Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2014, n. 38721
CASS
Sentenza 6 giugno 2014

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Massime1

In caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida all'interessato ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui lo stesso abbia avuto conoscenza del provvedimento di convalida, mentre nessun rilievo riveste l'eventuale notifica al difensore, nei cui confronti non sussiste alcun obbligo di notifica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare decorresse dalla prima notifica eseguita a mani proprie dell'indagato e non invece dalla seconda avvenuta presso il difensore domiciliatario).

Commentario1

  • 1Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria
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    Seguici: Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria Testo della norma 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Collocazione Codice di Procedura Penale - Libro Primo - Soggetti - Titolo III - Polizia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2014, n. 38721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38721
Data del deposito : 6 giugno 2014

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