Sentenza 21 settembre 2012
Massime • 1
Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 656, comma nono, cod. proc. pen. non è applicabile nel caso di condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di spaccio di lieve entità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2012, n. 41940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41940 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/09/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 2472
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 6007/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MM EL N. IL 16/03/1970;
avverso l'ordinanza n. 102/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 19/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di ME TU e diretta alla declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso in data 7 maggio 2011. Ha sul punto rilevato che il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando l'associazione sia costituita al fine di commettere fatti di lieve entità, rientra comunque tra i delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., per i quali, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a) non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena. Ha poi osservato che le sentenze citate dall'interessato nella sua richiesta - Cass., n. 45735 del 2001; Cass., n. 40846 del 2004 - riguardano altra materia, in particolare l'applicazione delle misure alternative alla detenzione per il caso in cui si debba eseguire una pena cumulata, parte ella quale inflitta per taluno dei delitti indicati come ostativi nell'art. 4 bis ord. pen..
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to V. Presti, TU ME, deducendo:
- Violazione di legge penale perché l'art. 4 bis ord. pen. fa riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e non anche all'ipotesi attenuata di reato ivi contenuta al comma 6, sicché non deve ritenersi impedita la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 9. - Motivazione contraddittoria perché il Tribunale ammette la legittimità della regola dello scioglimento del cumulo, ove questo abbia riguardo anche a pene comminare per uno dei reati ostativi di cui all'art. 4 bis ord. pen., in vista dell'ammissione ad una misura alternativa e poi considera non sospendibile l'esecuzione per la reviviscenza di un reato per il quale è stata applicata al TU la pena di anni uno di reclusione quale aumento a titolo di continuazione sulla pena irrogata per il reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5, peraltro già scontata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte e l'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio.
Come ha di recente precisato Sez. un., n. 34475 del 23 giugno 2011 (dep. 22 settembre 2011), Valastro, Rv. 250352, il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità ex D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 6, costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui al cit. D.P.R., art. 74, comma 1".
Le Sezioni unite hanno fatto propria l'interpretazione, già formatasi nella giurisprudenza delle sezioni semplici - cfr., Sez. 1, n. Sez, 1, n. 26310 del 6 luglio 2006 (dep. 27 luglio 2006), La Monica, Rv. 235018 - secondo cui il rinvio che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 fa all'art. 416 c.p., commi 1 e 2 è da intendersi come rinvio non quoad poenam ma quoad factum. La conseguenza è, allora, che il delitto di associazione per la commissione dei fatti di spaccio di lieve entità è sottoposto allo stesso trattamento normativo dell'associazione per delinquere comune di cui all'art. 416 c.p. e che il generico rinvio fatto dall'art. 4 bis ord. pen. Al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 non può intendersi esteso anche all'autonomo delitto associativo per fatti di lieve entità.
È quindi da concludersi che l'art. 656 c.p.p., comma 9, allorché impedisce la sospensione dell'esecuzione per i delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., non può ritenersi che abbia riferimento anche all'autonomo delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2012