Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
029 24 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Appalto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 21708/1998 Cron. 59.32 SEZIONE SECONDA CIVILE composta da: 331 Rep. Presidente Udienza 27 novembre 1998 PONTORIERI Franco 2000 Rafaele CORONA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Carlo CIOFFI Consigliere relatore UFFICIO COPIE Giovanni SETTIMJ Consigliere Richiesta copia studio Umberto GOLDONI Consigliere dal Sig. per dirity L 3000 ha pronunciato la seguente: 27 FEB 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: IN IN, elettivamente domiciliato in Roma, via Costantino 44 Beltrame, presso l'avv. Carmine Monaco, che lo difende insieme con l'avv. Alfonso Amato, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
NN TI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Tiziano n. 80. presso l'avv. Paolo Ricciardi, difeso dall'avv. Fortunato Cacciatore di Salerno, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 286 del 15 giugno 1998; LIRE 3000 CANCELLERIA 1324/00 CG073646 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Orazio Frazzini, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, ed in subordine che sia rigettato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Salerno ha rigettato l'appello proposto da IN LI contro quella con cui il Tribunale della stessa città aveva dichiarato risolto per suo inadempimento il contratto d'appalto stipulato il 16 settembre 1986 con TI TA, e l'aveva condannato al pagamento della somma di 33.434.574 lire, oltre interessi, tenendo conto di quanto da quest'ultimo dovuto a titolo di corrispettivo delle opere parzialmente eseguite, nonché di quanto a lui dovuto per i loro vizi e difformità, e per le penali convenute. La corte territoriale ha in particolare condiviso la valutazione delle prove raccolte e la ricostruzione dei fatti di causa del Tribunale, per le ragioni nel dettaglio esposte, ed ha ritenuto esatta la individuazione dell'ammontare della somma che IN OL era stato condannato a pagare, effettuata sulla scorta delle indicazioni del consulente tecnico nominato. IN LI ha chiesto la cassazione di tale sentenza per sei motivi. TI TA ha resistito con controricorso. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo, secondo e quarto motivo del suo ricorso IN OL censura la parte dell'impugnata sentenza in cui la Corte d'appello di Salerno ha affermato il suo inadempimento, ed ha escluso che TI TA sia stato, a sua volta inadempiente;
sostiene in particolare che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto (a suo dire “emerso in maniera chiarissima già nel corso del procedimento di primo grado") che quest'ultimo aveva rifiutato, senza ragione alcuna, di pagare le somme da lui dovute come corrispettivo dei lavori eseguiti, e che ha errato nel valutare le prove raccolte, segnatamente quelle testimoniali, e che i suoi inadempimenti erano comunque giustificati da quelli di controparte;
denunzia quindi violazione degli art. 1453 e 1460 cod. civ, nonché dell'art. 116 cod. proc. civ.. Tali censure sono inammissibili. Con esse il ricorrente solo apparentemente denunzia la violazione delle citate norme del codice civile e di procedura civile;
in realtà propone una ricostruzione dei fatti di causa ed una valutazione delle prove raccolte diversa da quella del giudice del merito, che contrappone a quelle di quest'ultimo, senza evidenziare specifici vizi della motivazione della sentenza impugnata, che appare adeguata, e che non presenta errori logici o giuridici. Con il terzo motivo di ricorso IN LI sostiene che, nel calcolare quanto a lui spettante, la Corte d'appello di Salerno avrebbe dovuto “applicare l'aumento per revisione ed aggiornamento prezzi", per le 3 considerazioni svolte con l'atto di appello;
e denunzia pertanto violazione dell'art. 1664 cod. civ.. La censura è inammissibile. Con essa il ricorrente ribadisce una domanda (o meglio una eccezione, comunque ripropone una questione) che aveva proposto in appello, limitandosi a sostenerne la fondatezza, ma senza esporre nel ricorso, in spregio al principio della sua autosufficienza, “le considerazioni" al riguardo svolte nell'atto di appello, e comunque senza riferire quale è stata la decisione in proposito adottata e censurare quest'ultima, ovvero senza denunziare vizio di omessa pronunzia al riguardo. Con il quinto motivo di ricorso IN LI lamenta che la Corte d'appello di Salerno ha accolto l'eccezione con TI TA aveva denunziato vizi e difformità dell'opera da lui realizzata, senza tener conto del fatto che tali vizi e difformità non erano stati da lui tempestivamente denunziati, Anche tale censura è inammissibile, perché con essa si affermano fatti che giudice del merito non ha considerato, ma che non risultano, dalla sua sentenza e dal ricorso, essere stati a lui prospettati. Ed inammissibile è anche il sesto motivo di ricorso, con il quale IN LI sostiene che a torto stato condannato a pagare la penale prevista dal contratto d'appalto per vizi e difformità dell'opera e per il ritardo nella sua esecuzione, dal momento che tale censura è formulata in modo da supporre la fondatezza delle altre innanzi esaminate e disattese. Le spese seguono la soccombenza. 4 P
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a TI TA le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 169.600 "oltre lire 2.000.000 per on orari Roma, 27 novembre 2000 Il presidente (Franco Pontorieri) L'estensore Carlo Cioffi) Coo ILCANO WERE C1 Francesc Catania TO INCELLERIADEPOSIT 7 FEB. 2001 1,0000 Floma ILO V ERE 01 250000 5