che: "Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo,psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia".
In virtù di tale norma, anche in deroga alle altre disposizioni del D.Lvo n. 286 del 1998, il tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare del minore, ma solo per un periodo di tempo determinato, nel territorio dello Stato, qualora ciò sia richiesto da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore stesso, cioè quando sussista una situazione che possa incidere in maniera grave sullo sviluppo psicofisico del minore, alla quale si possa in qualche modo ovviare soltanto con la vicinanza e l'assistenza del genitore,
La gravità di tale situazione, poi, deve essere valutata tenendo conto dell'età e delle condizioni di salute del minore. Dall'inquadramento sistematico della disposizione in esame nel contesto normativo surriportato emerge che la stessa, chiaramente dettata con riferimento a situazioni di emergenza, non ha la finalità di garantire il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, che è tutelato attraverso l'istituto del ricongiungimento familiare previsto in attuazione del diritto all'unità familiare e che può essere invocato a tal fine soltanto nella ipotesi di regolare presenza del genitore o del minore in Italia, ma la integrità psicofisica dello stesso, quando vi sia in atto una situazione pregiudizievole che possa compromettere gravemente lo sviluppo normale della sua personalità sia dal punto di vista fisico, che da quello psichico ed intellettivo e sia necessario, per fronteggiarla, la presenza del genitore sul territorio dello Stato (questa corte - cfr. cass. n. 11624/2001 - ha già avuto occasione di affermare che l'autorizzazione all'ingresso e alla permanenza del familiare nel territorio dello Stato ex art. 31, comma 3, è correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni eccezionali, le quali non possono assumere carattere di normalità e stabilità). Pertanto devesi escludere, giova ribadirlo, che la norma in questione sia diretta a salvaguardare la normale situazione di convivenza del minore con il proprio genitore, come sembrano invece opinare i ricorrenti nel ritenere applicabile detta disposizione per il fatto che "i minori AN e ST sono iscritti e frequentano rispettivamente la scuola elementare e materna, che sono stati ben accolti e si sono inseriti con profitto nella scuola dove, tra l'altro, hanno intrecciato stabili amicizie, che intorno a loro si sia ricostruendo un ambiente familiare sereno e che i genitori si prendono cura dei figli. "
Tale disposizione non può essere utilizzata per trasformare situazioni di fatto in situazioni di diritto, consentendo così a nuclei familiari, entrati clandestinamente o rimasti arbitrariamente in Italia, di aggirare la impossibilità di ottenere, in mancanza dei requisiti prescritti, il permesso di soggiornare nel territorio dello Stato, facendo ingresso in tale territorio o continuando a permanervi solo perché i figli minori si sono integrati in qualche modo nel tessuto sociale, quasi che tale situazione possa costituire presupposto per ottenere il permesso di soggiorno al fine di dare attuazione, con il ricongiungimento, al diritto all'unità familiare ed all'ulteriore diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, - permesso di soggiorno che, come detto, presuppone invece la regolare presenza del genitore o del minore, che attrae gli altri familiari, sul territorio nazionale. Nè il diritto del minore ad essere educato all'interno della propria famiglia può rilevare quale presupposto per la concessione del permesso di soggiorno al fine di consentire il ricongiungimento familiare per il solo fatto che per il disposto dell'art. 19, comma 2, lettera A, non è consentita l'espulsione degli stranieri minori degli anni diciotto, atteso che tale disposizione fa salvo il diritto del minore a seguire il genitore o l'affidatario espulsi. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto, essendosi il provvedimento impugnato attenuto ai suesposti principi. Si legge, infatti, in tale provvedimento che i "gravi motivi" di cui al comma 3 dell'art. 31 del D.lvo n. 286 del 1998 non possono "identificarsi nel solo fatto della minore età, ne' nel fatto che il minore si trovi in Italia ed abbia ivi trovato una condizione di vita normalmente consona alle sue esigenze evolutive e migliore di quella goduta o godibile nel suo paese d'origine od altrove;
.... ne' si possono identificare nel solo diritto all'unità familiare in quanto la realizzazione di tal diritto è già compiutamente regolata nelle sue condizioni dagli arti. 29 e 30.... La norma dell'art. 31/3 contempla situazioni di emergenza, nelle quali si ponga un pericolo attuale per il minore e la connessa necessità della presenza di un familiare per la di lui cura;
situazioni essenzialmente contingenti e non già tendenzialmente stabili, come si desume dal fatto che l'autorizzazione deve essere rilasciata per un tempo determinato (ed in concreto determinabile in funzione della cura) e deve essere revocata con il venir meno dei gravi motivi."
Situazioni che il giudice a quo non ha ritenuto ricorrenti nel caso di specie. Non vi è materia per una pronuncia sulle spese, non essendosi gli intimati costituiti in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002