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Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2023, n. 28020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28020 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL AE, nato a [...] il [...]; CIVVCFSU Id SelliellLcl ri. 832 deiid Curie di appeiiu UI Firerize dei 25 rebbrdiu 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
seiiiiict «sa I CICILIOI IC 1011cl UcIl Cuusigiielie Dirli. Aridi ed GENTILI, lette le conclusioni scritte del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ettore PEDICINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di dei rieufbu. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 28020 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2022, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa il 5 febbraio 2019 dal Tribunale di Pistoia, in esito a giudizio celebrato col rito abbreviato, a carico di OL AE, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo B) della imputazione, essendo estinto per prescrizione;
ha, invece, confermato l'affermazione di penale responsabilità con riferimento al reato previsto dall'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, di cui al capo A),; ha, conseguentemente , rideterminato la pena irrogata in mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa. Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, lamentando la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla 111d1ILdid LUI ILCSSiWIC liehe CALUSIdilLe dtteriudriLi generiche;
dd dvvisu dei ricorrente, ad onta del carattere discrezionale del giudizio sull'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., il giudice del merito avrebbe dovuto esercitare il relativo potere, con esito positivo o negativo poco importa, ma motivando la propria decisione, LUScl Li le, il IVCCC, RUH Scii- CL/1)C dVVCHUIU Ilei LcISO di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato dalla difesa del OL è inammissibile e per tale lo stesso deve essere quindi dichiarato. Osserva, infatti, il Collegio che, secondo il riassunto degli elementi di impugnazione che il ricorrente aveva inteso devolvere all'esame della Corte fiprritería!e, que!e è rportato reqa pn rto oc igncit!yn do!! cPni-on7a imni innata questi aveva inteso anche dolersi del fatto che in primo grado il Tribunale, senza giustificare tale sua scelta, aveva escluso che il OL potesse essere meritevole delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di tale lagnanza, per quanto emerge dalla analisi della sentenza del giudice del gravame, la Corte di appello di Firenze non ha effettivamente fornito risposta alcuna, sicchè ora, in sede di impugnazione di legittimità, il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione su uno dei motivi di impugnazione proposti in grado di appello. Rileva, tuttavia questa Corte che, cionondimeno, il motivo di impugnazione è inammissibile. 2 quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2019, n. 46588) - per la inammissibilità del ricOrSO Ora esaminato. Ad essa, visto l'art. 616 cod. proc. pen. fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
seiiiiict «sa I CICILIOI IC 1011cl UcIl Cuusigiielie Dirli. Aridi ed GENTILI, lette le conclusioni scritte del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ettore PEDICINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di dei rieufbu. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 28020 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2022, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa il 5 febbraio 2019 dal Tribunale di Pistoia, in esito a giudizio celebrato col rito abbreviato, a carico di OL AE, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo B) della imputazione, essendo estinto per prescrizione;
ha, invece, confermato l'affermazione di penale responsabilità con riferimento al reato previsto dall'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, di cui al capo A),; ha, conseguentemente , rideterminato la pena irrogata in mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa. Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, lamentando la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla 111d1ILdid LUI ILCSSiWIC liehe CALUSIdilLe dtteriudriLi generiche;
dd dvvisu dei ricorrente, ad onta del carattere discrezionale del giudizio sull'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., il giudice del merito avrebbe dovuto esercitare il relativo potere, con esito positivo o negativo poco importa, ma motivando la propria decisione, LUScl Li le, il IVCCC, RUH Scii- CL/1)C dVVCHUIU Ilei LcISO di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato dalla difesa del OL è inammissibile e per tale lo stesso deve essere quindi dichiarato. Osserva, infatti, il Collegio che, secondo il riassunto degli elementi di impugnazione che il ricorrente aveva inteso devolvere all'esame della Corte fiprritería!e, que!e è rportato reqa pn rto oc igncit!yn do!! cPni-on7a imni innata questi aveva inteso anche dolersi del fatto che in primo grado il Tribunale, senza giustificare tale sua scelta, aveva escluso che il OL potesse essere meritevole delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di tale lagnanza, per quanto emerge dalla analisi della sentenza del giudice del gravame, la Corte di appello di Firenze non ha effettivamente fornito risposta alcuna, sicchè ora, in sede di impugnazione di legittimità, il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione su uno dei motivi di impugnazione proposti in grado di appello. Rileva, tuttavia questa Corte che, cionondimeno, il motivo di impugnazione è inammissibile. 2 quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2019, n. 46588) - per la inammissibilità del ricOrSO Ora esaminato. Ad essa, visto l'art. 616 cod. proc. pen. fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente