Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/03/2001, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
E 6 8 N 5 9 O . 1 I / N Z A 4 I / A R R Oggetto: IRPEF e ILOR T . R. Udienza del 10.11.2000 . S A L I R . L T P G A . U E . D REPUBBLICA ITALIANA B 031 65 /0 1 R B I L A E R A T D T D A 1 I I S 3 E N 1 R T E ORTE SU R EM DI CASSAZIONE E . S N T N I E A S A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA E M UFFICIO COPIE Composta dai sigg.ri Magistrati: Richiesta copia studio Dott. Michele Cantillo dal Sig. ---SOLE 24 OREPresidente Consigliere per diritti L.
3.000 Dott. Enrico Altieri || 5 MAR. 2001 Dott. Mario Cicala Consigliere IL CANCELLIERE Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Giuseppe Falcone Consigliere CRON .6571 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla LI ST LO, elett.te dom.to in Roma, via Baldo degli Ubaldi 66, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Rinaldi, rappresentato e difeso dall'avv. Tomaso Limardo del foro di Genova, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente- contro в и l'Amministrazione delle Finanze dello Stato;
-intimata- avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, sezione prima civile, n. 963 del 24.10/25.11.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.11.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in via principale e per il rigetto in subordine. 8 1 8 8 1 Svolgimento del processo Con avviso di accertamento notificato l'1.10.1990 a ST LO LI, esercente l'attività di ristoratore, l'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Genova rettificava ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR per l'anno 1985 il reddito d'impresa da lire 29.344.000 a lire 188.431.000. Su ricorso del contribuente la Commissione tributaria di 1° grado, con decisione dell'8.7.1993-14.2.1994, riduceva il reddito d'impresa a lire 110.509.000, assumendo, sulla base anche delle caratteristiche del locale (con consumo quasi esclusivo di pesce), che il quantitativo di pesce utilizzato per ogni pasto poteva essere determinato in grammi 500 e quello di carne in grammi 250, anziché (come ritenuto dall'Ufficio) in 340 il primo e 170 grammi il secondo. Con decisione del 30.5-29.9.1995 la Commissione di 2° grado, pronunciandosi sull'appello proposto dal LI, confermava la decisione di 1° grado, assumendo che le quantità di pesce e carne indicate dal primo giudice per preparare un pasto dovevano ritenersi, sulla base di elementi di fatto fondati sulla comune esperienza, al lordo di scarti e cali. Proposta impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Genova, il LI deduceva che la Commissione di 2° grado aveva violato le norme sulla prova per avere ritenuto fatto notorio il dato, la cui conoscenza apparteneva solo alla sua scienza privata, della quantità di carne e di pesce da utilizzare per preparare un pasto;
inoltre, aveva fondato la sua decisione su studi di settore, elaborati dallo stesso Ал Ufficio delle Imposte Dirette, privi di alcun valore probatorio. La Corte di Appello, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'impugnazione del LI. Osservava quest'ultimo giudice che era legittimo il ricorso al fatto notorio della quantità di pesce e carne mediamente utilizzabile nella preparazione di un pasto;
che rientrava nella comune esperienza di qualunque frequentatore di ristoranti che quantità di pesce e carne rispettivamente di grammi 500 e 250 erano superiori a 2 quelle consumate di norma;
che le dosi indicate dal giudice di 1° grado, così come quelle elaborate dagli studi di settore, dovevano ritenersi comprensive di scarti e cali. Non era poi esatto che la rettifica della dichiarazione del LI si fondava solo sugli studi di settore, perché tale elemento indiziario, di per sé non sufficiente, aveva trovato nella specie conferma in una serie di dati specifici attinenti all'azienda del LI e relativi alle ricevute fiscali e alle fatture emesse, ai quantitativi di pesce e carne acquistati, ai prezzi medi di un pasto ricavato dalle ricevute fiscali, al numero dei tavoli presenti nel ristorante, al numero dei dipendenti addetti alle cucine e al servizio ai tavoli. Le presunzioni sull'ammontare del reddito, ricavate con meticolosa analisi da una serie di elementi, rispondevano quindi ai requisiti richiesti di gravità, precisione e concordanza. Propone ricorso per cassazione il LI deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 32, 39 d.p.r. 600/1973 e 2729 c.c., nonché la "carenza" e "illogicità" della motivazione (cfr. ricorso in fondo). Il contribuente lamenta che, non essendo stata riscontrata alcuna irregolarità contabile, non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dalla legge per procedere ad un accertamento induttivo ex art. 39 2° comma d.p.r. 600/1973. La sentenza impugnata era poi viziata da illogicità e carenza di motivazione laddove poneva a fondamento della decisione il preteso fatto notorio, frutto della scienza privata dei giudici tributari di 1° e 2° grado, della quantità di pesce e di carne necessaria per preparare un pasto. Il ricorrente chiede, pertanto, la cassazione della sentenza della Corte di appello, con ogni consequenziale pronunzia. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il ricorso non é fondato. L'accertamento in rettifica dell'Ufficio nei confronti del LI non é stato effettuato, come mostra di ritenere il contribuente, a norma dell'art. 39, 2° comma, 3 d.p.r. 600/1972 (accertamento extracontabile), bensì a norma del primo comma lettera d) dello stesso articolo (accertamento analitico o contabile). La Corte di appello, allorché parla di "accertamento induttivo", non intende riferirsi (come spesso avviene nella prassi) all'accertamento extracontabile, ma a quello contabile di cui al menzionato 1° comma lettera d) ultima parte dell'art. 39, che, essendo un procedimento fondato su presunzioni, richiede anch'esso indiscutibilmente un procedimento induttivo. A tale conclusione si perviene sia perché l'accertamento in rettifica, ripetesi, fa richiamo al 1° e non al secondo comma dell'art. 39, sia perché la Corte di appello fonda la sua decisione con riferimento alle presunzioni qualificate, e cioé gravi, precise e concordanti (cfr. pg. 12, riga 13), previste dal menzionato 1° comma. Inconferenti sono quindi le doglianze del contribuente circa l'inesistenza dei presupposti per procedere all'accertamento in rettifica extracontabile. I vizi di motivazione sono poi denunciabili in sede di legittimità solo se concernenti la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale soltanto spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare l'attendibilità e la concludenza delle prove. In particolare, in tema di prove per presunzioni, il controllo della Suprema Corte non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari (convincimento che costituisce un giudizio di fatto), ma solo la sua congruenza dal punto di vista della logica e del rispetto dei principi di diritto che regolano tali mezzi di prova. Il ricorso alle nozioni di comune esperienza di cui all'art. 115 c.p.c. attiene poi all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio, é anch'esso sottratto al giudizio di legittimità. Non possono quindi essere esaminati i profili del ricorso relativi alla quantità di carne e pesce utilizzabile per preparare le pietanze da servire ai clienti del ristorante e alla perdita di parti di esse (nozioni che non illogicamente sono state 4 ritenute dal giudice di merito appartenere alle conoscenze di ogni uomo di media cultura); e non merita censura sul piano logico la motivazione dello stesso giudice che ha dedotto dagli acquisti di quantitativi di carne e pesce (fatto noto) il numero delle pietanze preparate per i clienti e conseguentemente, tenuto conto del prezzo medio del secondo piatto ricavato dalle ricevute fiscali e dalle fatture emesse, l'ammontare dei ricavi. Il riferimento dei giudici di merito agli studi di settore é stato solo un ulteriore e non decisivo elemento, in concorso con altri risultanti dal questionario riempito dal contribuente (numero dei tavoli presenti nel ristorante, numero dei dipendenti addetti alle cucine e di quelli al servizio ai tavoli), che la Corte di Appello ha esaminato al solo fine di un riscontro delle risultanze del procedimento per presunzioni fondato essenzialmente sui quantitativi di carne e pesce acquistati dal LI e su quelli necessari per ogni singolo pasto. Anche in tal caso si é in presenza di apprezzamenti di fatto effettuati dal giudice di merito con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi é da provvedere sulle spese non avendo svolto l'Amministrazi intimata attività difensiva. A I R 5 6 E 8 . A
P.Q.M.
9 N T N 1 O / - I U 4 Z / Rigetta il ricorso. B B 6 I A . 2 R L R . L T T R . S CORTE A Roma, 10.11.2000 I P * . . G B D E A A L R I T E Il Presiden Il Consigliere est. R D E 1 A E 3 I N Exceno Ann D S 1 T O I N . A E E Z S N T M A I N S E U N S A E S IL CANCELLIERE CH DO CA ОВ DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 MAR. 2001 Oggi - CANCELLIERE C1 "Calous CA 5