Sentenza 6 giugno 2014
Massime • 1
In caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida all'interessato ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui lo stesso abbia avuto conoscenza del provvedimento di convalida, mentre nessun rilievo riveste l'eventuale notifica al difensore, nei cui confronti non sussiste alcun obbligo di notifica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare decorresse dalla prima notifica eseguita a mani proprie dell'indagato e non invece dalla seconda avvenuta presso il difensore domiciliatario).
Commentario • 1
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Seguici: Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria Testo della norma 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Collocazione Codice di Procedura Penale - Libro Primo - Soggetti - Titolo III - Polizia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2014, n. 38721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38721 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 06/06/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1306
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 11099/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI ZO IC N. IL 17/03/1957;
avverso l'ordinanza n. 13/2014 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 19/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr. Massimo Gatti, il quale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Il provvedimento che ha dato origine alle doglianze è il decreto di convalida di sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti emesso in data 18.1.2014 dal P.M. presso il Tribunale di Brescia, notificato a mani di LO OR EN in data 29.1.2014, e quindi in data 5.2.2014 al suo difensore nonché all'indagato domiciliato presso il difensore medesimo;
L'interessato ha presentato richiesta di riesame il 14.2.2014. Secondo il Tribunale di Brescia tale richiesta è inammissibile per intempestività, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 1, poiché il termine di dieci giorni ivi previsto ha avuto decorrenza dal 29.1.2014, data della notifica della convalida a mani dello stesso LO.
Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con due diversi motivi la violazione degli artt. 324 e 355 c.p.p. atteso che il Tribunale di Brescia ha omesso di considerare che, dopo una prima notifica a mani proprie al LO in data 29.1.2014, ve ne fu una seconda in data 5.2.2014, sicché l'impugnazione è da considerarsi tempestiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile, essendo inammissibile per intempestività la richiesta di riesame.
2. In tema di riesame della convalida del sequestro probatorio, che viene eseguito dalla polizia giudiziaria e deve essere convalidato dal pubblico ministero, questa Corte ha puntualizzato che "per la decorrenza dei termine, di proposizione dell'istanza, che l'art. 355 c.p.p., comma 3, individua nella data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, occorra fare riferimento non al momento in cui l'interessato sia venuto comunque a conoscenza dei sequestro, bensì a quello in cui abbia avuto notizia dei sequestro convalidato e quindi abbia avuto conoscenza delle ragioni poste a base del provvedimento di convalida" (v. Cass. Sez. 2, n. 774/2005, RV. 233333) ed ancora che "in caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, intendendosi per tale il sequestro convalidato" (v. Cass. Sez. 1, Sent. n. 41693/2008 RV. 241428), con l'ulteriore specificazione che in materia di riesame dei provvedimento di convalida del sequestro, il termine di dieci giorni fissalo dell'art. 355 c.p.p., comma 3 decorre esclusivamente dalla notifica del provvedimento all'interessato.
3. Va altresì precisato che, in tema di sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti ad iniziativa della polizia giudiziaria, il termine per la proposizione della richiesta di riesame non può decorrere dalla notifica del decreto di convalida al difensore. Infatti, malgrado l'art. 355 c.p.p., comma 3 legittimi quest'ultimo a proporre istanza di riesame, non esiste alcun obbligo di notifica del suddetto provvedimento al difensore medesimo, sussistendo l'obbligatorietà di tale adempimento, per espressa statuizione dell'ultima parte del comma 2 del citato articolo, soltanto nei confronti della "persona alla quale le cose sono state sequestrate" (cfr. Sez. 3, Sent. n. 39003/2007 Rv. 237933; Sez. 2, 12/6/2003, Sent. n. 29493/2003 Rv. 226771).
4. Tanto premesso, e considerato che la seconda notifica al LO presso il difensore quale domiciliatario era del tutto superflua, stante la piena regolarità della prima notifica effettuata a mani proprie, il dies a quo per il computo dei termini per impugnare non può che decorrere dalla prima regolare notifica all'interessato e non dalla seconda, così come invece vorrebbe il ricorrente. Correttamente, pertanto, è stato ritenuto che il reclamo fosse stato proposto ben oltre i termini di legge.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014