Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8368 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
E A 6 I N 8 5 9 R O 0067926 . 1 I A / N Z 4 Ť - A / 6 R U B 2 T S . . 0 8 3 6 8 / 0 2 S I L I R REPUBBLICA . ITALIANA L R G P . A T E D R B L IN NOME DEL POCOLO A E A A T D I D I 1 R S 3 CO E E E N 1 T E T S . N I N A E SEZIONE QUINTA CIVILE A S M E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.3370/00 Dott. Enrico Papa Dott. Antonio Merone Consigliere Consigliere 23139 Cron. Dott. Nino Fico Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Falcone Cons. Rel. Ud. 14/03/02 Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67926. sul ricorso proposto da: srl Parkhotel, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri 5, presso l'avv. Luigi Manzi che la ' in unionerappresenta e difende giusta delega in atti con l'avv. Gerhart Gostner;
ricorrente
contro
Uffficio II.DD di Merano intimato Amministrazione delle Finanze dello Stato, via dei Portoghesi elettivamente domiciliata in Roma, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
5 5 2 1 controricorrente - avverso la sentenza n. 63/11/99, depositata il 25/10/1999 dalla Commissione Tributaria di 2° Grado di Bolzano. OGGETTO: Avviso di accertamento. Notificazione. Nullità. Conseguenze. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/3/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Coglitore per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione; そ Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha invece concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con atto notificato il 14/2/2000, la srl Parkhotel proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, esponendo che in data 29/11/1991, i soci della sas Hotel Villa Eden avevano deliberato di trasformarla in una società a responsabilità limitata, denominata Hotel Villa Eden. Successivamente, tale ragione sociale era stata mutata in Parkhotel all'esito di una riunione assembleare in occasione della quale si era, 2 altresì, deciso di trasferire la sede da Merano, Via Winkel 73, a Verona, Vicolo Ponte Nuovo 10. Tutte le variazioni erano state comunicate all'Ufficio II. DD. di Merano, che con avviso notificato il 5/6/1996 aveva lamentato la mancata presentazione di una distinta dichiarazione dei redditi per il periodo 1/1-22/1/1992 e, cioè, per il breve lasso temporale compreso fra l'inizio dell'anno ed il giorno in cui la delibera di trasformazione aveva cominciato a produrre i suoi effetti. そ Trattandosi di pretesa totalmente infondata e, soprattutto, illegittima perché l'accertamento era stato intestato alla vecchia società di persone e poi notificato in violazione della normativa vigente, si era rivolta alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Bolzano, che con sentenza n. 23/4/98 aveva annullato l'atto impugnato per violazione degli artt. 42, 58 e 60 del DPR n. 600/1973. L'Ufficio aveva, però, interposto appello ed i giudici di secondo grado avevano confermato l'accertamento in quanto, а loro dire, la nullità dell'atto e della sua notificazione era stata sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo. Una decisione del genere non poteva essere, 3 tuttavia, condivisa, perché nel caso di specie non poteva parlarsi di nullità, ma d'inesistenza della notificazione, che vertendosi in materia tributaria, non avrebbe potuto essere eseguita ai sensi dell'art. 145 cpc а tutto concedere, avrebbe potuto esserlo soltanto a determinate condizioni, che nel caso concreto non erano state minimamente rispettate, in quanto il notificatore non aveva clato atto di essersi vanamente recato presso la sede sociale e benchè l'atto recasse l'indicazione del sig. AR Schmid come legale দ rappresentante dell'ente, aveva provveduto a consegnarne una copia ad NG Schmid, di cui non aveva indicato affatto la qualità. L'Amministrazione delle Finanze resisteva con controricorso e depositata dal ricorrente memoria illustrativa, la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 14/3/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva innanzitutto il Collegio che a norma degli artt 10 e 11 del Dlgs n. 546/1992, l'Ufficio può stare in giudizio in qualità di parte soltanto davanti alle Commissioni Tributarie. Nella fase di legittimità, risultano infatti applicabili le comuni regole in tema di 4 controversie contro le amministrazioni dello Stato, che vanno evocate in giudizio nella persona del ministro pro tempore. Nonostante ciò, la Parkhotel ha intestato il ricorso all'Ufficio II.DD. di Merano, omettendo così d'instaurare il contraddittorio con il soggetto effettivamente legittimato. Trattandosi di omissione non sanata dalla notificazione della impugnazione anche all'Amministrazione delle Finanze e dalla costituzione di quest'ultima (C.Cass. successiva 2000/08612, 2000/10364, 2000/11239 e M 2000/00657, 2000/11772), va di conseguenza dichiarata del ricorso proposto dalla srl l'inammissibilità Parkhotel. Spese compensate, stante l'evidente superfluità dello svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero che, come si è visto, non era stato in realtà evocato in giudizio dalla ricorrente.
P.Q.M.
E N 6 8 O 9 I La Corte, 1 Z / 5 4 A / . R 6 T N dichiara inammissibile il ricorso, compensando 2 S A - . I Y R . G B P R E . . integralmenta le spese di lite fra le parti. R L D A L T L A A E U . D D B B Roma, il 14/3/2002. Гомельprudents Fell I I E A S R T T N L A E * I N 1 A CONSIGLA S Il E 3 R EST. I 1 S E E A . - T N co A DEPOSITATO N M IL CANCELLERE C1 12 GIU 2002 5 Oggi ZO TI IL CANC Innuend