Sentenza 19 febbraio 2002
Massime • 1
Il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando l'associazione sia costituita al fine di commettere fatti di lieve entità e pertanto soggetta alla disciplina più favorevole di cui all'art. 74, comma 6, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, rientra comunque tra i delitti di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario per i quali, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena.
Commentario • 1
- 1. Custodia carceraria, adeguatezza, presunzione, fatti di lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2002, n. 10050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10050 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 19/02/2002
1. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 668
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 031673/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL AV N. IL 14/01/1951
2) LL RI N. IL 16/02/1975
3) MO BI N. IL 18/11/1955
avverso ORDINANZA del 08/08/2001 TRIBUNALE di L'AQUILA sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Galasso, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con sentenza del 10.3.2000 il g.u.p. del tribunale di L'Aquila condannava LI ER, RE IA e LI IO per i reati di cui agli artt.74 comma 6 e 73 comma 5 d.p.r. 309/90 alla pena di anni due di reclusione e lire 6.000.000 di multa i primi due e di anni 1 mesi 8 (il reclusione e lire 4.000.000 di multa il terzo. Emesso dal p.m. ordine di carcerazione nei confronti dei predetti, il tribunale di L'Aquila, investito della questione con incidente di esecuzione, riteneva con ordinanza dell'8.8.2001 che. essendo annoverata fra i reati ostativi previsti dall'art.
4 - bis, o.p. la fattispecie associativa prevista dall'art. 74 d.p.r. 309 cit., non potesse applicarsi la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 656, comma 9 lett. a), c.p.p.. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli interessati, il quale ha denunziato violazione di legge e mancanza di motivazione sul rilievo che l'espresso richiamo dell'art. 74 comma 6 d.p.r. 309/90 all'art. 416 c.p. consente di escludere, per la meno grave ipotesi associativa, la disciplina ostativa stabilita dall'art. 4 bis o.p.. si che non è vietata ex art. 656 comma 9 lett. a) la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta per tale reato.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha ritenuto l'Oridata la tesi del ricorrente ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2. - I motivi di gravame sono destituiti di fondamento. L'art. 656, comma 9^ lett. a), c.p.p. stabilisce che la sospensione della esecuzione di cui al precedente quinto comma non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art.
4 - bis o.p., in considerazione della più accentuata pericolosità sociale del soggetto, desumibile dalla gravità di tali reati e dall'allarme sociale creato dalla commissione degli stessi. Il catalogo dell'art.
4 - bis o.p. annovera, a sua volta, tra i delitti c.d. ostativi anche quelli di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, senza prevedere alcuna eccezione per l'ipotesi disciplinata dal comma 6^ di quest'ultima disposizione, che richiama il primo e il secondo comma dell'art. 416 c.p. "se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73": c.d. associazione per fatti di lieve entità.
È stato affermato (Cass., Sez. 5^ 16.3.2000, P.M. in proc. De Santis, rv. 216045) che, delineandosi attraverso il richiamo dell'art. 416 c.p. - avente portata generale e non solo quoad poenan, - una vera e propria configurazione autonoma (il reato- connotata da minore allarme sociale e da minore pericolosità degli autori, l'associazione allo spaccio di sostanze stupefacenti per fatti di lieve entità di cui all'art. 74 comma 6 d.p.r, n. 309 del l990 al pari della semplice associazione per delinquere, sarebbe esclusa dall'elenco dei delitti ostativi di cui all'art.
4 - bis o.p. e non incorrerebbe perciò nel divieto di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 656, comma 9 lett. a), c.p.p.. 3.- Ritiene il Collegio di non poter condividere la suindicata soluzione interpretativa per il seguente ordine di considerazioni logico-sistematiche.
Mette conto innanzi tutto di osservare che la lettera dell'art.
4 - bis, comma 1, o.p., nell'elencare taluni reati c.d. ostativi alla concessione dei benefici penitenziari in considerazione della peculiare pericolosità sociale del condannato, annovera anche i delitti di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 nella sua interezza, senza operare alcuna distinzione tra ipotesi aggravate o attenuate di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Ed è significativo che analogamente, in tema di ipotesi particolari di confisca, l'art. 12 - sexies, comma 1, d.l. n. 306/92 conv. in l. n. 356/92 e succ. modif., nell'elencare una serie di delitti fra i quali è ricompresa l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, non operi alcuna eccezione per la fattispecie attenuata di cui al comma 6 di quest'ultima disposizione, pur essendo invece esplicitamente esclusa l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. citato (Cass.. Sez. 4^, 30.9.1996, Bortuzzo. 206609). Non sembra, d'altra parte, che il legislatore, nonostante l'infelice tecnica di formulazione normativa prescelta per sancire l'effetto attenuante della lieve entità del fatti cui è finalizzata l'associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, abbia inteso assimilare per i profili strutturali il regime giuridico della meno grave ipotesi associativa di cui all'art. 74 comma 6 d.p.r. n. 309 del 1990 a quello dell'associazione per delinquere comune di cui all'art. 416 c.p.. Ed invero, attesa la diversità dell'oggetto di tutela (i due delitti di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, e di associazione per delinquere udita al traffico di sostanze stupefacenti tutelano beni giuridici diversi: il primo l'ordine pubblico, l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e la sua diffusione) e la natura specializzante dei reati-fine programmati dal secondo tipo di associazione, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto configurabile il concorso formale delle autonome norme incriminatici, quando il programma criminoso della pur unica associazione comprenda, oltre i fatti di illecito traffico di stupefacenti - anche se di lieve entità, - altri delitti comuni (Cass., Sez. 5^, 29.11.1999, Aparo, rv. 215257; Sez. 6^. 14.6.1995 Montani. rv. 203643-644).
È stato inoltre acutamente rilevato in dottrina che lo spettro delle figure soggettive di cui al primo comma dell'art. 74 d.p.r. 309/90 è più ampio di quelle delineate nel primo comma dell'art. 416 c.p., non essendo fra queste annoverate chi "dirige" o "finanzia" l'associazione: di guisa che la pretesa omologazione del regime giuridico comporterebbe l'irragionevole esclusione della specifica previsione attenuata di cui al citato art. 74 comma 6 delle condotte di direzione e di finanziamento dell'associazione finalizzata a fatti di illecito traffico di stupefacenti di lieve entità. Sembra in definitiva più coerente con la formulazione letterale delle disposizioni normative in esame e con la ratio legis ritenere che il concreto dispiegarsi del fenomeno organizzativo, nonostante il minor disvalore della condotta criminosa diretta alla commissione di fatti di lieve entità, non sia tuttavia in grado di attenuare il radicale giudizio di pericolosità sociale nei confronti del condannato per taluno dei delitti associativi comunque finalizzati all'illecito traffico di sostanze stupefacenti.
4.- Ciò posto, essendo i delitti di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 inseriti nella loro interezza nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art.
4 - bis o.p. ed essendo precluso per i condannati per siffatta tipologia di reali la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva giusta l'espressa previsione dell'art. 656, comma 9 lett. a), c.p.p., le ragioni indicate nel ricorso per cassazione avverso l'impugnata ordinanza risultano infondate.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2002